L’attacco alla politica
Caso Open, il controllo etico di legalità dei pm che interpretano retroattivamente la spazzacorrotti

Profili di incostituzionalità nell’azione dei magistrati di Firenze che indagano sulla fondazione renziana e non sembrano interessati al rischio che l’Italia possa diventare un regime alla Erdogan

Matteo Renzi ha torto marcio nel dire che «il fatto che Open (la fondazione a lui collegata secondo l’indagine della procura fiorentina) sia stata trasformata da qualcuno in un partito politico è una cosa enorme». Se quel “qualcuno” per lui è la magistratura egli si sbaglia, la radice dell’accusa affonda nella famigerata legge spazzacorrotti e non nel pensiero (o solo in quello, almeno) del procuratore di Firenze Creazzo (cui erroneamente, per un curioso lapsus attribuisce la condizione di candidato dell’ex presidente di Associazione Nazionale Magistrati Luca Palamara oggi sotto accusa a Perugia per la vicenda legata alle nomine CSM). Si tratta di un’accozzaglia eterogenea di articoli di legge, bocciata all’unanimità dalla scienza accademica italiana, che costituisce la “summa teologica” della visione sociale paranoica dei Cinque stelle secondo cui la politica intesa come realtà professionale è marcia in tutte le sue espressioni e diramazioni e dunque doverosamente oggetto di restrizioni e controlli sempre più soffocanti.

Di essa la parte più nota è quella strettamente penale, che inasprisce le pene per i reati contro la Pubblica amministrazione e introduce invasivi sistemi di indagine fino a quel momento ammessi solo nelle inchieste di Mafia, ma come dimostra l’odierna indagine fiorentina contro il partito renziano non è meno nociva nella sua “coda” amministrativa dedicata giustappunto al tema dei rapporti tra partiti politici e fondazioni.

È in questa serie di commi, entrati in vigore il 31 gennaio di quest’anno, che avviene la “mutazione genetica” delle fondazioni da enti privati ad “articolazioni dei partiti”. La disposizione va letta nella sua interezza per coglierne l’efferata complessità da “macelleria normativa”.

E dunque «sono equiparate ai partiti e movimenti politici le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici ovvero i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici».

La maniacale elencazione delle varie fattispecie politiche è degna dei grandi burocrati della repressione e dispiega un’ideologia ferocemente ed ottusamente contraria al mondo della politica professionale.

È quello che i giuristi chiamano il principio di legalità: l’assoggettamento alla legge in cambio di norme chiare, tassative e precise da cui un cittadino mediamente informato capisca le conseguenze legali dei propri comportamenti futuri

Stefano Ceccanti, docente di diritto costituzionale e parlamentare Pd, osserva che queste specifiche disposizioni insieme all’altro disegno di legge governativo Fraccaro di riforma costituzionale (la democrazia “diretta “ via Rousseau), portano a interrogarsi «seriamente se questa deriva, oltre che inopportuna, non tenda anche a minare seriamente alcune caratteristiche della forma di Stato democratico-pluralistica». L’Anm ha ricordato che il magistrato è soggetto alla legge, giusta o sbagliata che sia, e ha tirato fuori dal cappello l’ennesima evocazione dell’obbligatorietà penale; a prescindere dalla considerazione che contro le leggi inique e pericolose per la democrazia ci si può rivolgere alla Consulta (e una legge che inibisce in un colpo solo attività politica e impegno sociale ai cittadini in ragione del passato amministrativo e della militanza in un partito, qualche serio problema con la Carta ce l’ha) vi è un contributo originale della magistratura a ciò che Ceccanti definisce «la deriva della forma di Stato democratico-pluralista».

La norma sulle fondazioni introdotta dalla spazzacorrotti non ha natura penale, ma solamente amministrativa, e secondo lo stretto significato ricavabile dalla relazione tecnica al disegno di legge si prefigge unicamente far adottare agli enti privati e alle fondazioni vicine ai partiti gli stessi obblighi di trasparenza e di rendicontazione previsti per le formazioni politiche, stabilendo come unica sanzione per gli enti che violassero tali obblighi solo multe.

