Homo sumPerseguitati dai rumori dei vicini o dagli schiamazzi del bar sotto casa? Ecco tutte le contromisure

Molte persone litigano con i condomini modificando le proprie abitudini di vita fino a cambiare, talvolta, appartamento. Ma lo stalking condominiale è un reato - per cui ci sono milioni di cause pendenti - che prevede multe fino a 300€

Nel 2014, secondo il Codacons 2 milioni di cause pendenti su sei erano dovute a questioni condominiali, con 200.000 nuovi casi ogni anno. Nel febbraio del 2018, secondo lo stesso coordinamento di associazioni, solo in Sicilia, in Campania e in Veneto, tali controversie ammontano complessivamente a circa 500.000. Numeri da brivido.
Nell’era dei ritmi di lavoro frenetici e di situazioni stressanti a livello personale e professionale, godere di una stabilità e di una tranquillità abitativa diventa sempre più importante, alfine di ricaricare le pile o produrre nella calma di casa.
Non sempre accade questo, soprattutto in città e in strutture non perfettamente o affatto isolate dal punto di vista acustico o quando non c’è la reale comprensione (volontaria o involontaria) del disturbo arrecato da parte dei condomini o del vicinato, trasformando in tal caso la fattispecie come vero e proprio stalking.

Una coppia ligure, dopo un prolungato periodo di angherie subite ha avuto ragione dal tribunale di Genova che ha condannato gli stalker anche al risarcimento dei danni, dopo aver costretto i conviventi a cambiare le loro abitudini e anche abitazione

La sentenza numero 20895 del 25 maggio 2011 della Corte di Cassazione ha esteso l’ambito di applicazione del reato sopracitato anche alle controversie di natura condominiale, qualora si verifichino anche solo due condotte persecutorie da parte di un condomino nei confronti di un altro.
Come riportato anche sul sito studiocataldi.it, la giurisprudenza successiva, concorde con questo orientamento, ha trovato conferma nella sentenza numero 26878 del 2016, cioè nel caso in cui un soggetto tenga nei confronti dei propri condomini un comportamento tale da cagionare il perdurante stato di ansia della vittima, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita.
Naturalmente, le provocazioni, l’inquinamento acustico, i rumori molesti e i suoni ad alto volume provenienti da dispositivi elettronici possono determinare certe situazioni, soprattutto quando è stato espresso il disagio dalle vittime. I protagonisti della sopracitata sentenza, una coppia ligure, dopo un prolungato periodo di angherie subite ha avuto ragione dal tribunale di Genova che ha condannato gli stalker anche al risarcimento dei danni, dopo aver costretto i conviventi a cambiare le loro abitudini e anche abitazione. Periodi prolungati di stress di tali dimensioni non solo rovinano l’esistenza, ma possono produrre danni irreparabili a livello psico-fisico.
In tal caso, denunciare diventa un dovere, affinché determinate situazioni non si ripetano e vengano rispettati i diritti delle fasce più deboli, che spesso non possono accedere alle sacrosante tutele per motivi economici o per ambienti dove vige la legge dell’omertà.
L’avvocato Giovanna Scollo, laureata presso l’Università degli studi di Catania e che svolge la sua attività presso il foro di Siracusa (esperta in: diritto civile, risarcimento danni e diritto del lavoro e previdenziale), risponde ad alcune domande in merito.

Cos’è lo stalking?
Il reato di stalking è stato introdotto nel diritto penale italiano mediante il D.L. n° 11/2009 che ha introdotto all’art. 612-bis c.p., il reato di “atti persecutori”, il quale punisce chiunque “con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.

Quant’è diffuso lo stalking condominiale e quant’è sottovalutato?
Lo stalking condominiale è un fenomeno largamente diffuso, soprattutto negli ultimi anni, anche se molto sottovalutato. Molti condomini non sanno che le vessazioni a cui sono soggetti configurano vere e proprie ipotesi di stalking, pensando che il reato previsto dal codice penale sia attinente esclusivamente alla sfera del diritto del lavoro. La maggior parte degli inquilini subiscono in silenzio gli atti persecutori compiuti dagli altri inquilini, addirittura modificando le proprie abitudini di vita e “prendendo delle precauzioni” per mantenere la propria tranquillità.

