AmicilegaliS.S.R.L., ossia Senza Soldi ma con Responsabilità Limitata

Qualcuno ha scritto che, dall’entrata in vigore dell’art. 3 del Decreto c.d. “Cresci Italia” (decreto legge 1/2012, convertito in Legge 24 marzo, n. 27), tutti i giovani che si troveranno 1 € in ta...

Qualcuno ha scritto che, dall’entrata in vigore dell’art. 3 del Decreto c.d. “Cresci Italia” (decreto legge 1/2012, convertito in Legge 24 marzo, n. 27), tutti i giovani che si troveranno 1 € in tasca saranno posti dinnanzi al dubbio amletico: prendere un caffè, o costituire una società?

La boutade, a mio parere, è dotata di connotati profetici. Ma procederò per gradi.

La norma in questione, con l’espresso intento di agevolare ai giovani l’accesso al mondo dell’imprenditoria, introduce e disciplina nell’ordinamento civilistico una nuova forma di società, la s.r.l.s. (società a responsabilità limitata semplificata), apportando diverse modifiche alla formulazione originaria della norma, tra cui, in primis, quella relativa al nome, che, nel testo ante conversione, avrebbe dovuto essere “società semplificata a responsabilità limitata” (s.s.r.l., appunto).

Caratteristiche principali del modello di s.r.l. semplificata, così come configurato dal nuovo art. 2643bis del codice civile, sono:
– partecipazione di sole persone fisiche di età inferiore ai 35 anni al momento della costituzione della società o alla data di trasferimento delle quote sociali;
– capitale minimo iniziale pari ad 1 €, fino a un massimo di 10.000 €, da versare interamente in denaro all’organo amministrativo al momento della costituzione;
– scelta degli amministratori solo all’interno della compagine dei soci;
– divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età, pena la nullità dell’atto;
– costituzione a mezzo di Comunicazione Unica trasmessa dal notaio al Registro delle Imprese, con l’esenzione del pagamento dei diritti di segreteria, dell’imposta di bollo e del compenso notarile.

La norma tuttavia, salutata come lo stargate che avrebbe catapultato i giovani in una economia parallela fatta tutta di nuove opportunità, ad una prima analisi non pare comunque andare esente da censure.

Sin da una delle novità principali, ossia quella relativa all’esiguo capitale sociale minimo da versare (per fortuna interamente), è legittimo chiedersi se tale espediente possa essere di reale giovamento al sistema economico complessivo. Infatti, il capitale sociale, oltre ad essere un primo elemento a sostegno dell’operatività dell’impresa, assolve, altresì, ad una funzione di garanzia all’adempimento delle obbligazioni sociali; ça va sans dire che la sua sostanziale eliminazione non potrà che costituire un elemento di diffidenza per il mercato, così da rendere decisamente (ancora) più complicato sia ottenere eventuali linee di credito con le banche, sia interagire con eventuali fornitori.
In un tale contesto, è facile pensare che i giovani soci, al fine di ottenere la fiducia del futuro ceto creditorio, dovranno ricorrere a forme di garanzia personali, ponendo così nel nulla il beneficio della responsabilità limitata, ovvero effettuare essi stessi dei finanziamenti alla società od altri versamenti (in conto capitale, in conto aumento di capitale o in conto futuro aumento di capitale), ponendo così nel nulla proprio la “concessione” legislativa relativa alla somma minima del capitale sociale.

Oltre a ciò, anche qualora, astrattamente, non si presentassero i suddetti problemi, la preoccupazione più grande che mi provoca tale norma scaturisce da una riflessione di carattere generale.
Dal momento che, già con la disciplina attuale, sono molto numerosi i casi di abuso del c.d. “schermo della personalità giuridica” offerto dalle ipotesi di responsabilità limitata (a quale avvocato non è mai capitato di non saper cosa dire al cliente-creditore che si lamenta del fatto che il suo ex datore di lavoro, titolare di una società di capitali, pur non pagando i debiti sociali, viaggia comunque seduto su una fuoriserie?), che vantaggi economici può offrire il miraggio, ora alla portata di chiunque, della semplicità di costituire una s.r.l., ora che anche quel minimo elemento di riflessione, costituito dal fatto di dover vincolare ad un progetto qualche migliaio di Euro, è venuto a mancare? In un momento storico in cui, complice la crisi, si dovrebbe riflettere profondamente sulla possibilità di rendere più “consapevole” l’utilizzo della responsabilità limitata, non pare davvero che sminuire in questo modo il ruolo del capitale sociale e, indirettamente, dell’attività di impresa, rendendola fittiziamente alla portata di chiunque, possa essere di reale sostegno per il sistema economico.

