AmicilegaliBanca mia, fatti capanna!

A dare il “benvenuto” ai primi interventi legislativi del neo-insediato Governo tecnico, pare aver provveduto il Giudice delle Leggi, chiamato recentemente a pronunciarsi sulla legittimità dell’art...

A dare il “benvenuto” ai primi interventi legislativi del neo-insediato Governo tecnico, pare aver provveduto il Giudice delle Leggi, chiamato recentemente a pronunciarsi sulla legittimità dell’art. 2, comma 61, del c.d. “Decreto Milleproroghe” (D.L. 225/2010), norma ribattezzata confidenzialmente “Salvabanche 3”.

Tale soprannome è di immediata comprensione laddove si vada a leggere il disposto della norma, secondo cui “in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l’articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione degli importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

Per meglio comprendere la portata della pronuncia 5.4.2012, n. 78 della Corte costituzionale, sarà bene fare qualche passo indietro, ripercorrendo rapidamente l’annosa questione della prescrizione in tema di anatocismo.

Sin dal lontano 1999 – anno infausto per gli istituti di credito, in cui la Corte di cassazione ha definitivamente dichiarato l’illegittimità della capitalizzazione composta degli interessi passivi da parte delle banche (anatocismo: dal greco anà – di nuovo, e tokòs – interesse) – nei giudizi promossi dai correntisti per ottenere la restituzione di quanto illegittimamente pagato negli anni, l’eccezione di prescrizione è sempre stata uno dei leitmotive delle difese proposte dalle banche.
In particolare, ciò su cui si è concentrata l’annosa “tenzone”, è la decorrenza dei termini prescrizionali del diritto esercitato dai correntisti.
Mentre questi ultimi, infatti, hanno sempre sostenuto che la prescrizione avrebbe dovuto iniziare a decorrere dalla data di chiusura del conto (invocando l’unicità del rapporto contrattuale), le difese delle banche hanno sistematicamente risposto che la prescrizione deve decorrere dall’esecuzione di ogni singolo versamento (sulla scorta della considerazione che, nei contratti di durata, ogni singola prestazione ha una sua autonomia); tesi, quest’ultima, che ovviamente consente un notevole “risparmio” agli istituti di credito, poiché, nella casistica, il correntista medio lascia trascorrere anni prima di decidersi ad agire contro la banca di riferimento.
Ebbene, dopo alcune “incertezze”, negli anni la giurisprudenza si è gradualmente “sedimentata” sull’orientamento “filo-correntista” (benché, lo ammetto, su di me, giuridicamente, eserciti un discreto fascino la tesi “filo-bancaria”); orientamento che si è recentemente “fossilizzato” nella sentenza n. 24418/2010 della Corte di cassazione.
Proprio quest’ultima pronuncia (resa il 2 dicembre 2010) si ritiene sia stata il “fattore di stress” del Governo che ha cagionato l’infelice formulazione della norma sopra riportata (il D.L. è del 29 dicembre 2010).

Ciò che ha turbato gli animi dei giudici costituzionali, tuttavia, non è stato l’intento di mutare con legge l’orientamento costante della Suprema Corte, cosa di per sé legittima, bensì l’intento di rendere retroattiva tale norma spacciandola, per il vero maldestramente, per una norma interpretativa (una delle rare ipotesi in cui, a determinate condizioni, una norma di legge può spiegare i propri effetti retroattivamente).
In motivazione, la sentenza costituzionale si è premurata di specificare al legislatore che per essere in presenza di una norma interpretativa non è affatto sufficiente che essa contenga le parole “…si interpreta nel senso che…” (corollario del noto aforisma di shakespeariana memoria: “Cosa c’è in un nome? Ciò che chiamiamo rosa, anche con un altro nome conserva sempre il suo profumo”); e ciò soprattutto nel momento in cui detta norma sia stata formulata in barba all’interpretazione maggioritaria e costante.

Gioiscano moderatamente, dunque, i correntisti, poiché la dichiarata incostituzionalità della “Salvabanche 3” riguarda solo la sua retroattività, non già la modifica sulla decorrenza della prescrizione.
Una norma che disciplini la prescrizione nel senso voluto dal Governo (rectius: dalle banche), infatti, non presenterebbe, per ciò solo, alcun profilo di incostituzionalità.
Certo è che, con la graduale diminuzione del contenzioso sull’anatocismo in conseguenza della citata sentenza storica del 1999 (a cui le banche si sono pressoché uniformate in seguito all’emanazione della circolare del CICR nel febbraio 2000) la portata retroattiva appena negata avrebbe portato un respiro di sollievo al ceto bancario…ma tant’è; con gli auguri di Buona Pasqua dalla Corte Costituzionale.

MM

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