Centri di identificazione ed espulsione, Centri di accoglienza, Centri per rifugiati. E ancora: immigrati irregolari, clandestini, rifugiati. Si fa spesso confusione sulla terminologia e la regolamentazione dell’immigrazione nel nostro Paese. Ecco qualche chiarificazione.
Chi può entrare nel nostro Paese e come
L’ingresso degli stranieri provenienti dai Paesi dell’Unione europea è regolato dagli accordi di Schengen che hanno creato uno spazio comune di libera circolazione ed eliminato i controlli alle frontiere. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno, in questo caso, è esente da visto per soggiorno non superiore a tre mesi, a condizione che l’ingresso in Italia non avvenga per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o tirocinio.
Per entrare da un Paese che non fa parte dell’Unione europea, lo straniero deve invece avere un visto che autorizza l’ingresso e che deve essere applicato sul passaporto. Entro otto giorni lavorativi, dovrà richiedere il permesso di soggiorno. Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre mesi, non devono chiedere il permesso di soggiorno, ma hanno l’obbligo di apporre un timbro sul documento di viaggio al momento del controllo di frontiera.
Si può entrare in Italia anche per motivi di studio, chiedendo un visto specifico all’Ambasciata italiana nel Paese di residenza dello straniero. Il visto ha validità pari al corso che si intende seguire e si rinnova di anno in anno fino alla fine del corso di studi previsto. Questo permesso permette di svolgere attività lavorative part time, con contratto di lavoro non superiore alle 20 ore settimanali.
Se invece lo straniero arriva in Italia per lavorare, deve possedere al momento di ingresso in Italia un visto per motivi di lavoro a seguito del rilascio del nulla osta al lavoro da parte dello Sportello unico competente. I permessi per lavoro possono riguardare il lavoro subordinato, autonomo o stagionale.
Lo straniero può richiedere il ricongiungimento familiare con il coniuge, figli minori, figli maggiorenni a carico o genitori a carico.
I minori stranieri, anche se entrati clandestinamente in Italia, sono titolari di tutti i diritti garantiti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, dove è affermato che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto prioritariamente in conto il «superiore interesse del minore». Per vigilare sul trattamento dei minori stranieri esiste il Comitato per i minori stranieri.
Immigrazione clandestina e irregolare
Lo straniero che non ha un regolare visto di ingresso o un permesso di soggiorno, o che si trattenga in Italia oltre i tre mesi, verrà espulso o accompagnato alla frontiera. Sono clandestini gli stranieri entrati in Italia senza regolare visto di ingresso. Sono irregolari gli stranieri che hanno perso i requisiti necessari per la permanenza sul territorio nazionale (come il permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato), di cui erano però in possesso all’ingresso in Italia.
Secondo la normativa vigente, i clandestini devono essere respinti alla frontiera o espulsi. Non possono essere espulsi immediatamente se hanno bisogno di aiuti medici o se è necessario compiere accertamenti sulla loro identità o nazionalità. Gli immigrati possono essere trattenuti, previo provvedimento del questore convalidato dal magistrato, nei centri di permanenza temporanea e assistenza per il tempo strettamente necessario per la loro identificazione ed espulsione.
Il cosiddetto Pacchetto sicurezza del 2009 (decreto legislativo n.94 del luglio del 2009) ha configurato la fattispecie del reato di immigrazione clandestina generata dall’ingresso e dalla permanenza illegale nel territorio italiano di cittadini non comunitari. La Corte costituzionale nel 2010 ha parzialmente bocciato la norma relativa al reato di clandestinità, dichiarando non punibile per giustificato motivo lo straniero che, in estremo caso di indigenza, non ottemperi all’ordine di espulsione.
Nel 2011 si è espressa anche la Corte di giustizia europea, che ha restituito la libertà a un cittadino tunisino di nome. L’uomo, di nazionalità algerina, era stato espulso dall’Italia nel 2004 e poi condannato a un anno di reclusione nel 2010 per avere ignorato un secondo ordine di espulsione. La sentenza stabilisce che la clandestinità in sé non sia un reato punibile con la detenzione.
