Fisco e sviluppoIn Sicilia applichiamo la Costituzione: se la Regione sbaglia… fallisce!

Giuseppe Alberto Falci su Linkiesta ci dice che oggi la Regione Sicilia: 1) ha autorizzazato gli enti locali ad assumere a tempo indeterminato 22mila precari «previo superamento di un concorso pubb...

Giuseppe Alberto Falci su Linkiesta ci dice che oggi la Regione Sicilia: 1) ha autorizzazato gli enti locali ad assumere a tempo indeterminato 22mila precari «previo superamento di un concorso pubblico per titolo ed esami, in deroga al Patto stabilità». 2) dota l’Aran, «l’agenzia per la rappresentanza sindacale della Regione Sicilia», che inizialmente sembrava dovesse essere soppressa, di altri 300mila euro per il suo funzionamento. 3) aumenta gli stipendi per i dirigenti generali della Regione stessa. Insomma, tutto il contrario della disciplina sulle spese di cui abbiamo bisogno, una vergogna immorale e finanziariamente irresponsabile.

Nell’attesa che si riesca ad attuare un vero e serio federalismo fiscale, senza quindi ampolle e passeggiate a Pontida, chiediamo al Presidente Napolitano che venga rispettata da subito la Costituzione dove l’art. 119 prevede – tra le altre cose – che Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni “possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E’ esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.”.

I free rider non sono solo gli evasori fiscali, ma anche chi carica sulla fiscalità generale il proprio consenso elettorale. Sia siciliano, lombardo o pugliese. Basta garanzie implicite dello Stato per gli spendaccioni, chi sbaglia deve fallire! come dice la Costituzione.

Art. 119

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.

Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E’ esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

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