I redattori della legge di bilancio hanno impiegato gli ultimi giorni del loro prezioso tempo a formulare la nota interpretativa del secondo comma dell’articolo 4 del Testo unico delle norme di legge in materia valutaria (DPR 148/88), elaborando il tanto atteso emendamento al ddl bilancio. In sostanza, il disposto normativo secondo il quale «La Banca d’Italia provvede in ordine alla gestione delle riserve ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 31 dello Statuto del Sistema europeo delle banche centrali e della Banca centrale europea» andrebbe interpretato «nel senso che le riserve auree gestite e detenute dalla Banca d’Italia, come iscritte nel proprio bilancio, appartengono al popolo italiano».
Cerchiamo ora di dare un significato alla singolare battaglia condotta dall’esecutivo. La Banca d’Italia fu istituita nel 1893 come società per azioni di diritto privato, a seguito della fusione di tre banche di emissione private: la Banca Nazionale del Regno d’Italia, la Banca Nazionale Toscana e la Banca Toscana di Credito. Il capitale era interamente privato ed era detenuto da banche, casse di risparmio e istituti di credito. Lo Stato aveva la sola funzione di vigilanza. Con la legge bancaria del 1936, conseguente alla crisi del 1929, la Banca d’Italia venne definita «istituto di diritto pubblico» e le vennero attribuiti il monopolio dell’emissione e ampi poteri di vigilanza sull’intero sistema bancario.
Con la successiva privatizzazione delle banche pubbliche e la nascita delle Fondazioni di origine bancaria, avvenuta a partire dagli anni ’90 con la legge Amato (n. 218/90) e con il Dlgs 356/90, molte delle banche che detenevano quote di Bankitalia si trasformarono in Spa private o vennero rilevate da gruppi privati. In particolare, agli istituti di credito di diritto pubblico, come il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia e le grandi casse di risparmio, fu permesso di trasformarsi.
Per gestire il patrimonio originario degli enti pubblici bancari e separare l’attività lucrativa, la banca, dalle finalità istituzionali di beneficenza e utilità sociale, la riforma creò le Fondazioni di origine bancaria. L’attività bancaria, ossia la raccolta del risparmio e l’erogazione del credito, passò alle nuove Spa. Le Fondazioni divennero gli azionisti di maggioranza delle Spa bancarie, mantenendo finalità di interesse pubblico e gestendo il patrimonio.
Le quote di Bankitalia, detenute da questi enti, banche e fondazioni, in virtù del precedente assetto del 1936, sono rimaste in capo a tali soggetti, portando l’assetto attuale ad avere una compagine azionaria privata, principalmente composta da banche e assicurazioni, pur mantenendo la natura di «istituto di diritto pubblico» e l’indipendenza dalla proprietà privata nel suo funzionamento.
L’assetto proprietario è stato riformato dal decreto-legge n. 133 del 2013, convertito nella legge n. 5 del 2014. Questa riforma ha rivalutato il capitale sociale della Banca d’Italia, portandolo da un valore nominale irrisorio a 7,5 miliardi di euro. Ha inoltre stabilito un tetto massimo di partecipazione per ciascun azionista, inizialmente pari al 3 per cento e poi innalzato al 5 per cento dalla legge di bilancio 2022, con l’obiettivo di ampliare la platea dei partecipanti e diluire il controllo di pochi grandi azionisti.
Allo stato attuale, Intesa Sanpaolo Spa, UniCredit Spa, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, la Cassa nazionale di previdenza di ingegneri e architetti (Inarcassa) e l’Ente nazionale di previdenza dei medici e degli odontoiatri (Enpam) detengono ciascuno il 4,8 per cento delle azioni. Vi sono poi altri soggetti rilevanti riconducibili a banche e gruppi bancari, fondazioni di origine bancaria e compagnie assicurative.
L’indipendenza della Banca d’Italia nelle scelte di politica monetaria è stata avviata nel 1981 dal ministro del Tesoro Beniamino Andreatta e dal governatore della Banca d’Italia Carlo Azeglio Ciampi. Via Nazionale, come altre banche centrali, si liberò dall’obbligo di acquistare i titoli di Stato invenduti.
Il cosiddetto divorzio non eliminava l’accesso del Tesoro al credito della Banca d’Italia. Quest’ultima avrebbe continuato ad acquistare titoli dalle aste del Tesoro, ancorché a propria discrezione e non più attraverso acquisti residuali. In particolare, il Tesoro avrebbe potuto continuare a prendere denaro a prestito dalla Banca d’Italia tramite il conto corrente di tesoreria, il cui scoperto, per legge, non poteva superare il 14 per cento delle spese correnti.
