Finiscono le vacanze e, per chi le ha fatte davvero, magari in mete esotiche, pare che uno dei modi per allungarne il piacere sia condividere l’esperienza con altri, diffondendo le fotografie del viaggio. Oggi i destinatari privilegiati sono gli “amici” di Facebook, quelli della “cerchia” di Google+, i followers di Twitter. Insomma, si tratta di un numero più o meno grande di persone, che tendono a diventare moltissime in quanto, almeno per come funziona fb, esiste una possibile progressione geometrica del numero dei soggetti a cui l’immagine può essere veicolata. Nel caso in cui il tour non fosse solitario, i compagni di gita possono ritrovare le proprie fotografie sparse per la rete.
Nei confronti di questi ultimi, che vedono distribuite senza controllo le loro pose, si tratta di un comportamento illecito? E, in questo caso, essi hanno difese?
La risposta a entrambe le domande, in astratto, è: sì. l’immagine fotografica è un dato personale e la sua diffusione deve avere il consenso dell’interessato. In caso contrario, quest’ultimo può rivolgersi (oltre che a fb direttamente, segnalando l’abuso) al Garante per la privacy, affinché ordini di rimuovere il materiale, o al Tribunale civile, se vuole ottenere pure un risarcimento. Più difficile che il fatto abbia rilevanza penale: è necessario che il “colpevole” intendesse trarre un profitto o provocare un danno e che, oltre ad averne avuto l’intenzione, abbia recato davvero un danno alla vittima. Con queste premesse, la sanzione non è lieve (può arrivare fino a tre anni di reclusione) e il reato è procedibile d’ufficio, quindi anche un’eventuale transazione con la persona offesa non ferma il processo.
In concreto, però, ciò accade assai di rado, perché? Secondo noi, tra l’altro, per tre ordini di ragioni, molto differenti tra loro.
Anzitutto è raro che il danno subito (o anche solo percepito) sia tale da spingere l’interessato a reazioni giudiziarie che determinano conflitti, fanno perdere tempo e sprecare denaro. Poi, soprattutto fra le giovani generazioni (cui noi da tempo non apparteniamo più) è quasi dato per scontato che la partecipazione ad un fatto degno di essere raccontato e documentato con video o foto sia poi condivisa sulla piattaforma digitale da chi era presente; per rendere lecita la diffusione però è necessario il consenso esplicito dell’interessato. Infine, perché non sempre la persona ritratta viene a saperlo e, se la sua immagine non viene “taggata” o se egli non possiede un profilo, è pressoché impossibile, se volesse fare una verifica, scoprirne l’esistenza.
E invece, benché il fenomeno della moltiplicazione dei contenziosi già affligga un Paese come il nostro, estremamente litigioso, occorre riflettere bene sulla opportunità di tollerare simili comportamenti. Come scriveva Rodotà, internet è il luogo dove nulla si perde e nulla si dimentica, sicché una volta diffusa la fotografia di qualcuno, questa diventa parte del suo volto pubblico. Perciò, forse vale la pena mantenere un più severo controllo sulle tessere di questo mosaico un po’ casuale che compone l’immagine sociale di ciascuno di noi.
11 Gennaio 2012