Il primo è stato il marsala. È il vino liquoroso siciliano la Denominazione di origine controllata più antica d’Italia. Il riconoscimento arrivò grazie al Decreto Legge 930 che avviò, come scrive l’Ansa, «la strada della differenziazione per i vini di qualità, la cui produzione viene vincolata a rigorosi disciplinari che obbligano all’utilizzo di uve di una zona di produzione certa e delimitata». Così un articolo de La Stampa descriveva il provvedimento sui vini doc. Il titolo era “Il Consiglio dei ministri approva la tutela del nome dei vini pregiati”, la data il 12 luglio 1963
«Tutela denominazione vini: in uno schema di decreto vengono dettate norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini. La nuova disciplina è intesa soprattutto a valorizzare, attraverso più efficaci controlli, la produzione dei vini pregiati nazionali. La legislazione italiana si allinea così alle disposizioni già da tempo adottate in altri paesi produttori di vini, quali ad esempio la Francia. Il provvedimento tutela la capacità di penetrazione dei più importanti vini italiani anche sui mercati esteri e contribuisce al miglioramento della qualità del prodotto, in quanto i produttori vengono posti al riparo da illecite concorrenze sia all’interno che all’esterno della tipica zona di produzione di ciascun vino. Le principali disposizioni previste dal decreto prevedono che le denominazioni di orìgine siano distinte in tre tipi: «semplice», «controllata» e «controllata e garantita». Mentre la prima designa i vini ottenuti da uve provenienti dai vitigni tradizionali delle corrispondenti zone di produzione, vinificate secondo gli usi locali delle zone stesse, la denominazione «controllata» viene riservata a quei vini che rispondano a particolari condizioni e requisiti stabiliti in speciali «disciplinari di produzione».
I 330 disciplinari dei vini DOC divisi in base all’iniziale della denominazione, divisi per lettera dal sito del ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Si tratta di 330 etichette, a partire dalla prima, riconosciuta nel 1963.
Disciplinari DOC. Gruppo A – B (2.15 MB).
Disciplinari DOC. Gruppo C – D (4.07 MB).
Disciplinari DOC. Gruppo E – L (3.01 MB).
Disciplinari DOC. Gruppo M – P (3.46 MB).
Disciplinari DOC. Gruppo R – T (3.55 MB).
Disciplinari DOC. Gruppo V – Z (1.85 MB).
(Flickr – © kocinskij)
Il primo articolo del decreto legge firmato dal Presidente Antonio Segni con cui si regolò la Denominazione d’origine controllata «dei mosti e dei vini».
Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 15 luglio, n. 188). – Norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini
Articolo 1
Per denominazioni di origine dei vini s’intendono i nomi geografici e le qualificazioni geografiche delle corrispondenti zone di produzione – accompagnati o non con nomi di vitigni o altre indicazioni – usati per designare i vini che ne sono originari e le cui caratteristiche dipendono essenzialmente dai vitigni e dalle condizioni naturali di ambiente.
La zona di produzione di cui al precedente comma può comprendere, oltre il territorio indicato nella rispettiva denominazione di origine, anche i territori vicini, quando in essi esistono analoghe condizioni naturali e, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si producono, da almeno dieci anni, vini immessi sul mercato con la medesima denominazione, purchè abbiano analoghe caratteristiche chimico- fisiche ed organolettiche e siano prodotti con uve provenienti dai vitigni tradizionali della zona, vinificate con i metodi di uso generalizzato della zona stessa.