La separazione rappresentava, nella sostanza, un modo per annunciare ai mercati finanziari che la politica monetaria non sarebbe stata più subordinata al finanziamento dello Stato italiano, ma orientata al perseguimento della stabilità dei prezzi e, quindi, al controllo dell’inflazione. Per attenuare le pressioni inflazionistiche era necessario aumentare in modo significativo i tassi di interesse.
Prima del divorzio, i tassi di interesse venivano determinati indipendentemente dal successo o meno del collocamento dei titoli di Stato, in quanto le obbligazioni invendute venivano acquistate dalla Banca d’Italia mediante emissione di moneta. Ciò determinava tassi di interesse reali negativi, che si traducevano in una tassa occulta sul risparmio dei cittadini italiani che acquistavano titoli di Stato, mentre gli investitori professionali preferivano dirottare i propri capitali verso strumenti finanziari più redditizi.
Questo modello di indipendenza, oltre ad assicurare la stabilità monetaria, ha impedito che la gestione della politica monetaria fosse affidata ai governi, con il rischio che questi ultimi la utilizzassero a fini elettorali, abusandone per obiettivi politici che, di fatto, alimentano le aspettative di inflazione.
L’interpretazione del ministero dell’Economia e delle finanze, che ha animato inutilmente il dibattito pubblico degli ultimi giorni, ha inteso assecondare la narrazione delle forze populiste, secondo cui la Banca d’Italia, nell’ambito di politiche liberiste, sarebbe stata privatizzata a beneficio della finanza privata. Tale narrazione è smentita dai fatti e, come si legge anche sul sito della stessa istituzione, «Banca d’Italia è la Banca centrale della Repubblica italiana; è un istituto di diritto pubblico, regolato da norme nazionali ed europee».
La governance e il diritto alla partecipazione agli utili neutralizzano gli interessi dei soci di diritto privato. Il diritto dell’assemblea dei partecipanti consiste nella nomina del Consiglio superiore della banca, organo con compiti di amministrazione e di vigilanza interna, nonché nella nomina, su proposta del governatore, del direttore generale e dei vicedirettori generali, membri del direttorio. Il governatore, che sceglie gli altri componenti del direttorio, è nominato dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio, sentito il parere del Consiglio superiore della banca.
Per quanto riguarda i profitti, l’art. 38 dello Statuto prevede che l’utile netto sia destinato fino a un massimo del 20 per cento alla riserva legale, fino a un ulteriore massimo del 20 per cento alla riserva straordinaria o a fondi speciali, fino a un massimo del 6 per cento ai partecipanti, mentre la parte restante è attribuita allo Stato.
Tornando all’oro del popolo italiano, l’oro e le attività e passività in valuta, incluse le operazioni a termine, sono iscritte nel bilancio della Banca d’Italia del 2024 per circa 197 miliardi di euro e sono valutate al prezzo del metallo e ai tassi di cambio di fine esercizio comunicati dalla Bce. Le plusvalenze non realizzate sono imputate al corrispondente conto di rivalutazione, mentre le minusvalenze sono coperte prioritariamente dalle rivalutazioni pregresse sulle medesime valute e, per l’eventuale eccedenza, imputate al conto economico, determinando una variazione del costo medio della posizione in valuta.
Il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e lo Statuto del Sistema europeo delle banche centrali stabiliscono chiaramente che la detenzione e la gestione delle riserve auree e valutarie spettano alla banca centrale nazionale, ossia alla Banca d’Italia, anche se l’uso e la disposizione sono regolati da vincoli europei e finalizzati alla politica monetaria dell’area dell’euro.
La funzione dell’oro è quella di costituire il pilastro di sicurezza e credibilità del bilancio della Banca d’Italia, fornendo una protezione contro i rischi estremi in un contesto di stabilità finanziaria europea. Sebbene l’oro sia spesso definito proprietà dello Stato in nome del popolo italiano, la titolarità giuridica e, soprattutto, la piena facoltà di gestione e disposizione sono attribuite alla Banca d’Italia come istituto di diritto pubblico indipendente.
La normativa europea e i trattati vietano in modo esplicito l’utilizzo delle riserve auree per finanziare la spesa pubblica o il debito dello Stato. Non potrebbe essere diversamente, dal momento che tali riserve pesano sui beni e sui diritti di proprietà della Banca d’Italia per circa 197 miliardi di euro, e sottrarle alla disponibilità della banca centrale implicherebbe la necessità di una ricapitalizzazione superiore a 170 miliardi di euro.