Ogni mille matrimoni in Italia, in media 297 sfociano in una separazione e di questi 181 proseguono con un divorzio (dati forniti dal Sole 24 ore del 16 gennaio 2012).
La famiglia “del Mulino Bianco” pertanto, non è più l’unica via e quelle “destrutturate” oramai sono all’ordine del giorno.
Cosa significa nucleo famigliare destrutturato?
Chiamo così, appropriandomi in realtà di una definizione di famosi famigliaristi, le famiglie scisse e che a loro volto hanno dato origine ad altre, inglobando figli del primo e secondo matrimonio, in un turbinio d’emozioni e legami parentali.
Tutto ciò è complicato certamente, ma non invivibile.
E mentre l’albero genealogico diviene sempre di più simile ad un baobab…le relazioni mutano (a volte addirittura maturando o migliorando).
Così accade – e parlo per esperienza-che un capodanno uno si ritrovi a passarlo con la prima moglie di suo padre, insieme a sua madre e ai suoi fratellastri, dopo aver trascorso la vigilia di Natale con la terza moglie del proprio papà, (vedova del primo marito) e, oramai, amica e confidente.
Non sempre tutto è rosa e fiori, certamente, ma con questa realtà molto simile ai film di Woody Allen occorre convivere ed abituarsi.
Separarsi, infatti, tanto più quando vi sono dei minori di mezzo, non significa più tagliare definitivamente i ponti con l’ex coniuge, ma mutare il rapporto in un’ottica di condivisione per il bene del minore.
L“ex” continua ad essere l’altro genitore dei figli ed è con lui che occorre concertare per il bene dei minori.
Di ciò se ne oramai reso conto anche il legislatore sin dal 2006, quando ha integralmente riscritto gli articoli 155 e 155 bis c.c., improntandoli al principio della tutela del diritto del minore alla bigenitorialità, ossia al diritto dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori anche dopo la separazione.
Dunque, la disciplina in parola, prevede come criterio generale per l’affidamento dei figli: l’affido condiviso, che comporta l’esercizio della potestà genitoriale da parte dei coniugi con partecipazione di entrambi alle decisioni di maggiore importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore.
Viceversa, l’affido esclusivo si pone oggi come ipotesi di carattere eccezionale che può essere adottata soltanto nei casi in cui la regola generale dell’affido condiviso si presenti del tutto inattuabile.
Com’Ë noto, però, con la suddetta riforma, il legislatore ha ritenuto di non dover precisare quali siano le ipotesi (seppur rare) di affido esclusivo, lasciando al Giudice la valutazione del caso per caso.
Alla luce della giurisprudenza costante, si può affermare come ai fini della decisione di affidare il minore esclusivamente ad un genitore debbano sopravvenire circostanze tali da indurre il Giudice a ritenere che l’affido condiviso sia contrario all’interesse del bambino (ex multis Cass. civ., sez. I, 19 giugno 2008, sentenza n. 16593).
Pertanto, si può affermare che il regime ordinario sia l’affidamento condiviso e quello esclusivo sia eccezionale.
Se così è, è anche vero che crescer un bambino in affidamento condiviso significa per i genitori aiutarsi e decidere insieme come crescere, allevare e gestire la propria prole.
Non solo.
Anche l’aspetto patrimoniale gioca un ruolo importante.
Con il provvedimento di separazione dei coniugi, poi omologato (nonché con quello di divorzio), infatti, il Giudice può prevedere:
1) una somma mensile quale contributo al mantenimento dei figli minori o maggiorenni non indipendenti economicamente, a carico del genitore non affidatario;
2)la clausola che assicuri la ripartizione fra gli ex coniugi al 50% delle spese scolastiche, sportive e mediche oltre a quelle straordinarie, da concordare preventivamente e naturalmente attinenti alla prole.
Ed è su quest’ultima locuzione, che gli animi degli ex coniugi maggiormente si infiammano.
È il “concordare preventivamente” che non sempre è chiaro, non sempre è possibile, non sempre viene rispettato.
Eh già, perché il genitore affidatario non può arbitrariamente decidere le spese straordinarie senza averle concertate appunto con l’altro genitore.
Occorre parlarsi e accordarsi e, successivamente documentare il pagamento.
Così facendo, il coniuge affidatario può chiedere il rimborso del 50% delle spese sostenute all’altro genitore e, quest’ultimo potrà utilizzare la documentazione resa per detrazioni fiscali nei termini stabiliti per legge!!
Su questo trend, la Cassazione I Sezione Civile, con sentenza del 27 aprile 2011 n. 9376 non ha riconosciuto il diritto di una donna al rimborso delle spese dentistiche sostenute per il figlio ma non preventivamente concordate con l’ex marito, che per questo, si rifiutava di corrisponderle.
La suprema Corte sul punto è tranchant le decisioni sui figli si prendono sempre in due, anche dopo la separazione, tanto più se nella sentenza di divorzio vi sia la clausola “le spese straordinarie devono essere preventivamente concordate tra gli ex coniugi”.
Infatti, prosegue la Corte, “il tema della preventiva concertazione anche per quanto attiene alla spese straordinarie, appare ispirato a quella regola dell’accordo che caratterizza, come imprescindibile momento dialettico, l’individuazione, da parte di entrambi i genitori, anche dopo il verificarsi del la crisi coniugale, delle decisioni maggiormente corrispondenti alle esigenze del minore, nell’ambito di una funzionalizzazione, rispetto a queste ultime, dell’esercizio della potestà”.
L’acuta valutazione della Cassazione deve essere da monito: la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i coniugi (o ex) ai quali può essere attribuito il potere di assumere autonomamente alcune decisioni, ma solo di minore momento e, fra di esse, non compaiono quelle afferranti istruzione, l’educazione e la salute, né quelle riguardanti le spese sopra analizzate. Pena: la mancata ripartizione al 50% fra gli ex coniugi dei costi stessi.
“In famiglia? Ma comando io tesoro (rivolto al figlio) solo che è la mamma che prende le decisioni!”
Si potrebbe dire che la Cassazione smentisca clamorosamente Woody Allen!
AM
31 Maggio 2012