Anche per la nuova forma societaria, l’atto costitutivo andrà redatto per atto pubblico. Infatti, in sede di conversione dell’originario decreto legge, v’è stato un fortunato rinsavimento del legislatore che ha condotto alla soppressione della vistosa aberrazione dell’atto costitutivo nella forma della scrittura privata.
Tale anomalia avrebbe portato non pochi inconvenienti, tra cui una “fioritura” di atti costitutivi redatti dai c.d. “professionisti di fiducia” che, secondo una comune regola d’esperienza, in questi casi non sarebbero quasi mai operatori del diritto (basti pensare, per esempio, che nel “natio borgo selvaggio” del sottoscritto, il branch relativo ad affitti e cessioni d’azienda è monopolio pressoché esclusivo dei geometri).
A parte questo, un problema molto più grave e contingente sarebbe stato costituito dal fatto che, in assenza di atto pubblico (e dunque del relativo Pubblico Ufficiale redigente), non vi sarebbe stato alcun controllo circa la sussistenza dei requisiti legali di accesso, tra cui l’età e, soprattutto, la capacità di agire dei “contraenti”.
Tuttavia, al fine di non tradire completamente gli intenti che animavano il disposto in questione, ovvero la riduzione delle “spese vive” afferenti alla costituzione della società, nella novellata formulazione è stato previsto che l’attività notarile, comprendente anche le formalità per l’iscrizione al Registro delle Imprese, sarà svolta a titolo gratuito.
C’è da dire, però, che l’art. 2643bis non tiene conto delle eventuali successive modifiche all’atto costitutivo, che, pertanto, si ritiene dovranno eseguirsi secondo le norme generali in tema di s.r.l. (ed andranno soggette ai relativi costi “ordinari”).

Altra peculiarità del testo emendato è quella per cui non è più prevista la conversione della s.r.l.s. in s.r.l. ordinaria, una volta raggiunto il previsto limite di età dei soci (prescrizione invece presente nel D.L. originario).
Tale abrogazione, però, pare entrare in conflitto con la previsione (ancora presente) che sanziona di nullità la cessione di quote a soci che abbiano più di 35 anni; salvo considerare quest’ultima una prescrizione “a tempo determinato”, dal momento che, prima o poi, si auspica che tutti i soci raggiungano il suddetto limite di età.

In conclusione, nonostante i tentativi del legislatore, non pare che, allo stato attuale, la nuova società si presenti idonea allo scopo prefissato, ossia quello di consegnare nelle mani di giovani e squattrinati talentuosi uno strumento che possa evitare la “fuga di cervelli” verso paesi dall’economia più solida, dinamica ed incentivante; e ciò soprattutto alla luce del fatto che, salvo il sostanziale annullamento del capitale sociale (che, come visto, potrebbe rivelarsi un false friend) e l’abbattimento delle spese di costituzione, per il resto la s.r.l.s. non gode di particolari privilegi. Nulla è mutato relativamente alla pressione fiscale cui sarebbero assoggettati i giovani imprenditori, nessun incentivo relativamente ai costi di assunzione del personale, e nessun cambiamento nemmeno per quanto riguarda l’ammortamento di eventuali strumenti necessari a svolgere l’attività d’impresa.
Ragioni, queste, che rendono comunque più appetibili, per gli attuali ed i futuri giovani imprenditori, forme di società offerte dal panorama internazionale, soggette altresì ai relativi più vantaggiosi regimi fiscali.

M.M.

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