Il fatto non importaIl caso Bellomo e il populismo penale

La vicenda del magistrato che per anni è stato accusato di atti persecutori su una partecipante ai corsi di preparazione al concorso in magistratura fa comprendere il rischio di una giustizia popolare che mira solo a trasformare gli imputati nel nemico sociale di turno. L’intervento di uno degli avvocati difensori

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Può sembrare surreale in tempi di Covid, quando giornali e social sono pieni quasi esclusivamente di notizie sulla pandemia rievocare il caso Bellomo. Eppure tre anni fa le prime pagine dei giornali e i talk di prima serata parlavano a getto continuo della singolare vicenda di un magistrato che imponeva all’interno dei corsi di preparazione al difficilissimo quanto prestigioso concorso in magistratura un particolare dress code alle partecipanti, in particolare a quelle cui veniva data possibilità di seguire i corsi gratuitamente come borsiste.

Il provvedimento di archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Milano Guido Salvini in uno dei tre procedimenti penali cui Francesco Bellomo è stato sottoposto, cita espressamente «il regolamento, diffuso dalla scuola, riportante i diritti e i doveri della borsista e contenente clausole riguardanti il dress code da osservare, comprensivo dell’indicazione specifica della lunghezza, della consistenza, del colore e della marca dei capi, delle calzature e del trucco da indossare (in generale, il look delineato appariva vistoso e provocante).

Nel contratto compare altresì un codice di comportamento che comprendeva un dovere di collaborazione e fedeltà a Bellomo, di distacco rispetto ai «comuni allievi» e di rispetto della propria immagine al fine di garantirne «l’armonia, l’eleganza e la superiore trasgressività».

Per quanto pressanti e fastidiose potessero essere tali pretese la cosa non avrebbe suscitato alcun interesse senza la denuncia del padre di una delle corsiste che accusava il docente di aver perseguitato la figlia fino a provocare una vera e propria patologia mentale e il deperimento fisico.

Nel corso delle indagini che sulla base di quell’unica denuncia e del clamore mediatico erano attivate da tre procure (Milano, Piacenza e soprattutto Bari) venivano sentite altre partecipanti, in particolare alcune borsiste che a scelta di Bellomo potevano frequentare gratuitamente il corso. Nessuna di esse ha mai denunciato Bellomo, anche nei casi di rapporti personali particolarmente sofferti.

Un particolare non da poco e non indifferente perché in tutte le inchieste il reato ricorrente che tutte le Procure decidevano di contestare era quello di atti persecutori, il famigerato stalking, reato onnicomprensivo e dai contorni sfuggenti, che può abbracciare il pericoloso maniaco come il corteggiatore petulante o il fidanzato iper-geloso.

Proprio per questo il legislatore ha stabilito che sia perseguibile a querela delle vittime rimettendo alle donne la scelta se rivolgersi o meno alla giustizia, vista la delicatezza degli aspetti intimi coinvolti. Ma della scelta e dell’autodeterminazione delle donne nessuno ha tenuto conto, tanto meno le procure che hanno deciso di andare avanti.

Tranne che nel caso di Piacenza, nessun’altra delle allieve ha mai denunciato Bellomo, neanche nel momento di massima rovina, cioè quando è stato destituito dal ruolo di consigliere di Stato e nessuna delle sue presunte vittime si è costituita parte civile.

Per aprire i procedimenti penali le procure interessate avevano contestato altri reati per i quali non occorre querela e che per disposizione di legge permettono di tenere in piedi l’accusa di atti persecutori.

È successo a Bari dove in un caso il Pm ha contestato addirittura il grave reato di estorsione da cui Bellomo è stato assolto senza bisogno del processo.

Un espediente processuale che passa sopra la volontà dei soggetti colpiti dalla vicenda e che magari hanno interesse a dimenticare. È il caso di segnalare che le vittime sono oggi affermate professioniste e magistrati, tutt’altro che desiderose di mettere in piazza in una pubblica udienza le vicende private.

Resta dunque il singolare dato di fatto, da nessun organo di informazione mai colto, che non solo nessuna presunta vittima ha (liberamente) scelto di denunciare, ma che nell’unico caso, quello chiusosi a Piacenza, è stata pronunciata sentenza di assoluzione dopo un giudizio abbreviato, un processo cioè condotto, su scelta dell’imputato, sulle carte prodotte dalla pubblica accusa.

È una circostanza su cui conviene interrogarsi: fino a che punto la giustizia può travalicare una scelta, forse discutibile e non condivisibile delle vittime, che chiedono di dimenticare ed essere dimenticate? Può il Pm introdursi in una camera da letto e fare il terzo incomodo anche in una relazione di patologica dipendenza?

Tuttavia questo serve a illustrare una delle storture del processo penale in Italia e l’uso improprio che se ne fa sovente come arma di lotta sociale verso fenomeni cui l’opinione pubblica si mostra sensibile.

In questi casi, come insegna la vicenda di Bellomo, non si colpiscono specifici reati ma imputati che di volta in volta assumono il ruolo di nemico sociale, di emblema umano di soperchierie particolarmente odiose e ripugnati alla sensibilità comune.

Quello che si definisce il populismo penale va detto anche nella sua declinazione progressista e di sinistra che presume di battersi, ad esempio, per l’interesse delle donne, anche oltre le loro libere scelte come nella storia di cui parliamo.

Il rischio e il paradosso è che la voglia di giustizia popolare travolga i diritti e la libertà delle vittime che essa vorrebbe rappresentare ma che in realtà sacrifica al Moloch perennemente assetato di sangue e galera del tribunale del popolo.

L’autore è il difensore di Francesco Bellomo nel procedimento di Bari.

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