Made in UsaLe tre mosse di Trump per destabilizzare la democrazia americana

Come spiegano Arianna Vedaschi e Mario Patrono nel loro saggio edito da Egea, durante il suo mandato l'ex presidente degli Stati Uniti ha tentato di rendere l’Esecutivo un potere autosufficiente e indipendente dal Congresso e dalla Corte Suprema

LaPresse

Bisogna ragionare adesso sui poteri presidenziali o, meglio, su come Trump li ha esercitati nel corso del suo mandato, e ciò allo scopo – anche qui – di trarre dalla lezione trumpiana lo spunto per suggerire da parte nostra qualche accorgimento che possa aiutare a rimettere in qualche modo quei poteri sui binari di un loro uso corretto. Due parole, intanto, sul processo evolutivo della presidenza USA, dando per scontata la continua e crescente centralità potestativa e di ruolo acquisita dal Presidente sulla scena politica nazionale.

Delle due teorie che da sempre, si può dire, si sono contese il campo in materia di poteri presidenziali: la teoria per cui nel Presidente degli Stati Uniti i poteri di Capo dello Stato e quelli di Capo del potere esecutivo coincidono senza residui e sono quei soli poteri «limitati, enumerati e delegati» che la Costituzione all’art. II gli conferisce15, o gli abbia temporaneamente delegato il Congresso in forza di una legge; e la contrapposta teoria per cui competono al Presidente, oltre ai poteri di Capo del potere esecutivo, quelli ben più ampi e indeterminati di Capo dello Stato; ha prevalso, delle due, quella che riconosce al Presidente anche poteri non concessi dalla Costituzione ma inerenti all’essere egli l’interprete privilegiato degli interessi permanenti e unitari della comunità nazionale, nella loro continuità storica e nell’ambito del Plan of Government delineato dalla Costituzione.

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Poi, all’improvviso, sul proscenio della politica americana sale nel 2016 Donald Trump. «Asserting that his election represents a “mandate” from people for massive change» (c.d. Ackerman’s Prophecy), Trump tenta di condurre in porto un’impresa che nessun Presidente aveva tentato prima di lui: fare dell’Esecutivo un potere autosufficiente e indipendente dagli altri poteri. Questo tentativo, che certo sarebbe stato condotto assai avanti se Trump fosse ritornato alla Casa Bianca il 20 gennaio 2021, e che altrettanto certamente chiunque dopo Trump e come Trump non potrebbe che mettere in atto, si è andato articolando su tre “mosse” complementari e convergenti ad uno scopo: fare della presidenza un potere incontrollato.

La prima mossa
La prima “mossa” ha riguardato le agenzie indipendenti che operano all’interno dell’Amministrazione (independent agencies). Sappiamo che intorno al Presidente vi è una struttura esecutiva che può essere descritta come un insieme di cerchi concentrici. Nel primo vi sono i più stretti collaboratori del Presidente, che costituiscono l’Ufficio della Casa Bianca (Executive Office). Il secondo cerchio è costituito dai Dipartimenti, presieduti dai Segretari, nominati e revocabili dal Presidente. Nel cerchio più lontano vi sono le agenzie indipendenti e in particolare le commissioni regolatrici indipendenti (independent regulatory commissions). Il tentativo fatto da Trump è stato appunto quello di assorbire nella sfera del controllo presidenziale anche queste strutture, cancellando così il loro distintivo carattere di indipendenza. Su questo piano, qualche risultato Trump lo ha conseguito.

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La seconda mossa
Una seconda “mossa” con la quale Trump ha tentato di fare dell’Esecutivo un potere autosufficiente e indipendente dagli altri poteri è stata quella di governare attraverso strumenti capaci di schivare i controlli del Congresso25.  Lo strumento più di altri usato a tal fine è l’executive order. Trump, semplicemente, ha saputo abilmente sfruttare, come altri suoi immediati predecessori, quelli che sono i maggiori “spazi di labilità” del sistema: l’assenza di un controllo politico (congressuale) sugli executive orders; e la rinuncia delle Corti, e segnatamente della Corte suprema, ad espletare un controllo di ragionevolezza delle azioni esecutive nel timore di ostacolare le scelte politiche del Presidente; e lo ha fatto, Trump, rovesciando per mezzo di executive orders settori cruciali della politica americana: clima, istruzione, assistenza sanitaria, immigrazione, regime dei media.

Fin qui, niente di nuovo. L’uso fatto da Donald Trump degli (o meglio, di alcuni degli) executive orders non si è però limitato allo scopo di aggirare l’ordinario procedimento legislativo, ma ha inteso eludere la stessa rule of law chiamando in causa a tal fine la “ragion di Stato”, vale a dire la national security, forzando così la mano al Congresso e nello stesso tempo mettendo “in fuori gioco” il controllo delle Corti, come è dimostrato dalla richiesta dei cosiddetti defence funds utilizzati per la costruzione del muro con il Messico, nonché dalla tribolatissima vicenda del travel ban/Refugee Admissions Programme. Questa situazione, che rischia di sbilanciare in modo irreparabile l’equilibrio tra le istituzioni di governo, e che rischia altresì di oscurare le decisioni del potere agli occhi dell’opinione pubblica, è tutt’altro che facile da frenare.

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La terza mossa
La terza “mossa” fatta da Trump al fine di sganciare – per quanto possibile “a Costituzione vigente” – la presidenza dalla rete dei controlli predisposti dall’ordinamento sull’azione esecutiva è stata quella che passa attraverso la nomina di giudici delle Corti federali d’appello e, in primis, di giudici della Corte suprema, istituzione che ha il privilegio unico e incommensurabile di “dire” ciò che dice la Costituzione. Da questo punto di vista, le nomine decise da Trump presentano un elemento di singolarità che le accomuna. E ciò è vero non perché Trump ha voluto scegliere coloro che avessero una forte consonanza di vedute con lui, in particolare su temi sensibili come l’omosessualità, i diritti delle donne, la violenza sessuale, la libertà di mettere al mondo dei figli, l’atteggiamento nei confronti dell’ambiente e dei disabili; e neppure perché ha circoscritto la scelta dei giudici della Corte suprema a coloro che seguono l’originalismo. In realtà, ogni Presidente, tutte le volte che nel corso del suo mandato si renda vacante, per morte o per dimissioni, uno o più posti di giudice federale o di giudice della Corte suprema, provvede alla sostituzione designando, previo advice and consent del Senato, qualcuno che ne condivida la visione politica.

Egea

Da “Donald Trump e il futuro della democrazia americana”, di Mario Patrono e Arianna Vedaschi, Egea, 154 pagine, 13,99 euro

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