“Contro i baroni, aboliamo il valore legale del titolo di studio”

“Contro i baroni, aboliamo il valore legale del titolo di studio”

A cosa serve il valore legale dei titoli di studio?
È una questione complicata. Diciamo che, per capire la loro funzione, occorre fare un passo indietro. Serve comprendere, prima di tutto, a cosa servono i titoli di studio, indipendentemente dal fatto che ad essi si attribuisca o meno un qualche valore legale.

Cominciamo.
I titoli di studio sono un punto importante, al centro dei flussi di informazione interni al sistema scolastico e di quelli che intercorrono tra sistema scolastico e mercato del lavoro. In particolare, la funzione dei titoli di studio è quella di racchiudere in modo visibile alcune informazioni circa la preparazione culturale, scolastica o accademica dei candidati per svolgere determinate posizioni lavorative, o determinati corsi di studio. Ma c’è un problema.

Quale?
È noto che in presenza di asimmetrie informative, la dinamica dello scambio produce un meccanismo di selezione avversa. Vale a dire che, non riuscendo a distinguere tra beni di qualità e beni scadenti, la domanda di beni si attesta su di un prezzo medio, attirando un’offerta mediocre e rendendo sconveniente l’offerta di qualità. In altre parole, quanto meno efficace è il flusso di informazioni tra domanda e offerta, quanto più I beni di alta qualità sono scacciati dai beni di scarsa qualità.

E cosa c’entrano i titoli di studio?
I titoli di studio hanno la funzione di risolvere il problema delle asimmetrie informative interne al sistema scolastico e di quelle tra scuola, università e mercato del lavoro. Si pensi, ad esempio, alla difficoltà per una università di scegliere gli studenti migliori per determinati corsi di studio. Oppure a quelle di un datore di lavoro (pubblico o privato) che deve individuare il candidato con la preparazione piu idonea a ricoprire una posizione all’interno di una azienda o di una pubblica amministrazione.

Chiaro.
Bene. Ora, la domanda da porsi è questa: la attribuzione di un valore legale ai titoli di studio consente ai titoli di svolgere al meglio la propria funzione di “segnalazione”? O invece non capita che la pretesa di stabilre “per legge” quali siano i titoli che rendono un candidato idoneo sia controproducente e inefficace?

Dipende. Cosa sostiene chi ritiene che il valore legale non funzioni?
I sostenitori dell’abolizione del valore legale ritengono che il rilascio di titoli di studio aventi valore legale costituisca un’infrastruttura di comunicazione (e quindi di garanzia della qualità del prodotto formativo) scarsamente efficiente, né adeguatamente flessibile. Ci sono due motivi. Il primo è questo: il sistema di certificazione delle competenze, imperniato sul valore legale del titolo di studio, non ha fornito una garanzia pubblica della qualità dell’apprendimento. La qualità, in questo caso, è definita dal rapporto tra sistema educativo e mercato del lavoro. Che, del resto, costituisce la stessa ragione d’essere del titolo di studio.

E il secondo?
Subito: il valore legale dei titoli ha anche contribuito a mascherare (sotto il velo del valore legale-formale) la grande disomogeneità dell’offerta formativa. Con il risultato che si traduce in un fenomeno di concorrenza al ribasso qualitativo.

Si spieghi meglio.
Il problema è che gli atenei hanno ottenuto sì l’autonomia, ma senza superare il principio del valore legale. In questo modo, le università non riescono a funzionare bene, proprio perché non possono competere sulla qualità del titolo in modo “visibile” ed esplicito. In questa situazione, agli atenei possono competere (e attirare gli studenti) solo promettendo un più facile ottenimento del titolo. Ma non solo. Il principio del valore legale dei titoli di studio, implica la necessità di intervenire sul modello organizzativo del sistema scolastico e delle procedure di definizione dei contenuti dell’insegnamento. Lo fa in modo accentrato, rigido e uniforme. Cosa significa? Che nel momento stesso in cui lo Stato decide, per legge, di fissare determinati appannaggi a favore di chi possiede titoli di studio (che sono riconosciuti dallo Stato stesso, come ad esempio l’accesso a esami di ordini professionali), di fatto sancisce, per costoro, una vera e propria presunzione legale di conoscenza. La conseguenza qual è? Che lo Stato dovrà, necessariamente, avere il controllo sull’intero percorso didattico in ogni dettaglio, e, soprattutto, di certificarne gli esiti.

