Repressione penaleLa ricca giurisprudenza sulla violenza sessuale e il populismo di chi invoca misure draconiane

Quando la politica arriva a chiedere la «castrazione chimica» per alcuni reati (Salvini dixit) dimentica che in Italia la giustizia è già fornita di leggi stringenti e tutele per le vittime. Il diritto penale non può risolvere un problema sociale

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Qualche giorno fa una sentenza del Gup di Firenze che ha assolto due imputati di violenza sessuale è stata oggetto di violenta polemica. Secondo le cronache il giudice non ha creduto alla versione della vittima ma ha dato credito a quella proposta dalla difesa che ha sostenuto l’erronea percezione degli accusati circa il consenso della parte offesa. La condotta di violenza c’era ma difettava la consapevolezza degli imputati di stare agendo contro la volontà della parte offesa. È ciò che tecnicamente si definisce «errore sul fatto-reato», considerato una causa che esclude la punibilità del reo.

Quasi contemporaneamente da Palermo sono arrivate le agghiaccianti immagini di una violenza di gruppo contro una povera ragazza.

I due episodi associati hanno dato la stura alle consuete invocazioni di pene e leggi più severe, fino addirittura alla «castrazione chimica» proposta dal solito folcloristico Matteo Salvini.

È bene sapere che già oggi la violenza di gruppo è punita con una pena che va da otto a quattordici anni di galera, senza contare le aggravanti.

Coloro che vengono condannati per reati contro la libertà sessuale, inoltre, non hanno diritto a usufruire di benefici come le misure alternative alla detenzione in carcere per l’esecuzione della pena, se non dopo aver scontato almeno la metà della pena dietro le sbarre.

Non solo: i criteri di interpretazione delle norme che puniscono la violenza sessuale sono molto più restrittivi di quelli applicati agli altri reati

La Stampa ha pubblicato una lunga intervista con la giudice di cassazione Paola De Nicola Travaglini, esperta della materia e da sempre impegnata sul fronte della tutela delle vittime, che, nel criticare la sentenza del Tribunale di Firenze prima menzionata, ha ricordato la radicata giurisprudenza della Suprema Corte in materia, secondo cui il consenso della vittima è sempre presunto e costituisce, anzi, un requisito di legge: ciò esclude che l’imputato possa eccepire un errore di percezione sul consenso della donna, ai sensi dell’art. 5 del codice penale.

La norma in questione è quella racchiusa nel brocardo «la legge non ammette ignoranza», un atto sessuale senza verificare accuratamente e preventivamente che la donna presti non solo il consenso iniziale ma lo mantenga anche «in corso d’opera» può costituire uno stupro.

Secondo l’eloquente sintesi di De Nicola: «La donna non deve dimostrare nulla: deve solo dichiarare cosa è accaduto e se lo ha voluto o no».

Per dire come sono cambiate le cose, oggi Silvio Berlusconi non se la caverebbe più sostenendo di ignorare l’età della minorenne Ruby, protagonista delle «cene eleganti» di Arcore, in quanto una legge ad hoc vieta espressamente che si possa tener conto dell’esimente sull’ignoranza dell’età della vittima al fine di escludere la violenza sessuale su una minorenne.

Ancora: il processo penale presenta una particolare procedura protetta per i cosiddetti «soggetti vulnerabili» le vittime di particolari reati o che versano in condizioni di minorata difesa per età, condizioni di salute, atti discriminatori.

Una tale impostazione nasce dalla legittima esigenza di sottrarre le vittime di atti particolarmente gravi alla umiliante trafila di continue e pressanti verifiche giudiziarie (il cosiddetto fenomeno della «vittimizzazione secondaria»). Essi possono essere sentiti una sola volta, non in un pubblico dibattimento ma in un’udienza a porte chiuse, con l’assistenza adeguata di uno psicologo, protetti da interrogatori aggressivi, tramite il filtro del giudice.

Il profilo del possibile errore sul consenso della donna è significativo del doppio standard di giudizio: in genere l’errore sulla sussistenza del fatto illecito, a meno che non sia frutto di una condotta trascurata e negligente dell’accusato, costituisce in via generale una clausola che esclude la punibilità.

Prevale, in tema di reati contro la libertà sessuale, una tesi che sostiene la sostanziale insindacabilità della valutazione della donna sulla sua effettiva volontaria adesione basata sul presupposto che sia onere dell’accusato dimostrare in caso di denuncia di violenza il consenso altrui.

In tale ottica l’errore eventuale dell’uomo, ancorché in buona fede, è «inescusabile» sempre e comunque.

Tale impostazione peraltro è contraria a un illustre precedente della Corte Costituzionale, la sentenza 364/88 scritta da Renato Dell’Andro, allievo di Aldo Moro proprio in tema di errore sulla legge penale con la quale si incise sul dogma della inescusabilità dell’«ignorantia legis». La Consulta dichiarò la parziale incostituzionalità dell’art 5 del codice penale «nella parte in cui non esclude dall’inescusabilità dell’ignoranza della legge penale l’ignoranza inevitabile».

Nella sentenza, la Consulta ha rilevato che il postulato dell’assoluta irrilevanza dell’errore incolpevole sulla legge penale lede il principio di colpevolezza previsto dall’art. 27 della Costituzione «indispensabile, appunto anche per garantire al privato la certezza di libere scelte d’azione: per garantirgli, cioè, che sarà chiamato a rispondere penalmente solo per azioni da lui controllabili e mai per comportamenti che solo fortuitamente producano conseguenze penalmente vietate; e, comunque, mai per comportamenti realizzati nella “non colpevole” e, pertanto, inevitabile ignoranza del precetto».

È altresì significativo che il giudice costituzionale si sia interrogato sulla scia di diffuse critiche formulate all’epoca addirittura sulla compatibilità tra l’art. 5 del codice penale e la Carta fondamentale, vista «la strumentalizzazione che lo Stato autoritario aveva operato del principio dell’assoluta irrilevanza dell’ignoranza della legge penale… e la stridente incompatibilità dell’art. 5 c.p., qualificato come “incivile”, con la Costituzione».

Un vero paradosso che oggi la Cassazione invochi a tutela dei diritti della donna un principio espressione di uno Stato etico totalitario che umiliava il ruolo femminile.

Se questo è lo stato dell’arte è lecito chiedersi se servano veramente nuove e più draconiane misure quando già esiste un «doppio» forse «triplo binario» di giudizio con una evidente disparità del rispetto delle garanzie difensive, in particolare del principio dell’«oltre ogni ragionevole dubbio» e dell’«onere della prova» che colpisce gli imputati dei reati contro la libertà sessuale rispetto ad altri cittadini sottoposti a un processo penale per delitti di diverso tipo.

Con ciò non si vuole certo negare l’esigenza di stringenti tutele per le donne vittime di violenza quanto evidenziare che se il problema è culturale ed antropologico, non servono anni di galera in più: già fatto.

Il campo del diritto penale cui troppo spesso si delega la regolamentazione dei rapporti umani, compresi quelli più intimi, non può risolvere un gravissimo problema che affonda nell’educazione sbagliata di una società. Una corrente limacciosa di pregiudizi che affonda nell’animo di buona parte della popolazione e che il grande successo delle inqualificabili idee di un militare in libera uscita ha fatto venire a galla. Ritenere che sia solo un problema di repressione è un rimedio peggiore del male.