Commento l’articolo della Redazione, che riporta la posizione di Enel.
Lo stato d’illegalità delle decine di milioni di contatori operanti in Italia è definito dall’articolo 692 del Codice Penale:
“Chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, detiene (1)misure o pesi(2)[472 2] diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centotre euro a seicentodiciannove euro.
[Se il colpevole ha già riportato una condanna per delitti contro il patrimonio, o contro la fede pubblica, o contro l’economia pubblica, l’industria o il commercio, o per altri delitti della stessa indole, può essere sottoposto alla libertà vigilata.] (3)”
In un’attività commerciale, come la vendita di energia elettrica contro un corrispettivo, la legge vieta l’utilizzo di pesi e misure diversi da quelli che la stessa legge stabilisce e chi usa pesi o misure senza osservare le prescrizioni di legge viene sanzionato.
L’art. 11 del Testo Unico delle Leggi Metriche stabilisce che per determinare le quantità, devono essere impiegati strumenti legali. L’articolo 12 li definisce: “sono legali quegli strumenti che sono stati sottoposti alla Verificazione prima e alla verificazione periodica. In ciascuna di queste, il Verificatore appone i pertinenti bolli metrici”
Gli strumenti di misura sprovvisti di bolli sono pertanto illegali e da qui il richiamo all’articolo 692 C.P.
Per essere legale, lo strumento deve rispondere ai requisiti del Regolamento di Fabbricazione Metrica oppure essere ammesso alla verifica metrica da un apposito Decreto Ministeriale. Nei due casi vengono stabiliti le caratteristiche costruttive, i requisiti metrologici e le condizioni d’impiego dello strumento.
La legge del 1890 prevede che gli strumenti di misura utilizzabili siano quelli della Tabella B allegata alla Legge (Testo Unico delle leggi metriche 1890/7088), e altri non ancora contemplati, purché, con le procedure di cui all’art. 6 e 7 del Regolamento di Fabbricazione e, previa opportuna domanda e istruttoria tecnica, il Ministero rilasci il Decreto Ministeriale d’ammissione.
ENEL, come lo stesso Ministro ammette rispondendo all’interrogazione Parlamentare del 17/10/13, non ha mai presentato alcuna domanda di Verificazione prima.
Non essendo stata presentata domanda di Verificazione Prima al Ministero, i contatori dell’Enel non hanno conseguito alcuna omologazione ed è quindi impossibile, oggi, sottoporli a verifica, sia essa periodica o in contraddittorio con l’utente.
Non poter effettuare una una verifica periodica lede il diritto del consumatore.
L’assunzione di un comportamento antigiuridico non può che essere fonte di responsabilità: ecco la ragione dei provvedimenti sanzionatori nei confronti di chi, senza omologazione, ha comunque immesso illegittimamente sul Mercato strumenti di misura non omologati e li ha impiegati in rapporto con terzi con gravissima lesione di legge, non disgiunta al conseguente vulnus del principio di tutela della fede pubblica al cui rispetto è preposto, nel vigente Ordinamento Giuridico, il servizio metrico.
I sequestri confermati dal Prefetto di Milano, ma disconosciuti dal Ministero nella risposta all’interrogazione parlamentare, vengono effettuati perché i contatori risultano sprovvisti dei sigilli metrici che attestano l’esecuzione della Verificazione prima metrologica, prevista dall’art. 12 del Testo Unico delle leggi metriche.
L’apposizione dei sigilli su uno strumento di misura identifica la sua legalizzazione.
Ma l’allora Ministero competente non sollecitò azioni che costringessero Enel a omologare il contatore, lasciando che l’installazione di decine di milioni di contatori potesse avere luogo in pacifica violazione della legge.
In merito alle altre considerazioni di Enel sul mio articolo:
1) non si comprende il taumaturgico ruolo di IMQ, cui non competeva la verifica metrico-legale delle caratteristiche metrologiche di strumenti non omologati, nell’apporre marcature del tutto inefficaci a tale effetto.
2) Non si comprende a che fine venga richiamata AEEGSI, che non ha competenza in metrologia legale, mentre con la sua delibera 292/06 fotografava una situazione molto lontana dalla realtà ed è corresponsabile di questo scandalo.
3) Non si comprende come la direttiva MID, che dal 2007 consente d’immettere sul mercato UE contatori omologati e e legali, possa avere il taumaturgico potere di estendere a decine di milioni di contatori illegali, che operavano da anni, le medesime caratteristiche metrologiche di uno strumento nuovo.
4) Non si comprende come il decreto di recepimento della direttiva MID abbia potuto sortire il salvifico effetto di rendere legale quello che legale non era, consentendo l’utilizzo a vita di decine di milioni di contatori illegali.
E’ inaccettabile,oggi, non poter effettuare una verifica in contraddittorio, come per gas e acqua, alla presenza di un Ispettore Metrico, e non di un tecnico di fiducia, solamente perché gli strumenti non sono stati omologati.
Chiaro quindi perché il Prefetto di Milano ha confermato le azioni di sequestro dei contatori illegali, sanzionato il distributore, imponendone la distruzione e la sostituzione con strumenti legali.
Invece di affrontare questi problemi, che creano notevole sconcerto nei consumatori, vessati dal perdurare di una situazione scandalosa, Enel giudica le mie argomentazioni “pesantemente diffamatorie e gravemente lesive della reputazione di Enel”.