«Preparatevi per il collasso dell’Eurozona». Che la raccomandazione arrivi dalla Fsa, la Consob inglese, fa un certo effetto, ma non è una novità e nemmeno una prerogativa delle banche. Nelle ultime settimane si sono intensificate le riunioni negli studi legali internazionali che lavorano a stretto contatto con il mondo della finanza, per elaborare strategie e chiarire i dubbi dei propri clienti qualora si verificasse “l’impensabile”. La disgregazione dell’euro e il ritorno alle valute locali, al di là delle conseguenze in termini di ricchezza pro-capite per i singoli Stati, implica infatti una riformulazione dei contratti denominati in euro, dal semplice finanziamento alle operazioni di finanza strutturata come derivati e opzioni. Per certi versi si tratta di una ricerca d’archivio, quando dieci anni fa le clausole contrattuali nelle transazioni passarono dal conio locale alla moneta unica, ma con una prospettiva uguale e contraria.
Gli avvocati di Clifford Chance hanno recentemente elaborato due studi, rispettivamente dal titolo “La crisi dell’Eurozona e la documentazione dei bond denominati in euro” e “La crisi dell’Eurozona e i contratti di finanziamento” che in dieci domande e risposte cercano di fugare le perplessità degli investitori sui propri affari con un Paese in uscita dall’euro fornendo dei casi pratici. A riprova che si tratta soltanto di ipotesi, la law firm inglese ha deciso di citare una massima di Dwight D. Eisenhower, presidente Usa nel dopoguerra, un grande classico nelle scuole di business mondiali: «I piani non sono nulla, la pianificazione è tutto».
Ad esempio: l’addio all’Eurozona è equiparabile a un default delle emissioni di una società con sede nel Paese uscente? Risposta: sebbene questo tipo di contratto non implichi esplicitamente l’uscita dalla zona euro come causa di default, è invece equiparabile nel caso in cui l’emittente ripaghi l’investimento (i.e. cedole) in valuta locale, a meno di specifici accordi di cambio definiti dal ministero delle Finanze o dalla banca centrale del Paese in questione. Altra domanda: quali clausole è utile inserire nei nuovi contratti di finanziamento con una società di un Paese a rischio? Risposta: è bene definire l’euro come riferimento nei confronti del creditore e non nella valuta riconosciuta di volta in volta dalla giurisdizione del Paese debitore, e fissare il luogo della transazione al di fuori della sua giurisdizione.
Un aspetto molto importante da specificare, in quanto deroga dal principio della lex monetae, la sovranità di ogni nazione sulla propria moneta. Nel caso in cui l’emittente sia uno Stato sovrano è più difficile ottenere l’estinzione del debito in euro in caso di abbandono del conio comune, dicono da Clifford Chance, tranne nell’eventualità (rara) in cui non vi siano specifiche clausole di protezione per i beni dello Stato, categoria nella quale rientrano le obbligazioni sovrane. Sui contratti derivati, infine, è possibile equiparare al default dell’emittente il cambiamento della valuta – e quindi della natura – del sottostante.
La questione centrale rimane quanto si decide di alzare l’asticella dell’haircut, il taglio al valore nominale degli strumenti di debito con la nuova della valuta di riferimento. In un report dello scorso 18 novembre, la banca d’affari giapponese Nomura ha provato a rispondere che: «in uno scenario di rottura limitata dell’Eurozona, in cui la moneta unica rimane in vigore per i Paesi principali, il rischio di cambio è limitato ai contratti in essere nei Paesi periferici e non regolati secondo la legislazione internazionale». Nell’esempio della Grecia, in sostanza, lo sconto sarebbe sui bond ridenominati in dracme e regolati dalle leggi locali, e non sulle emissioni denominate in valuta straniera, come dollari o, appunto, euro. Un discorso valido soltanto per i nuovi bond, in quanto il 94% del debito pubblico greco segue il quadro normativo ellenico.
Varie ipotesi di riconversione dei bond in valuta locale a seconda dei diversi scenari elaborata da Nomura
I Trattati, infatti, non esplicitano il principio della lex monetae, quindi per Nomura l’unico modo per continuare a ricevere flussi cedolari in euro. A meno che l’addio al conio comune non sia frutto di accordi bilaterali: in questo caso gli oneri a carico del debitore rimarrebbero in euro. Qualora si palesi un’ipotesi d’insolvenza, la questione invece verte sui diversi margini di garanzia richiesti dalle camere di compensazione negli scambi in valuta straniera, quindi regolati in base alle leggi internazionali, e in valuta locale (e leggi locali). Uno scenario per nulla peregrino, come dimostrano le recenti mosse dei broker Icap e Cls, che hanno condotto degli stress test per capire quale sia l’ampiezza dell’onda d’urto che si abbatterà sulla moneta unica qualora uno o più Paesi salutino l’Eurozona per sempre.