Assuefatti all’erroreIl caso Zuncheddu racconta la giustizia italiana più di un’enciclopedia

L’allevatore sardo ha passato in carcere più di trent’anni per crimini che non ha commesso, a causa di accuse improbabili e di testimonianze quanto meno fragili. Oggi ancora non sappiamo se sia davvero innocente, ma nessuno dovrebbe essere condannato senza prove, eppure succede

Mauro Scrobogna/LaPresse

Ora che la vicenda di Beniamino Zuncheddu pare procedere verso una soluzione di tardiva salvezza vale la pena di farne una ricognizione. Perché ora se ne parla sulla scorta degli ultimi sviluppi giudiziari del caso, ma sono antichi i fatti che dall’inizio lo contrassegnavano in modo tanto evidente quanto trascurato.

Zuncheddu era stato condannato alla pena dell’ergastolo, e ha passato in carcere più di trent’anni, per essere stato riconosciuto responsabile dell’omicidio di tre persone e del tentato omicidio di un’altra, nel 1991, in un ovile sulle montagne di Sinnai (Cagliari).

Se non appariva proprio un altro caso Tortora è perché le prove contro questo pastore sardo erano anche più inconsistenti rispetto al ciarpame che l’accusa pubblica raccolse contro il conduttore televisivo, il «cinico mercante di morte» rammostrato in manette sulla scena piena di fotografi e giornalisti sapientemente organizzata dagli inquisitori.

Dopo molti anni (decenni) saltava fuori qualcosa che avrebbe dato speranza alle prospettive di revisione del processo, e cioè che la testimonianza dell’unico testimone (un sopravvissuto alla mattanza) sulla base della quale Zuncheddu era condannato sarebbe risultata improbabile. Ma la verosimile ingiustizia di questo caso era appunto evidente – o almeno se ne aveva grave indizio – ben prima delle scoperte (ci arriviamo immediatamente) che poi avrebbero militato per la revisione del processo e per un possibile annientamento della condanna.

Quella testimonianza, infatti, che era l’unica “prova” acquisita per appioppare l’ergastolo all’imputato, si era sviluppata in modo assai strano: con il presunto testimone oculare dell’eccidio che aveva in un primo momento riferito di non poter riconoscere l’assassino, perché aveva il viso mascherato da una calza, e poi, dopo più di un mese, riferiva invece di poterlo riconoscere e di averlo identificato in una certa fotografia. Già così – si ammetterà – la faccenda appariva di molto fragile portata probatoria; e già così – si ammetterà ancora – quella testimonianza era esposta a qualche legittimo dubbio di attendibilità.

Di fatto, la vicenda raccontava che in Italia è possibile rinchiudere qualcuno in prigione per tutta la vita perché qualcun altro dice di averlo riconosciuto dopo aver dichiarato, settimane prima, di non potere dir nulla circa l’identità dell’assassino perché questi aveva una calza sul viso ed era dunque irriconoscibile. Una giustizia abbastanza avventata, diciamo.

Solo che non bastava, e veniamo appunto alle successive emergenze (in realtà ormai risalenti a qualche anno addietro), che ulteriormente e forse definitivamente parevano destituire di credibilità quell’unica prova, quel percorso testimoniale già in origine ambiguo e auto-contraddittorio. Si trattava di questo: del fatto che il presunto testimone oculare avrebbe riconosciuto l’imputato in una fotografia che un poliziotto gli aveva fatto vedere “prima”, e in particolare nell’intervallo di tempo tra le sue dichiarazioni iniziali (quelle secondo cui non poteva riconoscere l’assassino, che aveva il viso mascherato dalla calza) e quelle successive, secondo cui sarebbe stato in grado di riconoscere l’autore del delitto. Un intervallo di tempo di trenta o quaranta giorni durante il quale il testimone era stato in commerci colloquiali con la polizia e, in particolare, con il poliziotto che, appunto, prima che fosse nuovamente ascoltato dai magistrati, aveva mostrato al testimone la fotografia di Zuncheddu.

La difesa ha argomentato che il poliziotto potrebbe aver fatto pressioni sul testimone: ma se pure questo non fosse stato cambierebbe poco, perché a compromettere l’affidabilità del presunto riconoscimento bastava quel fatto, il fatto che la fotografia fosse stata offerta diciamo così privatamente all’esame del teste.

Ma bastava? No, non bastava ancora. Perché emergeva ulteriormente che il testimone, che era sottoposto a intercettazione, in un colloquio con la moglie, appena successivo a un incontro con i magistrati, si lasciava andare a preoccupate considerazioni circa i dubbi degli inquirenti sull’attendibilità del riconoscimento e sul fatto che quella fotografia gli fosse stata messa sotto il naso già precedentemente, al di fuori e in violazione di ogni regola di indagine e processuale. Con la moglie – altro dettaglio emergente da quel dialogo – a sua volta preoccupata che il marito potesse aver detto qualcosa che desse materia buona per la revisione del processo. E per finire: il presunto testimone oculare che, messo alle strette da questi nuovi intendimenti della giustizia, non chiamava un amico, un parente o, come si immagina naturale per chiunque, il proprio avvocato ma, vedi la combinazione, il poliziotto con il quale aveva avuto occasione di intrattenersi nei giorni della sua resipiscenza e che gli aveva mostrato la fotografia di Beniamino Zuncheddu.

Non sappiamo se è innocente, come lui ha sempre sostenuto e come la sua difesa insisteva e insiste a voler dimostrare. Sappiamo che nessuno dovrebbe essere condannato senza prove, o in base a prove false, a stare in prigione neppure un giorno: figuriamoci tutta la vita. E sappiamo che invece può succedere. Sappiamo che invece succede.

Entra nel club, sostieni Linkiesta!

X

Linkiesta senza pubblicità, 25 euro/anno invece di 60 euro.

Iscriviti a Linkiesta Club