Secondo gli esperti non dovrebbero esserci particolari problemi: il rottame della Stazione spaziale cinese, la Tiangong-1, ormai in caduta libera sulla Terra, sarà distrutto dall’attrito non appena entrerà nell’atmosfera. Ma cosa succederà, invece, se qualche pezzetto di quelle 8,5 tonnellate in volo andrà a colpire qualcuno? E soprattutto: chi sarà da considerare responsabile, in caso di risarcimento?
La domanda è più che accademica: le probabilità che i rottami spaziali colpiscano un individuo sono davvero poche. Ma non nulle. E per questo è bene essere preparati.
Secondo questo articolo di The Conversation, questioni del genere sono regolate dal Trattato sullo spazio extra-atmosferico, entrato in vigore nel 1967, che comprende oltre cento partecipanti (tra cui l’Italia e – molto importante in questo caso – la Cina). Il trattato, il primo a regolare il diritto spaziale internazionale, affronta (tra le varie questioni), anche quello della responsabilità dei danni provocati, su persone/proprietà/aerei, dai rottami che ricadono sulla Terra. Chi deve pagare? La risposta è semplice: lo Stato (se firmatario) cui appartiene il rottame. In questo caso, se la Tiangong-1 cadrà addosso a un capannone dell’Emilia Romagna, sarà Pechino a dover sborsare il risarcimento per i buoi fuggiti e la tettoia mezza rovinata.
Non è una cosa che capita spesso. Per regolare queste controversie è stata firmata una “Convenzione di responsabilità”, applicata finora solo una volta, quando il governo canadese ha chiesto all’Unione Sovietica, nel 1978, una compensazione per i danni provocati dal satellite Cosmos 954, caduto sul territorio di Ottawa.
Insomma, Canada, Cina, Unione Sovietica. Secondo i trattati, i responsabili possono essere solo gli Stati, e non le aziende o i privati. Se un cittadino italiano venisse colpito dai rottami della stazione cinese, dovrà cercare protezione da parte del governo italiano. Il quale, a sua volta, dovrà presentare richiesta di risarcimento allo Stato responsabile, cioè la Cina, in una procedura lunghissima e dai contorni incerti. Il privato non potrà, in nessun modo, rivalersi da solo. A meno che, ma è ipotesi piuttosto remota, non lo preveda la sua assicurazione.