Caro Direttore,
c’era una volta il diritto tributario. A quei tempi si reggeva su solidi principi costituzionali (riserva di legge, eguaglianza, capacità contributiva), a loro volta attuati da una legge ordinaria che si chiamava Statuto del contribuente. Questo affermava varie cose, tra cui l’irretroattività degli aumenti delle imposte e il divieto di utilizzare il decreto-legge per istituire nuove imposte o per ampliare l’estensione soggettiva di quelle esistenti.
Si studiava che lo Stato aderiva alla tripartizione dei poteri di Montesquieu: il Parlamento fa le leggi, i Giudici decidono secondo le leggi e il Governo amministra secondo le leggi. Si apprendeva che i Costituenti avevano la massima sfiducia nei decreti-legge, giacché la legislazione del ventennio precedente, non propriamente caratterizzato da un altissimo tasso di democraticità, era per l’appunto zeppa di siffatti provvedimenti.
Scrissero allora nella Costituzione il principio che «il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria» e – senza neppure usare la parola “decreto-legge” – consentirono che soltanto «in casi straordinari di necessità e d’urgenza» il Governo potesse emanare «provvedimenti provvisori con forza di legge» da presentare per «la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni» e che, se non convertiti in legge nei 60 giorni, «perdono efficacia sin dall’inizio». In una parola, nella logica dei Costituenti, le leggi, a meno che cascasse il mondo, avrebbe dovuto farle ilParlamento, non il Governo. E quand’anche fosse cascato il mondo, il Parlamento avrebbe riacquistato la sua sovranità in sede di conversione.
Si insegnava che il Governo doveva avere la fiducia del Parlamento e che i Costituenti avevano precisato che «il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni». La prassi costituzionale aveva inventato la questione di fiducia, che all’inizio era, per così dire, un atto di onore.
In un’epoca in cui il Governo in carica era uno dei tanti possibili governi che le mutevoli maggioranze parlamentari avrebbero potuto appoggiare, il porre la questione di fiducia su un disegno di legge o un decreto-legge voleva dire: “Il provvedimento che vi proponiamo è fondamentale per il bene del Paese; se avete fiducia nelle nostre capacità di perseguire questo obiettivo, ce lo dovete approvare; altrimenti, ci dimettiamo e fatevi un nuovo Governo”. Posizione degna del massimo rispetto.
Da quando le maggioranze parlamentari divennero molto più definite, la caduta del Governo iniziò ad implicare, con altissima probabilità, lo scioglimento anticipato delle Camere. Ora, sapendo che la cosa che teme di più il “parlamentare tipo” è appunto lo scioglimento anticipato, la questione di fiducia iniziò a suonare più o meno così: “Questo è quello che abbiamo fatto; se ce lo approvate, bene; altrimenti andiamo a casa noi e, verosimilmente, ve ne andate a casa anche voi (e non è detto che sarete rieletti)».
Ad un certo punto, si ritenne di abolire il diritto tributario. Si argomentava che se il Parlamento si fosse dovuto cimentare nel fare leggi fiscali – rispettando tutte quelle regole sopra indicate – sarebbe stata una fatica immane, un’opera complicatissima.
Allora, si decise che le nuove leggi fiscali sarebbero state fatte tutte con DL; da quel momento, una legge ordinaria in materia fiscale fu talmente difficile da trovare che ho notizia di qualche collega che segnalò il fatto a “Chi l’ha visto?”. Di più, non solo la materia fiscale venne affidata ai decreti-legge, ma questi furono adottati senza che ve ne fossero i presupposti (i famosi casi straordinari di necessità e urgenza) e, per evitare complicazioni ai parlamentari, si prese l’abitudine di chiederne la loro conversione, ponendo la questione di fiducia (nella seconda forma sopra indicata, che è più efficace).
Uno dei capolavori del nuovo sistema fu l’istituzione, con decreto-legge, degli accertamenti esecutivi, con DL del 31 maggio 2010, che sarebbero entrati in vigore oltre un anno dopo (1° luglio 2011, poi ancora prorogato, sempre con DL, al 1° ottobre 2011). A chi chiedeva quale fosse la “eccezionale urgenza” di provvedere (con DL) con più di un anno di anticipo sulla materia, «per la contradizion che nol consente», gli fu risposto, sempre con il Poeta: «Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare».
Ai tempi in cui vi era il diritto tributario, vi sarebbe stato da dubitare della legittimità di siffatti DL, per violazione dell’art. 77 della Costituzione (assenza dell’eccezionale urgenza). Magari ci si sarebbe potuti spingere oltre e assumere anche la violazione del principio di riserva di legge, sostenendo che i DL in materia fiscale, emanati in assenza dei presupposti e convertiti a colpi di fiducia, forse erano legge in senso formale, ma non in senso sostanziale, di qui appunto la violazione dell’art. 23 della Costituzione. Per non parlare della rilevanza costituzionale delle sistematiche violazioni dello Statuto del contribuente, che ormai non si contavano più.
Ma da quando fu abolito il diritto tributario, tutto ciò divenne un esercizio inutile, giacché la Corte costituzionale, in materia fiscale, si preoccupò del rispetto, più che delle previsioni costituzionali, di quelle di gettito.
Se le leggi fiscali ormai le facevano i Governi, e non il Parlamento, anche gli altri due poteri non vollero essere da meno nel porre a compimento la fine del diritto tributario. E usarono lo stesso metodo, ossia iniziarono a fare il lavoro degli altri: se si formava una giurisprudenza fiscale che non piaceva, ecco che il potere legislativo si inventava una bella interpretazione autentica (più o meno mascherata, e persino pasticciata, come l’ultimo ritocco alla durata delle verifiche di cui a Statuto), ed ecco fatto che il legislatore diventava giudice e la nomofilachia andava a farsi benedire.
Ma anche il potere giudiziario in materia fiscale diede un significativo contributo: se si voleva decidere una questione in un certo modo, ma non c’era la norma (o c’era ma diceva il contrario di quello che si sarebbe voluto), la si creava inventandosi un bel “principio immanente” di rango costituzionale, come l’abuso del diritto, ossia si faceva la legge. Tesi, peraltro, neppure originale, giacché questa storia dell’immanenza dell’abuso del diritto fu inventata negli anni ’30 dal Reichfinanzhof tedesco, ossia in circostanze spazio-temporali, anche qui, che non brillavano propriamente per la democraticità.
E il Parlamento, che avrebbe dovuto intervenire rivendicando il proprio ruolo di legislatore, che cosa fece? Beh, a parte un paio di disegni di legge che da anni giacevano impolverati, si limitava a stare a guardare, perché, alla fine, una legge in materia di abuso del diritto avrebbe potuto essere tacciata come reazionaria, in quanto volta a ripristinare un barlume di “diritto tributario”.
C’era una volta il diritto tributario, caro direttore. Ma tutte queste regole e tutti questi principi erano una complicazione terribile per chi doveva fare leggi fiscali o gestire la fiscalità. Si decise dunque di abolirlo, e vissero tutti felici e contenti.
Ecco la lettera pubblicata sul sito Eutekne.info
*Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di di Genova – Consigliere nazionale