La bozza di regolamento sul copyright stilata dall’Agcom. Il pdf completo.
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177, e s.m.i.; VISTI, in particolare, l’articolo 1, comma 6, lettera b), nn. 3 e 4-bis, i quali, rispettivamente, dispongono che la Commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità “vigila sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla legge a diverse autorità, e può emanare regolamenti, nel rispetto delle norme dell’Unione europea, per la disciplina delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e operatori che svolgono attività di rivendita di servizi di telecomunicazioni” e “svolge i compiti attribuiti dall’articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni” e l’articolo 1, comma 6, lettera c), n. 2, il quale dispone che il Consiglio dell’Autorità “garantisce l’applicazione delle norme legislative sull’accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti”; VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità” pubblicata nel Supplemento ordinario n. 136 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270, e s.m.i., a cui fa rinvio il citato articolo 1, comma 6, lettera c), n. 14, della legge 31 luglio 1997, n. 249, disponendo che “il Consiglio esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti nella legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché tutte le altre funzioni dell’Autorità non espressamente attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti e alla commissione per i servizi e i prodotti”; VISTO, in particolare, l’articolo 2, comma 5, della legge 14 novembre 1995, n. 481, il quale dispone che “Le Autorità operano in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione; esse sono preposte alla regolazione e al controllo del settore di propria competenza”. Leggi il resto.