Guarda bene la bollettaSanzionati perché non installiamo strumenti illegali

La legge regionale della Lombardia - DGR 2601/2011 - estesa successivamente a tutto il paese, impone la contabilizzazione del calore dei singoli appartamenti già dal 2014, con la sospensione dal pa...

La legge regionale della Lombardia – DGR 2601/2011 – estesa successivamente a tutto il paese, impone la contabilizzazione del calore dei singoli appartamenti già dal 2014, con la sospensione dal pagamento di sanzioni fino al 1/1/2017.

Tutti i condominii si stanno così ponendo il problema e installano sistemi di contabilizzazione indiretta (i c.d. ripartitori di calore).

Negli edifici realizzati trenta, o più anni fa, le tubazioni – montanti – che distribuiscono acqua calda per il riscaldamento sono verticali e alimentano radiatori situati su piani differenti; è quindi impossibile installare un sistema di contabilizzazione diretta.

Un sistema di contabilizzazione diretta si basa sulla portata di acqua calda e sulla differenza di temperatura, fra ingresso e uscita. Nel caso di montanti verticali, installare un tale misuratore, su ogni singolo radiatore, costerebbe molto caro.

Diverso è il caso degli edifici più recenti, dove la distribuzione di acqua calda avviene orizzontalmente e dove è possibile installare un misuratore diretto.

Negli edifici più datati s’installa così un dispositivo elettronico – detto ripartitore di calore – su ogni radiatore il quale calcola, in modo molto approssimativo, il calore ceduto all’ambiente, sulla base delle indicazioni di uno o due sensori di temperatura; sommando i valori di tutti i radiatori presenti nei vari locali, si ottiene così l’energia utilizzata dall’intero appartamento.

La contabilizzazione indiretta non misura il calore sul fluido vettore che lo porta in giro,ma sull’ambiente che lo riceve.

Ora, l’’incertezza di misura dei sistemi diretti è del 5% e di quelli indiretti di quattro volte tanto, con l’ulteriore possibilità di manometterli, agendo sia sulle sonde di temperatura che raffrescando il ripartitore.

Analizzati gli aspetti tecnici, vanno ricordati i principi di metrologia legale già esposti in un post precedente.

Il Testo Unico delle leggi metriche  (R.D. 7088 del 23/8/1890) stabilisce che, se una transazione economica è basata sulla misurazione di una grandezza, tale misurazione deve essere effettuata con strumenti di misura legali.

La richiesta di un corrispettivo economico, da parte di una amministrazione condominiale, a fronte della quantità di calore erogata alla singola unità abitativa rientra in questa casistica; come succede per l’energia elettrica e il gas.

La Direttiva 2004/22/CE del 31/03/2004 sugli Strumenti di Misura – nota come Direttiva MID “Measuring Instruments Directive” – approvata in via preliminare dal Consiglio dei Ministri italiano il 27.10.06, e recepita con il D.Lgs n. 22 del 2 febbraio 2007 “Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura” pubblicata sulla GU n. 64 del 17-3-2007- Suppl. Ordinario n. 73) regola la messa in commercio di soli strumenti omologati in accordo a tale direttiva.

In particolare, la contabilizzazione del calore, che è trattata nell’allegato MI-004 della direttiva, prevede solamente la contabilizzazione diretta e non quella effettuata con i ripartitori.

La certificazione CE, indicata dai costruttori dei ripartitori, presume un’omologazione metrologica che in realtà non esiste.

Tali sistemi sono e saranno illegali rendendo nulla una qualsiasi pretesa economica basata sulla loro rilevazione.

Al desolante quadro si aggiungano i benefici fiscali che lo Stato garantisce a chi installa i ripartitori illegali.

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