Farmacie, la Corte costituzionale non freni il governo

Farmacie, la Corte costituzionale non freni il governo

A margine della presentazione dell’indice delle liberalizzazioni redatto dall’Istituto Bruno Leoni, il ministro dello Sviluppo Economico, Federica Guidi, ha espresso la volontà del Governo di procedere a raccogliere alcune delle sollecitazioni dell’Antitrust in materia di liberalizzazioni a cominciare dalla parafarmacie e dal settore postale.

Le dichiarazioni del ministro potrebbero indurre i più a ritenere che sia tipico di questo Governo un indirizzo politico favorevole alle liberalizzazioni e che dunque, se alle parole dovessero seguire i fatti, si potrà brindare, entro un breve lasso di tempo, ad un vero e proprio “cambiaverso” molte volte annunciato dal Premier Renzi.

Dal 2009 il governo per legge deve fare una legge per il mercato e la concorrenza entro 60 giorni dalla relazione Antitrust

In realtà, ciò che non è emerso dalle parole del ministro Guidi è che esiste dal 2009 un espresso obbligo di legge che impone al Governo di presentare ogni anno alla Camere, entro sessanta giorni dall’invio annuale della relazione da parte dell’Antitrust allo stesso esecutivo, un disegno di legge per l’adozione di un provvedimento per il mercato e la concorrenza, “al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all’apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza di garantire la tutela dei consumatori.” (art. 47 legge 23 luglio 2009, n.99).

Non si tratta, dunque, di una volontà contingente che può essere attribuita ed ascritta a merito ora di questo, ora di quel governo, ma di un vero e proprio obbligo che il Parlamento sovrano ha imposto, per il tramite di una legge, a tutti gli esecutivi.

È alla disposizione del 2009, cioè, che deve ricondursi un indirizzo politico e legislativo duraturo di favore nei confronti delle liberalizzazioni e, sin tanto che una nuova legge non sconfesserà tale prescrizione, al governo (al governo Renzi come a tutti gli altri) non resterà altro da fare, se vuole rimanere nell’alveo dello Stato di diritto all’interno del quale chi detta le regole è il primo a rispettarle, che dare esecuzione agli obblighi imposti dal Parlamento.

Peraltro, l’attuale governo versa in un ritardo a priva vista senza giustificazione, atteso che i sessanta giorni dalla presentazione della relazione dell’Antitrust sono belli e passati da un pezzo, avendo adempiuto l’autorità indipendente alla trasmissione della relazione già nel mese di luglio di questo stesso anno.

Ciò detto, è del tutto condivisibile il proposito del ministro Guidi di prendere le mosse in materia di liberalizzazioni dalla disciplina che regola l’esercizio delle parafarmacie, magari per equipararle sotto molti aspetti alle farmacie e per evitare il ripetersi di vicende giudiziarie come quella che si è conclusa innanzi alla Corte costituzionale nel mese di luglio passato e che ha visto le parafarmacie battersi per la liberalizzazione della vendita della maggior parte dei farmaci di fascia C, riservata oggi dalla legge esclusivamente alle farmacie.

L’attuale disciplina non consente alle parafarmacie di vendere i farmaci di fascia C prescritti dal medico con regolare “ricetta”

L’attuale disciplina non consente, infatti, alle parafarmacie di vendere i farmaci di fascia C prescritti dal medico con regolare “ ricetta”, sebbene il responsabile della parafarmacia debba essere un farmacista abilitato a tutti gli effetti e nonostante il fatto che i predetti farmaci siano a totale carico dell’acquirente senza alcun contributo dell’amministrazione sanitaria.

La Corte costituzionale è stata chiamata a decidere sulla sussistenza della violazione del principio di ragionevolezza (che è una declinazione del principio d’uguaglianza) della disciplina legislativa che vieta alle parafarmacie la vendita dietro prescrizione medica dei farmaci di fascia C pagati integralmente dal richiedente e sulla violazione della libertà d’impresa di cui all’articolo 41 della Costituzione.

