Con il passaggio di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus molti si sono domandati se questo non sia il segno dell’inversione di tendenza dopo che tanti italiani si sono trasferiti in Portogallo dove per dieci anni la loro pensione non è tassata oppure sfruttando lo status para Residentes Não Habituais. Quest’ultimo è un regime fiscale molto simile al regime italiano dei neoresidenti o paperoni introdotto con la Legge di bilancio 2017 all’articolo 24-bis TUIR per attrarre ricchi residenti all’estero nel Bel Paese. Unica condizione per poter accedere al regime dei paperoni, infatti, è quella di non essere stato residente in Italia negli ultimi nove periodi di imposta su dieci.
In sintesi, il regime prevede la tassazione ordinaria dei redditi di fonte italiana mentre tutti i redditi di fonte estera sono soggetti a un’imposta sostitutiva pari a € 100.000 per il contribuente principale e a € 25.000 per ogni parente al seguito. Unica eccezione sono le plusvalenze da cessione delle partecipazioni qualificate, ovvero in linea di principio superiori al 20% del capitale, realizzate nei primi cinque periodi di imposta dal trasferimento in Italia, che sono tassate con imposta sostitutiva del 26% oppure concorrono integralmente alla formazione del reddito se l’entità ceduta è soggetta a un regime fiscale privilegiato. Ciò significa che Ronaldo vedrà il suo stipendio di calciatore tassato secondo le ordinarie aliquote IRPEF, così pure saranno tassate le eventuali plusvalenze per la cessione delle quote nelle società portoghesi, lussemburghesi e delle BVI che detengono i suoi investimenti immobiliari e non solo. Per contro eventuali dividendi o proventi distribuiti da queste società e da quelle irlandesi che pare detengano i diritti di sfruttamento della sua immagine, c.d. star company, rientrano nell’imposta fissa. Trascorsi 15 anni il regime viene meno e il contribuente passa a tassazione ordinaria o trasferisce la residenza all’estero.
Gli altri vantaggi fiscali offerti sono l’esenzione dalle imposte patrimoniali sulle attività finanziarie (IVAFE 0,2%) e sugli immobili (IVIE 0,76%) localizzati all’estero nonché la tassazione dei soli beni italiani ai fini dell’imposta di successione e donazione. Qualora sorgessero dubbi sulla localizzazione o la qualifica dei proventi o ancora sulle condizioni di accesso al regime, è possibile ottenere un parere in via preventiva da parte dell’Agenzia delle Entrate tramite l’istituto dell’interpello.
* Lawyer di Albacore Wealth Management