GengisForse l’Ocse non lo sa ma il problema dell’articolo 18 sono soprattutto i giudici

Dice il padrone, che si iscrisse a Legge che lo Statuto dei Lavoratori era ancora fresco di stampa, che lui questo casino sull’art. 18 non lo capisce. E soprattutto che non capisce quanto c’entri i...

Dice il padrone, che si iscrisse a Legge che lo Statuto dei Lavoratori era ancora fresco di stampa, che lui questo casino sull’art. 18 non lo capisce. E soprattutto che non capisce quanto c’entri il 18 con la riforma del mercato del lavoro. Il 18 è una norma sui licenziamenti individuali, che quelli collettivi sono regolati (magari male) altrove. Il 18 è una norma sui licenziamenti per motivi disciplinari, che quelli “economici” (insomma i licenziamenti per perdite o perdita d’attività d’impresa) sono pure regolati (malissimo) altrove. Il 18 dice solo che sei hai licenziato una persona fuori delle procedure per i licenziamenti collettivi senza perciò avere una giusta causa o un giustificato motivo di natura disciplinare paghi penale e hai l’obbligo di reintegrare il licenziato nel posto di lavoro. Insomma che non puoi licenziare uno perchè ti è antipatico.

E nel caso te lo devi riprendere perchè un lavoratore parcellizzato è un lavoratore fungibile e se lo cacci che ha quarant’anni o più col cavolo che rientra, che i giovani automi costano meno dei vecchi. (Nota del padrone. Nel 1970 il paradigma industriale era la Grande Mirafiori con la sua catena, e la limitazione del diritto alla reintegrazione alle imprese sopra i 15 addetti era un tentativo – rozzo – di definire la tipologia d’impresa in cui elemento fiduciario e mansioni non parcellizzabili rendevano giusto consentire che si licenziasse l’antipatico. Quarantadue anni dopo, e con un paradigma produttivo radicalmente mutato, dovrebbe essere possibile volendo ridefinire gli ambiti, anzichè buttare tout-court il principio).

Al netto delle vicende dell’impresa (e dunque delle sue esigenze “economiche” di forza lavoro) per poter essere licenziato devi esserti macchiato di una qualche colpa.. E se non hai colpe torni a lavorare. Detta così sembra quasi un principio di civiltà. E dunque donde il canaio? Dice che è l’efficienza. Che cioè col 18 non puoi liberarti di quelli che lavorano poco o male; che mica essere inefficienti è necessariamente una “colpa”. Dice che così il 18 protegge (anche) i lazzaroni e gli inefficienti, e non glieli lascia licenziare. Fermi un attimo. Un conto è se fai che so il venditore. Oppure sviluppo di sistemi. Difficile “misurare” la cortesia col cliente; o l’applicazione all’innovazione. Però se stai a Pomigliano e per contratto sottoscritto anche individualmente ti danno da fissare 18 bulloni ogni mezz’ora o li fissi (bene) o non li fissi; e con rispetto parlando chissenefrega che tu lo faccia con distacco o con passione. Se li fissi e ti licenziano perchè non ci hai messo passione, che ti riprendano. Se non li fissi, il tuo “inadempimento” dovrebbe essere giustificato motivo. O no?

Qui duole. Che in 42 anni la magistratura ha forse un po’ ecceduto in garantismo. Ogni tanto anche in forme divertenti. Il buongiorno si vede dal mattino. E a Statuto appena nato si bollò senz’altro di illegittimo il licenziamento del garzone di panetteria trovato a giacere con la moglie del padrone. Motivazione ineccepibile. Il fatto era avvenuto fuori dell’orario di lavoro. A seguire il buongiorno una giurisprudenza che a volte ti dava il dubbio che nessuna causa potesse essere “giusta” e nessun motivo “giustificato” (dice il padrone che quando stava in azienda poteva anche capitare che ci fosse un ladro e lo si beccasse; ma poi invece di cacciarlo magari si trattava, che nelle more infinite del procedimento penale c’era il rischio che per mancanza di prova del fatto ti ordinassero senz’altro di riprendertelo). E in parallelo un sindacato giusto felice che i giudici difendessero l’interesse di classe, e se uno è operaio va difeso a prescindere. Insieme giurisprudenza e sindacato hanno finito per alimentare l’idea che licenziare col 18 fosse impossibile; e dato il primo colpo di vanga alla sua fossa.

Buttare però un principio, e di limitata applicazione, per eccesso di applicazione può non essere buonissima idea. Per eccesso di salvaguardia finisce che si butta la salvaguardia. Cambiare la legge giusto perchè non se ne condivide la giurisprudenza o perchè comunque ci mette troppo a decidere non sembra un bell’esempio di primato del legislativo. Uno Stato che cambia le leggi perchè pensa che non gli funzionino gli apparati non è uno Stato che (si) riforma. Ti dà anzi giustificato motivo per temere della sopravvivenza dell’equilibrio dei poteri; e scarse possibilità di una qualche sua reintegra.

P.S. La Corte d’Appello di Potenza, riformando il primo grado, ha ordinato alla Fiat il reintegro di 3 operai licenziati a Melfi nel 2010. Nella confusione informativa, magari nessuno o quasi sa che il ricorso dei tre era basato sull’art. 28 (licenziamento integrativo di ipotesi di comportamento antisindacale) e non giusto sul 18 dello Statuto. Dice il padrone che le sentenze bisognerebbe leggerle, e magari la Corte d’Appello aveva pure ragione. Però e purtroppo ormai nulla è più diritto. Con grande tempistica la Corte ha piantato un altro chiodo sulla bara del 18; e forse se ne poteva anche fare a meno.

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