Grandi opere e turismo: i poteri tornano allo Stato

La riforma del Titolo V di Renzi

Cambiare il titolo V della Costituzione, riportando alcuni poteri nelle mani dello Stato. È una delle promesse del segretario del Pd Matteo Renzi, dopo l’incontro del 18 gennaio con Silvio Berlusconi. Obiettivo: superare non solo le province, ma anche semplificare il ruolo delle Regioni, con l’aggiunta della riduzione delle indennità dei consiglieri regionali e la cancellazione dei rimborsi “scandalo” ai gruppi

Il titolo V e le modifiche del 2001. Il titolo V, parte seconda, della nostra Costituzione, riguarda Regioni, Province e Comuni, stabilendo le funzioni di ciascun ente. Questa parte della Costituzione è già stato oggetto di un processo di riforma con la legge costituzionale numero 3 del 2001 (approvata con una maggioranza di centrosinistra e poi confermata da un referendum), che ha modificato la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni e ha portato alcuni importanti cambiamenti sotto il profilo fiscale. Una modifica che intendeva affermare il concetto di federalismo nella nostra Costituzione, modificando la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni e riconoscendo ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni (articolo 119) autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Questo significa che gli enti locali possono decidere come spendere i loro soldi, quanti consiglieri avere e quanto pagarli. Il denaro che le regioni possono spendere arrivano dalla compartecipazione all’Iva, dall’addizionale Irpef e dall’Irap. 

Le modifiche progettate dal governo Monti. Nel 2012, dopo undici anni dalla prima revisione, il governo guidato da Mario Monti approva un disegno di legge costituzionale per riformare il titolo V della Costituzione. Un intervento che sembrava necessario, soprattutto dopo i numerosi scandali legati alla corruzione negli enti regionali. Ma il governo cade prima che il processo di revisione costituzionale potesse terminare. La riforma si incentrava sul principio dell’unità giuridica ed economica della Repubblica, prevedendo che la sua garanzia, insieme a quella dei diritti costituzionali, costituisce compito primario della legge dello Stato, anche a prescindere dal riparto delle materie fra legge statale e legge regionale. Si chiama “clausola di supremazia”, presente in gran parte degli ordinamenti federali. In più si inserivano nel campo della legislazione esclusiva dello Stato alcune materie che erano precedentemente della legislazione concorrente: il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, le grandi reti di trasporto e di navigazione, la disciplina dell’istruzione, il commercio con l’estero, la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell’energia. 

Le competenze esclusive e quelle concorrenti tra Stato e Regioni. In base all’articolo 117 della Costituzione, oggi lo Stato ha competenza esclusiva in: 

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull’istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;

s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

Le materie di legislazione concorrente sono quelle relative a rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. «Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato».

Un’altra riforma? Oggi la questione della riforma del titolo V è di nuovo al centro del dibattito politico, dopo gli annunci di Matteo Renzi a margine dell’incontro con Silvio Berlusconi del 18 gennaio scorso. Già Pier Luigi Bersani, e lo stesso presidente del consiglio Ernrico Letta, avevano definito un “errore” la riforma del 2001 che ha dato maggiori poteri alle regioni creando delle distorsioni di vario tipo. Uno dei problemi principali è che l’autonomia finanziaria delle regioni è cresciuta senza un medesimo processo nell’autonomia fiscale: in pratica le Regioni possono spendere di più senza impegnarsi nel recupero dei soldi attraverso un aumento delle tasse. Per cui i buchi di una regione vengono coperti dalla tassazione statale, a carico di tutti gli italiani.  

Non solo. Come ha spiegato Augusto Barbera, docente di diritto costituzionale all’Università di Bologna, al Corriere della sera, i punti principali che dovranno essere corretti – se Renzi si basa sul testo elabrorato dalla commissione governativa dei saggi, sono due: «Riportare a livello centrale alcune materie trasferite alle regioni e ripristinare il potere della supremazia dello Stato, in temi come quelli del turismo e dell’edilizia». In particolare Barbera ricorda alcune delle materie trasferite dallo Stato alle Regioni: «La produzione e la distribuzione nazionale di energia, l’ordinamento delle professioni, ma anche le grandi opere di interesse nazionale. Un esempio paradossale è il ponte sullo stretto di Messina: per come è oggi le legge, se venisse realizzata l’opera se ne dovrebbero occupare le due regioni interessate, la Sicilia e la Calabria». 

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