Il bando Miur sui supplenti discrimina gli stranieri

Il bando Miur sui supplenti discrimina gli stranieri

Cittadinanza italiana o in uno degli Stati della comunità europea. Era il requisito richiesto da un bando del ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca (Miur) di maggio 2014 per accedere alle graduatorie per supplenti. Peccato che già dal 2013 la legge italiana preveda tutt’altro. Il Tribunale di Milano ha dichiarato il bando illegittimo e discriminatorio, accogliendo il ricorso presentato da Asgi (Associazione studi giuridici sull’immigrazione), Apn (Avvocati per niente) e Cub Scuola. Illegittima, secondo i giudici milanesi, anche la clausola di priorità nell’insegnamento delle lingue straniere assegnata nel bando agli insegnanti italiani. I magistrati hanno condannato il ministero a prorogare i termini per l’ammissione, aprendo la graduatoria, a parità di condizione con gli italiani, anche ai titolari di carta blu e ai familiari non comunitari di cittadini italiani.

Il bando del Miur (qui il testo), di fatto, ignorava la legge europea con cui l’Italia ha adeguato la propria normativa agli obblighi comunitari, che già dal 2013 apre le graduatorie della pubblica amministrazione anche agli extracomunitari senza cittadinanza italiana. All’articolo 7, la legge prevede l’accesso ai lavori della pa ai cittadini di Stati terzi non membri dell’Ue con permesso di soggiorno Ce o titolari dello status di rifugiato o protezione sussidiaria, e anche ai «familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente». Questi requisiti rappresentano oltre il 60% degli stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia. A loro si aggiungono i cittadini degli Stati membri dell’Ue, oltre 1,5 milioni oggi in Italia, che hanno diritto di accedere al pubblico impiego già dal 1994.

(Estratto dal bando del Miur DM 353/2014)

L’altra clausola contestata come discriminatoria dai magistrati della sezione Lavoro di Milano è la priorità degli italiani nelle graduatorie per le supplenze di conversazione in lingua straniera. «Inspiegabilmente», scrivono i magistrati, i candidati con cittadinanza italiana avrebbero dovuto avere la precedenza in graduatoria. Questa «disposizione è del tutto priva di alcun criterio logico e razionale che giustifichi la scelta del legislatore».

Ma non è l’unica volta in cui il Miur cade nell’“errore”. A settembre 2014 un bando per il personale ausiliario, tecnico e amministrativo delle scuole (Ata) prevedeva gli stessi requisiti di cittadinanza italiana o comunitaria. L’Asgi aveva inviato una lettera al ministero per chiedere di modificare i requisiti e di posticipare anche la data ultima di presentazione della domanda per dare ai cittadini stranieri la possibilità di partecipazione alle stesse condizioni degli italiani. Dopo qalche giorno il Miur aveva poi diffuso un avviso modificando di corsa il precedente bando, ma senza riaprire i termini per la presentazione delle domande, che sarebbero scaduti dopo solo due settimane.

I bandi errati, però, non si trovano solo al ministero dell’Istruzione. Il Regolamento per i taxi del Comune di Milano, per esempio, risalente al 2000, prevede ancora il requisito della «cittadinanza italiana ovvero di altro Stato dell’Unione europea» per l’assegnazione della licenza. E uno degli ultimi bandi emessi dal ministero dell’Interno, che si occupa di immigrazione, a dicembre 2014 prevedeva il requisito della «cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea». Il paradosso è che in palio c’era proprio un incarico al Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione. 

(Estratto dall’avviso del ministero dell’Interno del 19.12.2014)

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