Nel caso in cui a provocare le situazioni vessatorie siano rumori molesti, cosa può fare la vittima?
In caso di situazioni di immissioni moleste, i buoni rapporti di vicinato richiedono che il condomino si rivolga direttamente a chi esercita le immissioni intollerabili al fine di chiedere che la situazione migliori. In caso di rifiuto o in caso di mancato rispetto di quanto eventualmente pattuito, dal punto di vista civilistico, possono essere esercitate due azioni: l’azione inibitoria e l’azione per il risarcimento del danno.
L’azione inibitoria è un’azione che ha come fine quella di impedire al proprietario del fondo da cui provengono le immissioni il perpetuarsi delle stesse.
L’azione per il risarcimento del danno, contemplata dall’art. 2043 c.c., si esercita tutte quelle volte in cui, a causa della immissione, il condomino ha subito dei danni, come ad esempio il disturbo della quiete e i danni alla salute a causa dell’esposizione prolungata dei rumori, soprattutto nelle ore notturne. Entrambe le azioni possono essere proposte in un unico procedimento congiuntamente. Per ottenere il risarcimento del danno dovrà essere dimostrato, da parte dell’attore, il nesso di causalità tra il danno e l’esposizione al rumore.

Se oltre ai normali coinquilini, il problema è legato a un locale pubblico, quali sono i passi da compiere? E quali sono i doveri del proprietario del locale e dell’immobile?
In caso di immissioni di locali pubblici, spesso capita che si rivolga, tramite il Comune di residenza, all’ARPA, che effettuerà le misurazioni adeguate al fine di mostrare se il locale rispetti i limiti di legge. In caso di mancato rispetto, il Comune deve richiede al gestore del locale di presentare un progetto di bonifica acustica. Ma ciò non basta, spesso, a far finire i rumori molesti per il cittadino, infatti i limiti acustici massimi previsti dal DPCM 14/11/97 sono troppo blandi, e per risolvere il suo problema il disturbato dovrà intraprendere azione giudiziaria contro il gestore del locale pubblico. Esistono però delle differenze tra il criterio amministrativo (DPCM 14/11/97), applicato dal Comune, e il criterio giurisprudenziale (art. 844 c.c.), applicato dal Giudice. Infatti, il criterio amministrativo si applica soltanto all’interno degli ambienti abitativi mentre il criterio giurisprudenziale si applica anche all’aperto e sempre (sia di giorno che di notte).

Nel caso in cui sia un impiegato di un locale pubblico a determinare il danno in assenza o all’insaputa del proprietario, cosa può fare la vittima?
Ritengo che, in caso di condotta molesta da parte del lavoratore subordinato, si configuri – in seno al risarcimento del danno eventualmente subito – corresponsabilità da parte del datore di lavoro. In tema di immissioni, comunque, reputo che in ogni caso risponda la società per cui il soggetto lavora, ferma la possibilità da parte del proprietario di rivalersi nei confronti del suo subordinato.

In generale, se ci sono conseguenze psicofisiche in seguito alle azione subite, cosa stabilisce la legge e quali sono i risarcimenti dovuti?
In caso di danno al riposo e alle occupazioni delle persone, in ambito penale, è presente l’art. 659 c.p. che, nel primo comma, sanziona sia il comportamento commissivo (di chi produce rumori molesti), sia il comportamento omissivo (di chi può, ma non fa nulla per impedire le situazioni che recano danno al riposo e alle occupazioni delle persone). La pena prevista è fino a tre mesi di arresto o un’ammenda fino a 309 euro. Per questo reato è prevista la procedibilità d’ufficio, ma la realtà dove viviamo ci insegna che è consigliabile a chi subisce una immissione di rumore proporre querela davanti all’Autorità competente in quanto i rumori, come già detto, possono aver generato danno alla salute. La persona offesa (cioè il coinquilino che subisce le immissioni) può costituirsi parte civile all’interno del processo penale e chiedere così anche in tale sede il risarcimento dei danni subiti.

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