Due pesi, due misureIn Inghilterra accusare di sostenere un genocidio è diffamazione, in Italia è libertà d’opinione

Nel caso Ware/Waters+1, la High Court britannica ha stabilito che un’accusa infondata non rientra nella libertà di espressione. Mentre in un caso simile, il tribunale di Milano ha adottato un criterio più ideologico che giuridico

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È desolante leggere le motivazioni adoperate dalla King’s Bench Division della High Court of Justice di Londra per risolvere in sede preliminare il caso Ware/Waters+1, un procedimento instaurato dal giornalista John Ware nei confronti dell’ex Pink Floyd Roger Waters e di Al Jazeera. È desolante perché la lettura di quel provvedimento della giustizia britannica rimanda in modo triste ai diversi esperimenti di cui – esattamente sullo stesso argomento, ma con valutazioni ed esiti opposti – ha dato prova la giustizia di casa nostra.

Waters aveva definito Ware «filo-genocida», passandolo per un «bugiardo, portavoce sionista» che «faceva il tifo per il genocidio del popolo palestinese». La Corte esaminava – respingendolo –  l’argomento di difesa secondo cui si sarebbe trattato di opinioni, come tali sottratte allo scrutinio di giustizia. E l’argomento era respinto sulla scorta della considerazione che in quel modo, in realtà, Waters non esprimeva lecitamente un’opinione, ma affermava che il giornalista «di fatto, appoggiava positivamente il genocidio dei palestinesi». 

Spiega il giudice inglese: «Anche se è accettabile argomentare che il riferimento a un genocidio esprimesse la sua opinione (di Waters, ndr) su ciò che stava accadendo come risultato delle azioni delle forze israeliane a Gaza, nel dichiarare che il ricorrente (cioè il giornalista, ndr) sostenesse positivamente tale “genocidio” ritengo che stesse facendo una dichiarazione di fatto». Appunto: sostenere che c’è genocidio è una cosa; accusare qualcuno di tifare per il genocidio perché non chiama genocidio la guerra di Gaza è un’altra cosa.

È una ragionevole considerazione cui non ha fatto ricorso il tribunale di Milano che, in un caso sostanzialmente identico (un direttore di giornale accusato di «coprire il genocidio» dei palestinesi e di fare «propaganda razzista»), ha invece ritenuto che l’addebito appartenesse al rango delle opinioni legittime. Diversamente rispetto al giudice inglese – il quale ha ben chiarito che un conto è avere e manifestare una qualsiasi opinione sull’effettività del presunto genocidio a Gaza, e un altro conto è accusare qualcuno di coprirlo in modo connivente giusto perché non lo denuncia come tale – il giudice milanese si è abbandonato a motivare che, siccome a Gaza era in atto una «sanguinosa punizione collettiva» e siccome la Corte Internazionale di Giustizia aveva ritenuto «plausibile» il genocidio, allora doveva ritenersi lecito accusare di connivenza genocidiaria il direttore di giornale che, a giudizio dell’accusatore, non faceva propri quei due assunti e non li poneva a fondamento della propria linea editoriale. 

Ci si può anche dimenticare del fatto che descrivere la guerra di Gaza come una «sanguinosa punizione collettiva» è legittimo in un corteo pro pal o in un talk del porcaio televisivo, non in un provvedimento giurisdizionale; e per carità di giurisdizione ci si può anche dimenticare del fatto che la Corte internazionale di giustizia non ha mai ritenuto «plausibile» l’esistenza del genocidio (anche questa è una sciocchezza perdonabile se a dirla è un frescone in kefiah, non un magistrato che decide in nome del popolo italiano). 

Ma, appunto, lasciamo pur perdere questi due dettagli, peraltro sufficienti a dire tutto di quell’ordinanza milanese (e anche, forse soprattutto, del Paese in cui essa non fa scandalo). Il centro della questione, infatti, è quest’altro, riassunto in un paio di domande. Che cosa succederebbe se uno sconsiderato sostenesse che quel magistrato italiano si è fatto portavoce di Hamas? Che cosa succederebbe se un disinvolto lettore argomentasse che quel magistrato alimenta la propaganda terrorista perché indugia su un giudizio, cioè la punizione collettiva, spacciandolo per un fatto? 

Certamente l’addebito rivolto a quel magistrato non sarebbe degradato a legittima opinione. Certamente il giudizio sarebbe simile, questa volta, a quello della Corte inglese nei confronti di Roger Waters. Una giustizia che dipende dal contesto.

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