I centri per gli immigrati in Italia
Centri di accoglienza (Cda)
Sono strutture che garantiscono un primo soccorso allo straniero irregolare presente sul territorio nazionale. L’accoglienza nel centro è limitata al tempo strettamente necessario per stabilirire l’identità e la legittimità della sua permanenza sul territorio o per disporne l’allontanamento.
I centri attualmente operativi sono:
1. Lampedusa (Agrigento): 381 posti – Centro di primo soccorso e accoglienza
2. Elmas (Cagliari): 220 posti – Centro di primo soccorso e accoglienza
3. Contrada Pian del Lago (Caltanissetta): 360 posti – Centro di accoglienza
4. Otranto (Lecce): – Centro di primissima accoglienza
5. Pozzallo (Ragusa): 172 posti – Centro di primo soccorso e accoglienza
Centri di accoglienza richiedenti asilo (Cara)
Sono strutture nelle quali viene inviato e ospitato per un periodo variabile, tra i 20 e i 35 giorni giorni, lo straniero richiedente asilo privo di documenti di riconoscimento o che si è sottratto al controllo di frontiera, per consentire l’identificazione o la definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato.
I centri attualmente operativi sono:
1. Bari Palese, area aeroportuale – 744 posti
2. Restinco (Brindisi) – 128 psti
3. Contrada Pian del Lago (Caltanissetta) – 96 posti
4. Località Sant’Anna (Crotone) – 875 posti
5. Borgo Mezzanone (Foggia) – 856 posti
6. Gradisca d’Isonzo (Gorizia) – 138 posti
7. Castelnuovo di Porto (Roma) – 620 posti
8. Salina Grande (Trapani) – 260 posti
Centri di identificazione ed espulsione (Cie)
Così denominati con il decreto legge del 23 maggio 2008, numero 92, sono gli ex Centri di permanenza temporanea ed assistenza. In queste strutture gli stranieri extracomunitari irregolari e destinati all’espulsione vengono trattenuti su convalida del giudice di pace. Previsti dall’articolo 14 del Testo unico sull’immigrazione 286/98, i Cie hanno l’obiettivo di evitare la dispersione degli immigrati irregolari sul territorio e di consentire l’esecuzione, da parte delle Forze dell’ordine, dei provvedimenti di espulsione emessi nei confronti degli irregolari. Il decreto legge numero 89 del 23 giugno 2011 proroga il termine massimo di permanenza degli stranieri in questi centri dai 180 giorni (previsti dalla legge n. 94/2009) ai 18 mesi complessivi.
Attualmente i centri operativi sono 13:
1. Bari-Palese, area aeroportuale – 196 posti
2. Bologna, Caserma Chiarini – 95 posti
3. Brindisi, Località Restinco – 83 posti
4. Caltanissetta, Contrada Pian del Lago – 96 posti
5. Catanzaro, Lamezia Terme – 80 posti
6. Crotone, Sant’Anna – 124 posti
7. Gorizia, Gradisca d’Isonzo – 248 posti
8. Milano, Via Corelli – 132 posti
9. Modena – 60 posti
10. Roma, Ponte Galeria – 360 posti
11. Torino, Corso Brunelleschi – 180 posti
12. Trapani, Serraino Vulpitta – 43 posti
13. Trapani, loc Milo – 204 posti
In base all’ultimo rapporto del ministero dell’Interno sui Cie, le strutture di Brindisi e Trapani Serraino Vulpitta sono chiuse per ristrutturazione. Bari, Bologna, Caltanissetta, Crotone, Gorizia, Milano, Modena, Roma e Torino «operano con capienza ridotta a causa del danneggiamento dei locali, per i quali sono in corso i lavori di ripristino». Il Cie di Lamezia Terme, Catanzaro, non è invece operativo perché la destinazione d’uso della struttura non è risultata idonea.
Nel 2012 la percentuale dei rimpatriati dopo la permanenza in un Cie è aumentata del 50,6 per cento. Il tempo di permanenza medio è stato di 38 giorni. La durata del trattenimento dipende «dal livello di cooperazione offerto da ciascun Paese di provenienza dell’immigrato irregolare»..