Con un’interpretazione in via analogica della legge (alias accostamento indebito di esempi di casi diversi accomunati da una apparente similitudine), la procura di Firenze ipotizza che l’equiparazione delle fondazioni ai partiti rende le prime soggette come i secondi alle disposizioni delle Leggi 195/74 e 659/81 che puniscono l’illecita e non dichiarata erogazione di denaro e di utilità oltre che a «ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali» anche a «favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative». Le fondazioni come Open sono quelle «articolazioni», e lo sono però in base a una nuova interpretazione di una norma amministrativa entrata in vigore quest’anno, laddove i reati contestati agli amministratori di Open risalgono addirittura al 2012, l’anno dell’avvio della scalata di Renzi al PD, colpa mai perdonata al senatore di Scandicci dall’establishment della sinistra.

Ebbene esiste un principio protetto sia dalla Carta sia dalla Convenzione europea dei diritti umani che vieta di punire le condotte non considerate illecite da una espressa disposizione di legge in vigore all’epoca in cui furono tenute e osservate. Importanti sentenze di Corte Costituzionale, Sezioni Unite e Corti europee hanno esteso il principio anche alle nuove interpretazioni che delle leggi diano i giudici. Le norme che introducono o aggravano i reati valgono solo per il futuro e non possono applicarsi retroattivamente .

È quello che i giuristi chiamano il principio di legalità, un cardine dello Stato di diritto perché costitutivo del patto fondamentale tra esso e il cittadino: l’assoggettamento alla legge in cambio di norme chiare, tassative e precise da cui un cittadino mediamente informato capisca le conseguenze legali dei propri comportamenti futuri.

Che la nuova normativa in tema di fondazioni sia chiara è tutt’altro che scontato, anzi è oggetto di dibattito e di incertezze nell’ambito della apposita commissione parlamentare delegata dalla legge al controllo degli enti

Che la nuova normativa in tema di fondazioni sia chiara è tutt’altro che scontato, anzi è oggetto di dibattito e di incertezze nell’ambito della apposita commissione parlamentare delegata dalla legge al controllo degli enti senza contare che la Spazzacorrotti prevedeva entro un anno il varo di «un testo unico di riferimento (che) dovrà riunire tutte le disposizioni legislative in vigore in tema di: contributi ai candidati alle elezioni; contributi ai partiti e movimenti politici; rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie; trasparenza, democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta a loro favore». A oggi nessuno ne ha avuto notizia per cui si brancola nel buio. Non la Procura di Firenze evidentemente che a colpo sicuro, con una sua interpretazione della legge, a oggi suffragata pare da una pronuncia del Tribunale del riesame, verso cui non si è ricorso per Cassazione, si è introdotta nei registri di Open e nei bilanci di decine di società che hanno erogato contributi a essa.

Una cosa di una qualche delicatezza con non indifferenti implicazioni di profili costituzionali e istituzionali. Giusto cinque anni fa, con un’altra spettacolare operazione accompagnata dal dovuto rilievo mediatico, la Procura di Roma (alla cui guida Creazzo è uno dei candidati) di Giuseppe Pignatone dava vita al processo di Mafia Capitale. Il giorno prima degli arresti, si era recato ad ammonire i delegati al congresso del PD cittadino che la sua indagine avrebbe distrutto, con la conseguente trionfale ascesa dei Cinque stelle al governo cittadino prima e nazionale dopo. E oggi siamo al varo altrettanto epocale di una Spazzacorrotti con cui la Procura di Firenze, guidata da un suo possibile erede, mette sotto inchiesta un ex premier. Intrecci. Anche in quel caso, il procuratore di Roma aveva proceduto in base a una sua personale interpretazione estensiva dell’ambito di applicazione della norma che punisce l’associazione di stampo mafioso, in nome dell’emergenza vera o percepita della criminalità organizzata a Roma.

Come è noto, la Corte di Cassazione, come Mark Twain di fronte al proprio prematuro necrologio, ha trovato l’iniziativa «lievemente esagerata» e ha ridotto la questione a poche non criminalmente epocali briciole.

Da qui una questione importante, quella dell’equilibrio tra il controllo di legalità e la tutela dei diritti costituzionali di cui sicuramente l’attività politica è una delle massime espressioni. Uno Stato che pretende di spazzare via con il male anche le libertà fondamentali ha poco a che fare con la democrazia, almeno con quella libera che conosciamo. La tutela etica sulle “articolazioni” della vita politica è una questione troppo delicata per lasciarla alle élite tecniche come la magistratura. Qualcuno ricorderà i che in Turchia, dopo i colonnelli eredi di Ataturk e garanti della laicità del paese, sia arrivato direttamente Erdogan.

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