Brexit, la Gran Bretagna può ancora tornare indietro (ma è molto difficile)

Indire un nuovo referendum, e tornare sui propri passi. L’ipotesi, in punta di diritto è possibile. Ma c’è tutta una serie di difficoltà e controindicazioni

La scadenza di marzo 2019 – quando il recesso della Gran Bretagna dall’UE diverrà efficace – è alle porte, e l’ipotesi di separazione senza un accordo è tutt’altro che esclusa. A ben vedere, anche nel 2017, all’indomani della comunicazione di uscita inviata dalla Gran Bretagna ai sensi dello scarno articolo 50 del Trattato sull’Unione Europea, i campanelli d’allarme per un possibile esito di questo tipo non mancavano: i due anni di tempo previsti dalla norma per raggiungere l’accordo tra Gran Bretagna e UE sono ben poca cosa a fronte della dimensione delle questioni sul tavolo e rispetto alla distanza siderale delle due posizioni negoziali.

Oggi, dopo estenuanti e durissime negoziazioni, un withdrawal agreement esiste, ma il testo portato a casa da Theresa May è stato percepito come talmente deludente da aver definitivamente scatenato il caos in patria: diversi esponenti del Governo hanno rassegnato le proprie dimissioni, l’opinione pubblica non è mai stata così divisa né la May così delegittimata, e l’aritmetica parlamentare suggerisce che molto difficilmente l’accordo verrà approvato dal Parlamento.

La Bank of England, dal canto suo, ha espresso il proprio laconico parere: la UK sarà più povera a causa della Brexit, ma cionondimeno qualsiasi testo negoziale – persino questo bad deal – sarebbe meglio di un’uscita della Gran Bretagna senza accordo. Anche il Financial Times (ferocemente critico nei confronti della Brexit) ha ritenuto di dover adottare una posizione simile: l’editorial board, con toni alquanto allarmati ha chiarito che, a fronte del rischio no deal, il testo proposto meriterebbe in ogni caso almeno un “conditional support”.

Questa la fotografia.

Naturalmente, in tutto questo stridor di denti, l’idea di un secondo referendum – che a molti (compreso a chi scrive) è al principio sembrata un’ipotesi remota – ha preso nuovamente corpo. Al riguardo, considerato il fatto che in tanto un secondo referendum ha senso in quanto la notifica di uscita venga revocata, l’ostacolo principale torna a essere lo scarno testo dell’Articolo 50.

In altri termini: in ipotesi, avrebbe la Gran Bretagna il diritto di tornare sui propri passi e ritirare la notifica inviata due anni fa?

Non essendoci alcuna indicazione sul punto nel testo del Trattato, tutte le risposte sono astrattamente possibili. Tuttavia a me pare che, essenzialmente, la risposta affermativa sia supportata da ragioni in diritto, mentre quella negativa troverebbe la propria giustificazione in argomentazioni di carattere essenzialmente politico.

Proviamo a vedere.

La Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati del 1969 e la Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati tra Stati e Organizzazioni Internazionali del 1986 – che rappresentano entrambe una guida per l’interpretazione dei trattati internazionali – prevedono la possibilità per lo Stato di revocare il proprio recesso prima che questo diventi efficace. Nel caso di specie, come ormai noto, il recesso della Gran Bretagna dall’Unione Europea diverrà efficace solo allo scadere del termine di due anni previsto dall’articolo 50 TUE (con o senza deal), a meno che i rimanenti Stati membri, all’unanimità, non estendano questo termine – ipotesi che appare quantomeno improbabile

Inoltre – ma di argomenti ce ne sarebbero tanti – il principio generale di cooperazione tra Stati membri che costituisce una delle radici più profonde dell’Unione, implicherebbe che questa possibilità di ripensamento venga in ogni caso riconosciuta a un soggetto ancora formalmente ancora parte dell’Europa.

Il testo portato a casa da Theresa May è stato percepito come talmente deludente da aver definitivamente scatenato il caos in patria

Purché, evidentemente, non ne abusi.

Qui, nell’abuso di questo diritto, sembra invece risiedere in larga parte la vera essenza dell’opinione che negherebbe la possibilità all’UK di revocare la propria notice.

All’osso: può l’Europa avallare la condotta di uno Stato membro che dapprima notifichi la propria volontà di recedere e successivamente, accortosi che i negoziati non procedono nella direzione auspicata, revochi tale notifica? E ancora, ad esempio (scenario apocalittico), può rischiare l’Europa che questo medesimo Stato proceda poi all’invio di un’ulteriore notifica dopo la revoca della prima? Può l’Unione consentire che un solo Stato membro esternalizzi i costi delle negoziazioni di uscita sugli altri Stati, salvo poi tornare indietro giudicando il deal raggiunto poco conveniente?

Difficilmente può darsi torto a chi sostiene che questa linea esporrebbe l’Europa a una condizione di perenne incertezza. E d’altra parte, la nozione di “abuso del diritto”, che senz’altro si configurerebbe in caso di una condotta come quella appena descritta, non solo non è facilmente sanzionabile, ma non è neppure menzionata nell’articolo 50.

La questione è tutt’altro che speculativa – vedere alla voce Wightman Case.

Nel 2017, un gruppo di sette politici scozzesi dalla composizione decisamente trasversale ha introdotto un giudizio chiedendo alle corti scozzesi di pronunciarsi sul punto della revocabilità della notice di cui all’articolo 50 TUE (nota interessante: il caso è stato crowd-funded).

Bene, all’esito (o quasi) di una battaglia legale piuttosto animata e molto interessante, il caso è finalmente approdato di fronte alla Corte di Giustizia Europea, la quale dovrà presto rendere la propria interpretazione, evidentemente destinata ad avere un impatto immenso nel caso Brexit.

Alla prima udienza tenutasi solo qualche giorno fa, la Corte ha dichiarato di volersi pronunciare sul punto “very quickly” – ma non ha fornito alcuna data, neppure indicativa

Si noti: alla prima udienza tenutasi solo qualche giorno fa, la Corte ha dichiarato di volersi pronunciare sul punto “very quickly” – ma non ha fornito alcuna data, neppure indicativa.

Nel frattempo, l’Avvocato Generale Campos Sánchez-Bordona ha espresso il proprio parere affermativo: la notice dell’articolo 50 TUE è revocabile, anche unilateralmente.

La Corte, però, non è tenuta ad attenersi al parere dell’Avvocato Generale. La casistica recente dimostra al contrario che, specialmente in casi “politici”, la Corte di Giustizia ha ritenuto di deviare dalla posizione dell’Avvocato Generale risolvendosi per una decisione ritenuta più protettiva per la tenuta dell’Unione (da ultimo, un esempio su tutti, per gli amanti del genere: Achmea case in punto di arbitrati d’investimento).

Non c’è quindi alcuna certezza né sulla tempistica né sul contenuto della decisione della Corte. Quello che sappiamo è solo che qualsiasi sia l’esito del giudizio, sarà destinato ad avere un impatto immenso sul futuro dell’Unione. E anche che, indipendentemente da come si svilupperanno gli eventi, questo vecchio attrezzo dell’articolo 50 TUE – scarno, imperfetto, concepito per non essere mai utilizzato, un po’ come il terzo portiere di una squadra di calcio – bisognerà che venga riscritto, ché i tempi sono cambiati e l’uscita di uno Stato membro dall’Unione da impensabile e inverosimile sta diventando Storia.

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