Lo Stato al centro del sistema educativo.
Esatto. Tutto questo ha compromesso, in buona parte, il grado di adattabilità dell’offerta formativa alle nuove dinamiche della domanda di lavoro e, più in generale, alle mutevoli esigenze della società.

Mi sembra che lei sia critico verso questa impostazione.
Diciamo solo che ci troviamo al cospetto di un istituto giuridico che, da un lato, non è stato in grado di realizzare la ratio stessa della sua istituzione. Dall’altro, ha avuto ripercussioni negative sull’intero sistema scolastico. Ha prodotto il mantenimento di norme che garantiscono una forte uniformità nei curricula, e, allo stesso tempo, non ha saputo creare un servizio di valutazione capace di misurare la qualità del servizio. È opportuno e urgente inserire nell’agenda politica una linea di pensiero e una strategia di governo che liberino la scuola e l’università italiana dalla logica burocratica che anima il principio del valore legale del titolo di studio.

In che senso?
L’obbiettivo deve essere quello della costituzione di un sistema aperto e concorrenziale di agenzie esterne al sistema scolastico, specializzate nella certificazione degli esiti dell’apprendimento, e di organismi indipendenti cui sono attribuite funzioni di controllo sull’efficienza e l’efficacia del sistema di accreditamento e di valutazione. Naturalmente questo sistema avrebbe senso solo se accompagnato da una sostanziale apertura del sistema universitario e scolastico e da una piena realizzazione del principio di libertà della scuola, vale a dire, superando il monopolio statale. Sono queste, a bene vedere, le ragioni dell’appello, promosso da Radicali Italiani, e già sottoscritto da decine di autorevoli professori universitari.

Perché, per molti, è un tabù?
Penso che alla base della resistenza che la prospettiva di abolizione del valore legale incontra vi siano tre componenti: una corporativa, una ideologica e una culturale.

Partiamo da quest’ultima, quella culturale.
Nel nostro Paese è ancora in molti casi difficile accettare l’idea che si possa pubblicamente e ufficialmente riconoscere, secondo criteri formali e oggettivi, che ci siano Università o Scuole di qualità migliore le cui lauree e i cui diplomi valgano di più di altri, e Università o Scuole di qualità inferiore, le cui lauree valgano di meno e diano meno possibilità di altre nel prosieguo degli studi o nell’ingresso del mercato del lavoro.

Quella ideologica?
Una concezione che fa coincidere la tutela di interessi pubblici (sicuramente presenti quando si parla di scuola e università) con la istituzione di monopoli statali. Mi spiego meglio.

Prego.
Secondo questa concezione, l’interesse pubblico può essere garantito solo proteggendo l’attività economica all’interno di un monopolio statale. Così lo si sottrae dalla logica del profitto e dalla affaristica del mercato. Il problema è che, in questo modo, l’intera filiera del processo formativo, sia scolastico che universitario, è stata “burocratizzata”. Da decenni, infatti, viene gestita disastrosamente secondo logiche burocratico-ministeriali.

La terza, quella corporativa.
Sì, è la chiara resistenza corporativa da parte del mondo accademico. Si capisce che se venisse introdotto un sistema ispirato a una valutazione pervasiva e permanente, cioè che guardi in modo continuo ai risultati dell’attività didattica e di ricerca, per le loro rendite di posizione sarebbe la fine.

Perché?
Abolendo il valore legale, potrebbe accadere che sia l’attività di accreditamento quanto quelle di valutazione potrebbero essere affidate ad un sistema regolato, dove i soggetti professionali sono molti di più. Per la corporazione accademica sarebbe un problema. Supponiamo che il sistema cambi: in primo luogo, cesserebbe il monopolio, ora detenuto da strutture centralistiche e burocratiche di derivazione ministeriale. Poi, d conseguenza, crescerebbe la pressione all’interno del mondo accademico, e si ridurrebbero le rendite di posizione e i privilegi baronali. Cioè quelle cose che rendono il nostro sistema universitario incapace di stare al passo nel confronto internazionale.

