Pfizer multata, non vuole concorrenza sul glaucoma

Pfizer multata, non vuole concorrenza sul glaucoma

Dieci milioni di euro per abuso di posizione dominante. Questa la sanzione dell’Antitrust contro Pfizer, su azione dei produttori generici Ratiopharm. «Un’impresa in posizione dominante non deve compromettere quel limitato grado di concorrenza che si registra sul mercato e questo suo onere, che la giurisprudenza classifica di speciale responsabilità, può arrivare al punto di sanzionare anche l’utilizzo in modo indebito di diritti di proprietà intellettuale, persino se formalmente legittimi in base alla normativa sui brevetti», commenta Stefano Grassani, partner Pavia e Ansaldo, capo del dipartimento antitrust che con Gian Paolo Di Santo, capo del dipartimento IP, ha assistito Ratiopharm e Sifi contro Pfizer.

La multinazionale farmaceutica avrebbe abusato della propria posizione dominante nel mercato dei farmaci per la cura del glaucoma, mettendo in atto una complessa strategia con l’obiettivo di ostacolare l’ingresso sul mercato dei generici a seguito della scadenza della protezione del brevetto, che era fissata a settembre 2009. La strategia di Pfizer? Sarebbe stata quella di prolungare artificiosamente la protezione fino a luglio 2011 e, successivamente, al gennaio 2012, per allinearla a quella in vigore negli altri Paesi europei, attraverso la presentazione di una domanda di brevetto divisionale. Un tipo di brevetto, di per sé lecito, sarebbe però stato studiato, ottenuto e sfruttato solo ed esclusivamente in alcuni paesi come l’Italia e la Spagna dove Pfizer non aveva chiesto, nei tempi imposti dalla normativa, il Certificato Complementare di Protezione, destinato a prolungare la durata del brevetto per compensare il tempo della sperimentazione clinica.

Questo brevetto divisionale anziché avere un’utilità per lo sviluppo della tecnica, avrebbe avuto – nelle intenzioni di Pfizer secondo l’Antitrust – lo scopo di aggirare la decadenza intervenuta. In questo modo si sarebbe vanificata la legittima aspettativa delle società di generici che il mercato italiano e quello spagnolo fossero liberi da vincoli sul prodotto in questione dal 2009 e non dal 2012 come voluto da Pfizer. Il ritardo dell’immissione dei farmaci generici, ha stabilito l’Antitrust, è costato al Servizio sanitario nazionale, che rimborsa il medicinale utilizzato ai pazienti, circa 14 milioni di euro in termini di mancato risparmio.

In attesa del ricorso al Tar del Lazio, scontato in questi casi sia per l’ammontare della sanzione sia per la gravità dell’accusa, il caso Pfizer costituisce un significativo precedente. La decisione dell’Autorità si colloca nel filone di una consolidata giurisprudenza che sanziona i comportamenti delle imprese in posizione dominante che non abbiano agganci con un razionale economico di efficienza ma siano giustificati solo ed esclusivamente dalla volontà di escludere o ritardare l’ingresso dei concorrenti sul mercato. Ad essere innovativo è il quadro di riferimento. Anche per le sue specificità e per l’esigenza di non compromettere ricerca e innovazione, il settore farmaceutico è stato per anni esente da procedure per abusi di posizione dominante. La decisione dell’Autorità non nega queste specificità, che giustifica un’equilibrata applicazione della normativa antitrust; ribadisce tuttavia il principio per cui non vi possano essere eccezioni all’applicazione delle regole sulla concorrenza.

Inoltre, guardando ai comportamenti che stati ritenuti restrittivi della concorrenza, risulta essenziale l’avere chiesto a livello europeo la registrazione di un brevetto divisionale, ed averne quindi curato la sua validazione in Italia – sostiene l’Antitrust – al solo scopo di ottenere surrettiziamente un supplemento di protezione brevettuale (fino al Luglio 2011) che, almeno in Italia, era invece scaduta già a Settembre 2009. Insomma, un provvedimento destinato a far discutere anche perché riguarda un brevetto, per sua natura antitetico alla libera concorrenza e un mercato come quello farmaceutico.

X