La legge Reale
22 maggio 1975
Oronzo Reale, ministro della Giustizia del Pri e l’immagine della strage di piazza Fontana
Premesse storiche È l’epoca delle grandi stragi terroristiche (12 dicembre 1969, strage di Piazza Fontana a Milano; 22 luglio 1970, strage di Gioia Tauro; 31 maggio 1972, strage di Peteano (Gorizia) ; 17 maggio 1973, strage della questura di Milano ; 28 maggio 1974, strage di Piazza della Loggia a Brescia).
La legge Il 22 maggio 1975 viene approvata la legge Reale (dal nome del ministro della Giustizia di allora, Oronzo Reale, segretario del Pri) che impone poteri speciali alle forze di polizia per la tutela dell’ordine pubblico.
Contenuti Inasprimento della legge penale contro i reati di terrorismo.
Art. 14; estende la possibilità dell’uso delle armi per le forze di polizia per impedire stragi, attentati, disastri ferroviari, disastri aerei, rapine.
Art. 3, permette un fermo preventivo di 96 ore anche in assenza di flagranza di reato.
Art. 5 la “legge casco”, tuttora in vigore, che proibisce l’utilizzo del casco e di altre coperture del volto in pubblico senza giustificato motivo. Il provvedimento è stato moderato nel tempo: all’inizio prevedeva l’arresto in stato di flagranza.
Gli articoli 7-11 interpretano la XII disposizione tra quelle transitorie e finali della Costituzione sul divieto di ricostituzione del partito fascista o che facciano capo al fascismo come ispirazione
Ancora in vigore anche la possibilità per la polizia di compiere perquisizioni senza autorizzazione del giudice in caso di presunto possesso di armi.
Art. 17 Possibilità di processi in via direttissima per reati di ordine pubblico
La legge Cossiga
6 febbraio 1980
Francesco Cossiga, ministro dell’Interno Dc e un blindato durante gli scontri a Bologna nel ’77
Premesse storiche Continua la lotta al terrorismo. L’allarme è stato lanciato dalla magistratura nel 1979, che invoca leggi speciali. Il pacchetto sicurezza di Cossiga arriva nel 1980.
La legge Numero 16 del 6 febbraio 1980, converte un decreto legge del 1979.
Contenuti Misure d’urgenza per la tutela dell’ordine democratico (antiterrorismo).
Introduce: Art. 3, il nuovo reato per associazione ai fini di terrorismo con condanne che si aggiungono a quelle per il reato di associazione sovversiva;
L’aggravante del reato di terrorismo, che prevale sempre su qualsiasi circostanza attenuante;
L’art. 6, norma che rimarrà in vigore per un anno: il fermo per individui che stanno per commettere un reato legato al terrorismo per 96 ore;
L’art.9, estende i poteri di perquisizione e la permette per causa d’urgenza anche senza il mandato del magistrato competente
;
L’art.10, in casi riguardanti il terrorismo, estende di un terzo il periodo massimo di carcerazione preventiva a ogni fase di giudizio;
Incentivo per il pentitismo, con sconti di pena per chi collabora con la giustizia.
I Daspo
13 dicembre 1989
Scene di violenza negli stadi italiani. Le curve si sono politicizzate e radicalizzate
Premesse storiche La violenza nel calcio, fenomeno crescente anche in Italia. Pochi anni prima, il 29 maggio 1985, il disastro dell’Heysel, a Bruxelles, in occasione della finale di Coppa campioni tra Juventus e Liverpool era costato la morte di 39 tifosi.
La legge È la n. 401 del 13 dicembre 1989.
Contenuti Prevede il divieto, per un soggetto considerato pericoloso, di partecipare a manifestazioni sportive, anche con l’obbligo di presentazione a un ufficio di polizia.
Può essere applicato da 1 a 5 anni, (modifiche decreto Amato del 2007) in seguito agli scontri di Catania, dove è morto l’ispettore di Polizia Filippo Raciti
.
Il Daspo viene emesso anche in seguito a una semplice denuncia, perché considerato una misura di prevenzione.
La legge Pisanu
31 luglio 2005
Ill ministro dell’Interno di Forza Italia Beppe Pisanu e una cellula di terroristi islamici
Premesse storiche Il quadro della lotta al terrorismo globale, iniziata con l’11 settembre 2001 richiede provvedimenti d’urgenza e controllo anche preventivo.
La legge È la 155 del 31 luglio 2005, che converte in legge un decreto dello stesso Giuseppe Pisanu.
Contenuti
Inasprimento nei confronti degli stranieri, cui viene affidato il permesso di soggiorno se collaborano con le forze dell’ordine (art.2) e che possono essere espulsi se ritenuti pericolosi, anche se non hanno commesso il fatto (art.3);
allargamento dei controlli sul traffico telefonico e telematico (che rende difficile l’apertura di internet point e vieta wi-fi e connessioni senza registrazione).
Art. 4-8,
maggiore attenzione per i voli e negli aeroporti.
Nuove misure per arresto e fermo. Insieme a un’unità antiterrorismo, le forze di intelligence hanno più facilitazioni, mentre in caso di emergenza e necessità la polizia può procedere agli arresti secondo le norme della legge del 1975.
Fonti: Camera dei Deputati, Osservatorio Sport Ministero dell’Interno, Italgiureweb, Giustizia.it