“La norma anti-Cir allunga i tempi della giustizia civile”

“La norma anti-Cir allunga i tempi della giustizia civile”

Poche righe nella manovra finanziaria (due commi aggiunti al codice di procedura civile) potrebbero bloccare il milionario risarcimento della Fininvest alla Cir di Carlo De Benedetti, nell’ambito processo Mondadori (in primo grado la società di Silvio Berlusconi è stata condannata al pagamento di 750 milioni di euro). Questo il passaggio incriminato:

23. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all’articolo 283, dopo il primo comma è inserito il seguente: «La sospensione prevista dal comma che precede è in ogni caso concessa per condanne di ammontare superiore a dieci milioni di euro se la parte istante presta idonea cauzione.
b) all’articolo 373, al primo comma, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La sospensione prevista dal presente comma è in ogni caso concessa per condanne di ammontare superiore a venti milioni di euro se la parte istante presta idonea cauzione».

Avvocato Paolino Ardia, lei che è un esperto di procedura, anche se penale, ci aiuti: cosa significa tutto questo?

Partiamo ricordando i due articoli, così come sono adesso. Il 283 riguarda i «Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello» e stabilisce:

Il giudice dell’appello, su istanza di parte, proposta con l’impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione.

Il 373 si occupa della «Sospensione dell’esecuzione» e dice che:

Il ricorso per Cassazione non sospende l’esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.

Partiamo dall’abc, avvocato. Cosa significa?

C’è un principio generale del diritto civile che stabilisce che le sentenze siano immediatamente esecutive già dopo il primo grado e l’appello. Quindi, una parte che vanta un credito dopo una sentenza può fare subito esecuzione forzata alla parte soccombente al processo e chiedere il pagamento di quanto dovuto. C’è però un rischio. Mettiamo che nel successivo grado di giudizio, tra uno o due anni, la sentenza venga ribaltata o che ci sia una revisione che rivede al ribasso la cifra. Quella che ora è la parte soccombente deve poter riottenere indietro i soldi, tutti o in parte. L’attuale ordinamento stabilisce che chi ha perso possa fare istanza per bloccare l’esecutività della sentenza…

E quindi cosa cambierebbe con quanto previsto nella Finanziaria?

Beh, che con questa modifica, per cifre superiori a 10 milioni di euro dopo il primo grado e di 20 milioni dopo l’appello, il blocco della esecutività della sentenza diventerebbe automatico, obbligatorio sempre e comunque. Verrebbe tolta la discrezionalità del magistrato. Ora è il giudice a valutare se la parte vincente ha, nel caso si renda necessario, la disponibilità a restituire la somma o se sussistono «gravi e fondati motivi» di insolvenza.

Cosa potrebbe invece ancora decidere dopo la modifica della legge?

Poco o niente. A quanto si vede dalla bozza, rimarrebbe al giudice soltanto la valutazione della congruità della cauzione. 

Ma cosa succederebbe nei processi già in corso?

In termini generali, le modifiche di legge non dovrebbero mettere in discussione (salvo ove diversamente stabilito da norma transitoria) quanto deciso sulla scorta della precedente legislazione. Ma riferendosi al processo Mondadori,  e a qualsiasi altro, se i difensori non hanno ancora  impugnato l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza, sicuramente potrebbero avvalersene.

Ma è procedura normale inserire un simile provvedimento di modifica legislativa in una Manovra finanziaria?

A mio parere, assolutamente no, anche se è sempre più invalsa questa usanza di provvedimenti omnibus che contengono di tutto e di più. La cosa che più stupisce è che si trovi in un capitolo intitolato «Disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie». Mi pare del tutto evidente che questo provvedimento va del tutto in controtendenza rispetto alla più volte menzionata urgenza di velocizzare il processo civile, visto che permette una ulteriore dilazione temporale della esecutività della sentenza. Va a favore della parte soccombente nel processo e ritarda la possibilità di ottenere giustizia della parte vincente».

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