Le regole valgono per tuttiPerché un processo equo deve essere garantito anche ai presunti assassini di Giulio Regeni

Solo in conoscenza dei contenuti dell’accusa mossa nei propri confronti, l’imputato (e ancora prima l’indagato) – qualunque sia il crimine in questione – potrà esercitare il proprio diritto alla difesa. Ne scrive l’avvocato e direttore della rivista penalista “Giurisprudenza Penale“, Guido Stampanoni Bassi

LaPresse

Con un’ordinanza emessa dopo molte ore di camera di consiglio, la Corte di Assise di Roma ha dichiarato la nullità della declaratoria di assenza e del conseguente decreto che dispone il giudizio che era stato emesso dal GUP del Tribunale di Roma, nel maggio del 2021, nei confronti dei 4 imputati egiziani individuati, dalla Procura di Roma, come responsabili delle torture e della morte di Giulio Regeni.

Il tema – ampiamente riportato dagli organi di stampa – riguarda la conoscenza effettiva, da parte degli imputati, del procedimento penale instaurato dalla Procura di Roma e, in particolare, la conoscenza specifica delle accuse che vengono mosse nei loro confronti.

Il Giudice dell’udienza preliminare aveva risolto il tema chiamando in causa, tra gli altri argomenti, anche quello della copertura mediatica della vicenda, definita «oggettivamente straordinaria e capillare» e, dunque, tale da far ritenere che gli imputati non potessero non essere a conoscenza del fatto che si stava celebrando un procedimento a loro carico, essendo lo stesso stato oggetto di articoli su testate giornalistiche nazionali ed internazionali.

Di diverso avviso è stata la Corte di Assise, che ha emesso un’ordinanza che, per quanto possa lasciare l’amaro in bocca, fa corretta applicazione del diritto ad un equo processo – per come riconosciuto a livello costituzionale e convenzionale – e ha stabilito come, in mancanza di prova certa della conoscenza del procedimento da parte degli imputati, non si possa procedere oltre.

Fondamentali, in tal senso, sono risultati i principi elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo secondo cui, in punto di rispetto dell’art. 6 della Convenzione (diritto ad un equo processo), un processo può considerarsi «giusto» solo se da parte dell’imputato vi sia la consapevolezza dell’azione penale intentata nei propri confronti, non essendo sufficiente una conoscenza «vaga e non ufficiale»

La giurisprudenza della Corte Europea ha consentito ai giudici anche di affrontare un altro tema invocato dalla Procura, ossia quello della volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento; situazione, quest’ultima, che avrebbe potuto astrattamente assumere rilievo qualora – ma non è questo il caso – gli imputati avessero formalmente dichiarato di non voler dar seguito agli interpelli ricevuti.

Non è però, questo, il caso del procedimento nei confronti di Giulio Regeni, nel quale, non solo gli imputati non hanno fatto dichiarazioni in tal senso, ma, anzi, la Corte ha ritenuto non vi siano elementi da cui poter ricavare una conoscenza “effettiva” delle contestazioni: agli imputati, infatti, non sono mai stati consegnati documenti ufficiali (essendo gli stessi stati notificati ai difensori d’ufficio) e l’Italia non ha mai ricevuto riscontro alle diverse richieste inviate, per via diplomatica e giudiziaria, all’autorità giudiziaria egiziana affinché venissero fornite le informazioni necessarie per procedere con le opportune notifiche.

Un conto è essere a conoscenza dell’esistenza di indagini o di elementi da cui poter desumere un proprio potenziale coinvolgimento in un’indagine; altro è essere a conoscenza, in modo completo e approfondito, dei contenuti della accusa mossa nei propri confronti.

Solo in presenza di questa ben più pregnante conoscenza, l’imputato (e ancora prima l’indagato) – qualunque sia il crimine di cui è accusato – potrà essere posto nella condizione di esercitare il proprio diritto di difesa.

I giudici della Corte di Assise di Roma – di fronte ai quali si stava per (e si potrà ancora) celebrare un procedimento di eccezionale rilevanza per l’Italia – hanno tenuto alto il livello dello Stato di Diritto nel nostro paese, mostrando come il diritto ad un equo processo non possa essere mai posto in secondo piano.

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