Monti aveva immaginato di cambiare proprio la situazione che descrive cancellando il valore legale del titolo.
Non proprio. La riforma inizialmente proposta dal Governo non aboliva il valore legale, ma si sforzava di modificare il contenuto del valore legale. Cosa significa? Che cambiavano, in sostanza, i criteri per considerare i titoli di studio nelle selezioni per la Pubblica Amministrazione.

Una misura diversa..
A mio giudizio, una misura controproducente: avrebbe tolto ai selezionatori la possibilità di dare peso a cose come il voto di laurea o l’ambito disciplinare di riferimento. Tutti elementi importanti. Non è in questo modo che si restituisce un valore “reale” ai titoli. È ragionevole che titoli accademici relativi ad ambiti disciplinari diversi siano valutati diversamente, a seconda del profilo professionale. Ed è fisiologico che al voto di laurea sia dato un qualche peso. L’idea che scolorendo il titolo di studio e le dichiarazioni in esso contenute possa conseguirsi un qualche effetto benefico sui meccanismi di selezione è davvero illusoria.

C’era anche il criterio del “congruo numero di crediti formativi”.
Un punto interessante delle misure del governo. Dal momento che i crediti differiscono da Ateneo ad Ateneo e, all’interno degli stessi atenei, da dipartimento a dipartimento, il lodevole intento del governo era quello di conseguire una differenziazione dei titoli di studio, assegnando un numero maggiore di crediti formativi agli Atenei e ai dipartimenti “migliori”.

Ma potrebbe funzionare?
Nonostante sia apprezzabile il tentativo di fare in modo che le università migliori possano rilasciare titoli aventi un maggiore valore, ritengo illusorio che ciò possa avvenire efficacemente attraverso procedure burocratiche di valutazione, affidate al monopolio di strutture ministeriali.
Per ridare un effettivo valore “reale” ai titoli di studio, la via da seguire è quella di sottrarre i meccanismi di rilascio e riconoscimento dei titoli ad una logica burocratico-ministeriale e affidarli a un sistema pluralistico e competitivo di accreditamento, regolato da autorità indipendenti.

Quali parametri si potrebbero adottare per stabilire se un’Università è migliore di un’altra?
Questo è un tema molto delicato e troppo complesso per essere affrontato in poche parole. I criteri sono tanti, come tanti sarebbero, in un sistema aperto e pluralista di valutazione, le classifiche e i ranking universitari. In ogni caso, si tratterebbe di criteri didattici e accademici (ad esempio, i risultati degli studenti nei test di ammissione; la quantità di fondi di ricerca acquisiti da fonti federali e private; il numero di pubblicazioni su riviste scientifiche; il numero di citazioni ottenute dai docenti in pubblicazioni su riviste scientifiche; il numero di Ph.D. assegnati; il numero di docenti ammessi nelle graduatorie e nelle classifiche piu prestigiose; il numero di premi ottenuti dai docenti per la loro ricerca, etc.).
Ma anche legati alle concrete possibilità offerte nel mercato del lavoro (ad esempio, lo stipendio medio conseguito dai laureati dei vari atenei, il tasso di occupazione etc.). Ciò che mi pare importante sottolineare è che la molteplicità dei criteri consentirebbe di formare innumerevoli classifiche a seconda del peso relativo da dare a ciascun elemento. Dietro ogni classifica c’è sempre una scelta circa l’importanza da dare ai vari elementi presi in considerazione. In questo modo, ciascuno sarebbe libero di scegliere a quale ranking affidarsi o quale sia l’ente valutatore più prestigioso o più affidabile.

Esiste all’estero il valore legale del titolo di studio universitario? Come si regolano?
Semplificando molto ci sono paesi in cui sussiste e altri no. Si può dire, però, che la certificazione-documentazione del possesso di quelle conoscenze e abilità che permettono l’esercizio di una certa attività professionale può essere fatta in due modi.