Considerato che anche nelle parafarmacie c’è la sorveglianza di un farmacista, è incomprensibile la disparità di trattamento con le farmacie

Considerato che la responsabilità per la somministrazione del farmaco è assunta dal medico curante al momento della prescrizione e che tanto nella farmacia quanto nella parafarmacia ci si limita ad una transazione commerciale sotto la vigilanza, in entrambi i casi, di un farmacista abilitato, è apparsa incomprensibile la disparità di trattamento fra le due attività imprenditoriali, né si è ravvisato un particolare pericolo per la tutela della salute per l’acquirente che, è bene ribadirlo, si è preventivamente recato dal proprio medico di fiducia per farsi prescrivere il farmaco.

Il divieto, dunque, oltre che incidere sul regime del principio d’eguaglianza è sembrato giustamente rappresentare un’inutile ed illegittima compressione della libertà d’impresa proprio perché ai sensi dell’articolo 41 della Costituzione questa può essere limitata solo allorché il suo esercizio arrechi danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana. Né si potrebbe ritenere che venga in rilievo l’interesse pubblico al contenimento della spesa sanitaria atteso che il farmaco di fascia C di cui si è chiesta la liberalizzazione della vendita è solo quello pagato integralmente dal richiedente.

La Corte costituzionale ha sancito che non contrasta con la Costituzione la disciplina che riserva alle sole farmacie la vendita dei farmaci di fascia C

Ebbene, la Corte costituzionale con sentenza n. 216/2014 ha sancito che non contrasta con la Costituzione la disciplina che riserva alle sole farmacie la vendita dei predetti farmaci ed ha fatto leva su due argomentazioni che appaiono per la verità tautologica l’una ed infondata l’altra.
Per ciò che concerne la disparità di trattamento i giudici hanno, infatti, osservato che, pur in possesso del medesimo titolo di studio, farmacisti e parafarmacisti gestiscono due attività che il legislatore ha qualificato diversamente; ma non ha chiarito la Corte come i tratti caratteristici di tale differenza possano incidere sulla tutela della salute allorché si discuta di vendere farmaci di fascia C o quali altri beni di rilievo costituzionale abbiano a soffrire dalla reclamata equiparazione. In particolare il giudice delle leggi sembra avere omesso di considerare tutta la sua precedente giurisprudenza secondo la quale l’irragionevolezza si annida nel disciplinare in maniera diseguale fattispecie che “in fatto” non presentano difformità che dovrebbero, invece, fare la differenza rispetto alla tutela del bene preso in esame, soprattutto quando a risultare limitata è una libertà fondamentale qual è quella di cui all’art. 41 della Costituzione.

Mentre proprio con riferimento alla violazione della libertà d’impresa la Corte ha osservato che «il regime delle farmacie è incluso – secondo costante giurisprudenza di questa Corte – nella materia della “tutela della salute”, pur se questa collocazione non esclude che alcune delle relative attività possano essere sottoposte alla concorrenza», ma, ancora una volta, nulla ha detto circa la concreta messa in pericolo del bene salute in occasione della vendita dei farmaci di fascia C nelle parafarmacie.

Il divieto permane ma le robuste obiezioni dei parafarmacisti in punto di libertà d’impresa sono ancora tutte lì 

Il divieto dunque permane, ma le robuste obiezioni dei parafarmacisti in punto di libertà d’impresa sono ancora tutte lì e, come si è visto, non sono state adeguatamente superate dalla Corte costituzionale.

Le liberalizzazioni che il ministro Guidi ha annunciato dovrebbero riguardare, innanzitutto, casi come quello che abbiamo illustrato, dovrebbero eliminare disparità di trattamento che nascondono in realtà odiosi privilegi (l’intero mercato dei farmaci di fascia C vale secondo alcune stime 3 miliardi di euro!), restituire libertà agli operatori economici, seguire l’esempio di alcuni Paesi europei, come Germania ed Inghilterra, dove non vi è alcun limite, ad esempio, all’aperture delle farmacie. Sempre che queste liberalizzazioni vogliamo farle davvero e non solo annunciarle.

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