La Legge n. 3 del 27 gennaio scorso, entrata in vigore il successivo 29 febbraio, colmando una lacuna presente già da molti anni nell’Ordinamento italiano e ponendosi sulla scia degli interventi legislativi volti ad incentivare le soluzioni concordate della crisi d’impresa, introduce una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, indirizzata però ai soggetti che non sono normalmente assoggettabili alle ordinarie procedure concorsuali.
Sino ad ora infatti, tutti gli istituti per la risoluzione concordata della crisi, previsti dalla Legge Fallimentare, dal Piano di Risanamento (art. 67 L.F.), all’Accordo di Ristrutturazione (art. 182 bis L.F.), dall’Esdebitazione (art. 142 ss. L.F.), al Concordato Preventivo (art. 160 ss. L.F.), sono sempre stati rivolti a determinate categorie di imprenditori; il nuovo istituto giuridico, al contrario, persegue il condivisibile obiettivo di consentire, per la prima volta, anche al debitore c.d. “civile” (tra cui rientrano, altresì, le figure del professionista e del consumatore) di “attenuare” il peso della responsabilità patrimoniale sancita dall’art. 2740 del codice civile, il quale, prevedendo che “il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”, in tempi economicamente difficili come quello attuale, rischia di rappresentare una vera e propria “condanna” perpetua per la persona fisica sovraindebitata.
L’art. 6 della L. 3/2012, introduce il concetto di “sovraindebitamento” descrivendolo come “una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni”.
Come si legge, la suddetta definizione, oltre al concetto di “insolvenza” (definitiva incapacità di far fronte alle obbligazioni), comprende nel concetto di sovraindebitamento altresì il rapporto tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile; ciò significa che alla procedura in esame potranno accedere anche coloro che, pur avendo un importante patrimonio immobiliare, dovessero trovarsi in una temporanea situazione di “crisi di liquidità”.
Oltre al requisito “oggettivo” (sovraindebitamento), la Legge prevede anche due requisiti “soggettivi”, ossia la non assoggettabilità del debitore ad alcuna altra procedura concorsuale (art. 7, comma 2, lett. a, Legge 3/2012) e la circostanza che il soggetto richiedente non abbia fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi (art. 7, comma 2, lett. b, L. 3/2012).
Come anche sottolineato dalla Relazione n. III/3/2012 del 21 febbraio, la disciplina del nuovo istituto richiama quella dei piani di risanamento e degli accordi di ristrutturazione, affidando, però, il complesso delle attività di assistenza del debitore, durante tutta la Procedura, alla neonata figura dell’ “Organismo di composizione della crisi”.
Sebbene l’art. 20 della Legge stabilisca che tale ruolo possa essere ricoperto anche dai professionisti di cui all’art. 28 L.F., e sebbene l’art. 15 della stessa Legge prescriva per essi “adeguate garanzie di indipendenza e professionalità”, ciò che lascia perplessi è l’onnipresenza di tale Organismo in ogni passo della procedura, il quale si trova ad operare anche al limite del conflitto di interessi.
Infatti, quest’ultimo, oltre ad essere incaricato della predisposizione del piano di ristrutturazione, dovrà, altresì, verificare la veridicità dei dati in esso contenuti, attestarne la fattibilità, trasmettere al Giudice la relazione sui consensi espressi, partecipare attivamente al giudizio di omologazione e, dulcis in fundo, vigilare sulla sua corretta esecuzione.
Tuttavia, un “argine naturale” ai rischi legati alle attività ora elencate potrebbe essere costituito dal “presidio penale” dettato dall’art. 19 della L. 3/2012; vera novità rispetto alla disciplina delle altre procedure volte all’abbattimento della conflittualità giudiziaria sul debito.
Detto articolo, invero, oltre a sanzionare alcune condotte del soggetto debitore volte all’accesso abusivo all’istituto ed al mancato rispetto del medesimo, punisce severamente altresì l’Organismo di composizione della crisi (nel caso sia costituito solo da un professionista), od un componente dello stesso che renda false attestazioni sul piano o che cagioni danno ai creditori omettendo senza giustificazioni atti imposti dal suo Ufficio.
Alla luce di ciò, viene da chiedersi quale professionista sarà disposto ad accettare una tale mole di lavoro, di responsabilità e, dunque, di rischio.
Nonostante queste osservazioni e nonostante i sicuri problemi operativi che dalla sua applicazione pratica inevitabilmente deriveranno, la Legge 3/2012 rimane comunque un provvedimento legislativo animato da buone intenzioni e che, sebbene perfettibile, sono convinto potrà spiegare effetti positivi sul complessivo sistema economico-giuridico italiano.
M.M.