Quali?
Il primo è quello del controllo pubblico diretto, per cui è l’Autorità Pubblica che riconosce il “corso legale” del titolo conseguito e ne garantisce la protezione giuridica; in questo caso, l’autorità fissa anche le norme per le prove-accertamento,i programmi, i modi di valutazione e le eventuali equipollenze.
Il secondo è il sistema delle istituzioni scolastiche libere: in questo caso, l’istituzione scolastica che concede i propri riconoscimenti e l’Autorità Pubblica si limita alle funzioni esterne di controllo-garanzia (cioè alla constatazione dei requisiti necessari per la conduzione di istituti formativi). In questo secondo caso, il valore effettivo del titolo scolastico, non essendo questo a corso legale, ha un peso specifico diverso a seconda delle istituzioni che lo rilasciano e della valutazione che ne viene fatta dal mercato del lavoro nel quale il titolo viene offerto.
È importante sottolineare come in entrambi i casi viene data una garanzia, rispettivamente dal potere pubblico o dalla istituzione scolastica, secondo livelli più o meno definiti e standardizzati. La differenza consiste nei modi in cui tale certificazione viene utilizzata; non riguarda, di conseguenza, il sistema formativo in sé, ma piuttosto ciò che sta al di là di tale sistema.
Bisogna rilevare, poi, come si vada sempre più diffondendo, anche nei paesi dove vige il valore legale del titolo di studio, la costituzione di agenzie esterne, specializzate nella certificazione degli esiti dell’apprendimento, e di organismi indipendenti cui sono attribuite funzioni di controllo sull’efficienza e l’efficacia del sistema scolastico.

Scegliere cosa fare con il titolo di studio è il segnale di un’intera politica. Attraverso di essa si definisce il peso dello stato nella vita pubblica. È per questo che diventa così importante? O e più un simbolo?
Certamente il tema del valore legale acquisisce una importanza culturale e simbolica che va ben al di là dell’ambito della politica scolastica e universitaria. È anzitutto una battaglia culturale, in cui si confrontano concezioni assai diverse della libertà e dell’uguaglianza.
Non è un caso che il primo e più autorevole studioso italiano del problema sia stato Luigi Einaudi, uno dei padri della tradizione liberale italiana, e che lo scritto con cui egli ha affrontato più diffusamente il tema sia intitolato: ”Scuola e Libertà”. Significative, al riguardo, sono le parole con cui Einaudi apre la sua trattazione: “Non è mio proposito discutere né l’ordinamento scolastico proprio di un determinato sistema legislativo; né l’interpretazione delle norme (…). Intendo invece indagare quale ordinamento rispetti meglio il principio di libertà”.

Ecco, quando è nato il valore legale?
Alcune disposizioni “simbolo” del valore legale sono contenute già nei Regi Decreti degli anni ’30, adottati dall’allora Ministro Bottai.
La Riforma Gentile, coerentemente con le proprie proclamate finalità, aveva sancito l’abolizione dei piani di studio rigidi e aveva concesso la massima autonomia didattica alle singole Università e agli studenti. I Regi Decreti in esame, invece, riducono fortemente quella libertà degli studi che il carattere scientifico degli stessi presupponeva, predeterminando rigidamente le materie fondamentali relativamente alle quali è necessario sostenere e superare l’esame e prevedendo solo molto limitatamente la scelta di alcune materie complementari.
Con i Decreti Bottai (n. 1269 e n. 1652 del 1938) viene portata a compimento la “demolizione fascista” del disegno autonomistico gentiliano: viene modificato il Regolamento degli studenti, la disciplina degli Esami di Stato e dei piani di studio. La disciplina degli ordinamenti didattici contenuta nei Decreti degli anni 1933-38 ha un interesse non solo storico: essa, nella sua logica centralistica e uniformatrice, resterà in gran parte immutata per oltre mezzo secolo. La prima riforma di rilievo degli ordinamenti didattici sarà quella contenuta nella l. 341/90 che costituirà una prima risposta – almeno sul piano formale – a pressanti esigenze di flessibilizzazione dei curricola.
Anche il principio di uguaglianza svolge un ruolo centrale in questo dibattito, che si presenta come un terreno privilegiato di confront tra una concezione dell’eguaglianza come uniformità dei trattamenti e un concezione che si preoccupa di garantire l’apertura e l’effettiva disponibilità delle opportunità, delle chances di partenza, ma accetta la diversità degli esiti della concorrenza tra livelli diversi di impegno e capacità individuali.

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