Golden Share addio, su Eni ed Enel niente più veti di Stato

Golden Share addio, su Eni ed Enel niente più veti di Stato

Pubblichiamo la nota con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri riassume il provvedimento, adottato oggi in ossequio alle procedure di infrazione aperte in Europa, che abolisce di fatto la golden share su Energia e reti. Con questo provvedimento, lo stato potrà dunque continuare ad avere quote ma potrà esercitare diritti particolari solo nei confronti di paesi extraeuropei e solo in presenza di condizioni eccezionali.

Il termine Golden share indica comunemente l’istituto giuridico, di origine anglosassone, grazie al quale un Governo può esercitare poteri speciali a seguito della privatizzazione o della vendita di parte del capitale di un’impresa pubblica. La normativa, introdotta negli anni Novanta del secolo scorso, in concomitanza con l’avvio dei processi di privatizzazione delle imprese pubbliche, mira a salvaguardare l’interesse della società civile del Paese interessato. Ad oggi, sono numerosi i Paesi europei che si sono dotati dello strumento, la cui compatibilità con il diritto UE è stata frequentemente vagliata in sede europea.

Con il decreto-legge, approvato oggi, in tema di poteri speciali del Governo sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e in quelli dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, proposto dal Ministro per gli affari europei, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell’interno, della difesa, dell’economia e finanze e dello sviluppo economico, l’Italia si uniforma alla disciplina giuridica di cui alla normativa dell’UE, attribuendo all’Esecutivo poteri di intervento per tutelare gli interessi legittimi, essenziali e strategici del Paese.

1. Per il settore della difesa e della sicurezza nazionale, in caso di minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza, possono essere esercitati tre poteri speciali:

a) l’imposizione di specifiche condizioni nel caso di acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale;

b) il veto all’adozione di delibere dell’assemblea o degli organi di amministrazione di un’impresa che svolge la predetta attività, aventi ad oggetto modifiche all’assetto societario, al mutamento dell’oggetto sociale, allo scioglimento delle società, alle cessioni di diritti reali o di utilizzo relativi a beni materiali o immateriali o l’assunzione di vincoli che ne condizionino l’impiego;

c) l’opposizione all’acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in un’impresa che svolge attività di rilevanza strategica nel sistema della difesa e della sicurezza nazionale, da parte di un soggetto diverso dallo Stato italiano, o da enti pubblici italiani, qualora l’acquirente venga a detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale con diritto di voto in grado di compromettere nel caso specifico gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale.

2. Con riguardo invece ai settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni è prevista anzitutto una notifica al Governo delle delibere adottate da una società che abbia per effetto modifiche della titolarità, la fusione o la scissione.

È poi prevista la possibilità per il Governo di sottoporre a specifiche condizioni delibere, atti o operazioni che diano luogo ad una situazione di eccezionale minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.

Infine, il Governo ha la possibilità di esercitare il potere di veto nel caso in cui il soggetto acquirente originario di un Paese extra-europeo si stabilisca all’interno dell’Unione attraverso l’acquisto di un’azienda o di un suo ramo. In questi casi sono però necessari due presupposti supplementari:

a) la presenza di legami tra gli operatori coinvolti e organizzazioni criminali o con soggetti o enti ad esse collegati;

b) l’intervento sulla società deve essere idoneo a garantire la continuità degli approvvigionamenti; il mantenimento, la sicurezza e l’operatività delle reti e degli impianti; il libero accesso al mercato.

Con queste nuove norme il Governo mira anche a chiudere la procedura d’infrazione aperta nel 2009 dalla Commissione europea, in relazione alle disposizioni di cui alla legislazione attualmente vigente in Italia. Disposizioni che oggi, sono oggetto di un ricorso alla Corte di giustizia dell’Unione europea deciso dalla Commissione europea lo scorso mese di novembre 2011.

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