«Ma con questa riforma la Giustizia resta com’è»

«Ma con questa riforma la Giustizia resta com’è»

Il Consiglio dei ministri ha approvato all’unanimità il disegno di legge costituzionale di riforma della Giustizia proposto dal ministro Alfano. Il premier Silvio Berlusconi ha definito la riforma «epocale». Abbiamo chiesto un giudizio all’ordinario di procedura penale dell’Università di Milano-Bicocca, Oliviero Mazza.

Professore, condivide la definizione?
No. Non mi sembra per niente epocale. E qui sorvolo sull’iter lunghissimo che – visti i numeri in Parlamento – prevederà senz’altro anche il referendum confermativo. Si tratta di una riforma, per così come è delineata, non dirompente. Rimane legata alla nostra tradizione giuridica. Tutto è molto edulcorato rispetto a proclami e aspettative. Di sicuro, non ci porta verso un sistema di tipo anglosassone, come si è detto e letto. E neanche francese.

Lei è un esperto di diritto penale comparato. Può essere più chiaro?
Facciamo il caso dell’azione penale. Resta obbligatoria. Non diventa discrezionale come nel mondo anglosassone. Cosa cambia? Che si introducono dei criteri di priorità dell’azione, stabiliti per legge dal Parlamento. Saranno insomma le Camere a decidere la precedenza dei reati da perseguire. Formalmente, comunque, non c’è discrezionalità.

E di fatto?
Beh, quello che succederebbe è che, essendo il Parlamento a dettare la priorità, si depenalizzerebbero di fatto alcuni reati. È vero che l’obbligatorietà non sarebbe cancellata, ma i reati che restano indietro sarebbero perseguiti solo tardi e, coi tempi della prescrizione, finirebbero per ricadere in un’area di impunibilità tecnica. E poi, è sì vero che il Parlamento è espressione della volontà popolare, ma le scelte su come comporre questo elenco e questo ordine resterebbero molto opinabili. La spinta potrebbe essere, verosimilmente, a dare la precedenza ai reati di strada che creano maggiore allarme sociale (i piccoli furti, ad esempio). Ma siamo sicuri che nel Paese dei casi Cirio, Parmalat, Antonveneta eccetera i reati economici siano da sottovalutare?

Ma almeno con la separazione delle carriere non ci avviciniamo al modello anglossassone?
No. Anche in questo caso la riforma non persegue in realtà una netta separazione ordinamentale. La modifica dell’articolo 104 della Costituzione dice sì che «La legge assicura la separazione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri», ma anche che «L’ufficio del pubblico ministero è organizzato secondo le norme dell’ordinamento giudiziario che ne assicurano l’autonomia e l’indipendenza». Quindi, non si parla di due ordinamenti diversi. I pm restano dei magistrati. Negli Stati Uniti chi rappresenta la pubblica accusa non è un magistrato. È una carica elettiva. E spesso si tratta del primo passo per la carriera politica. In Gran Bretagna, chi lavora per il Crown prosecution service non viene eletto, ma comunque non è un magistrato e risponde all’Attorney General e quindi al ministero della Giustizia. E anche in Francia l’azione penale ha una componente di discrezionalità e la pubblica accusa ha dei legami abbastanza stretti con l’esecutivo. Pur essendo la patria di Montesquieu, padre teorico della divisione dei poteri…
I nostri pm invece non verrebbero espulsi dalla magistratura per diventare dei superpoliziotti. Il guardasigilli non diventerebbe il capo dei pubblici ministeri.
E poi, per finire, già oggi, pur non essendoci separazione delle carriere, c’è quella delle funzioni giudicante e requirente, e la riforma Castelli ha di molto ristretto le possibilità di salto.

Resta il fatto della creazione di due distinti Csm…
Sì, ma non mi pare uno sconvolgimento. Semmai è più incisivo il cambiamento della composizione del consiglio. Adesso i togati prevalgono due terzi contro un terzo sui laici, mentre dopo sarebbero in numero uguale. A onor del vero, però, la portata del cambiamento è molto annacquata dal fatto che oggi il prevalere della logica correntizia tra i togati fa comunque sì che quei due terzi non siano realmente una maggioranza schiacciante.

Mi scusi, ma quindi è una falsa riforma?
Non voglio dir questo. Ma più che una riforma appare un manifesto di quello che vorrebbe farsi. Una lista di desiderata. I nostri princìpi (indipendenza dall’esecutivo, pubblica accusa rappresentata da magistrati, obbligatorietà dell’azione penale…) restano saldi. Il disegno di legge introduce però dei correttivi che, in nuce, rappresentano il grimaldello per futuri stravolgimenti, che guardano a un modello diverso. Un occhio agli Usa il governo lo ha buttato senz’altro. Ma finora vedo un solo punto che potrebbe essere realmente incisivo.

Cioè?
È il rapporto che cambia tra pubblico ministero e polizia giudiziaria. Oggi l’articolo 109 della Costituzione stabilisce che «L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria». Con la riforma l’articolo diventa: «Il giudice e il pubblico ministero dispongono della polizia giudiziaria secondo le modalità stabilite dalla legge». Il rischio è che questo comporti un ulteriore freno all’azione penale. È la polizia giudiziaria ad avere le antenne sul territorio e a portare le notizie di reato. Ma se non fossero più nella disponibilità del pm, i carabinieri tornerebbero a essere unicamente dipendenti del ministero della Difesa, i poliziotti del ministero dell’Interno, i finanzieri del ministero dell’Economia. Insomma, è vero che i pm non sarebbero dipendenti dall’esecutivo, ma la polizia giudiziaria, costretta a seguire ordini gerarchici, sì. I pubblici ministeri rimarrebbero indipendenti, ma, come dire, sarebbero privati di occhi e di mani. La riforma, pur non modificando sostanzialmente lo status quo è il seme di svolte più radicali in futuro. E, più di tutto, introduce elementi di squilibrio nel nostro sistema.

Beh, ma il modello francese o americano mica sono squilibrati…
Appunto, no. Ma, o si va verso la repubblica presidenziale, e allora diventa giustificato che l’esecutivo abbia una sua voce e un ruolo anche centrale nell’azione penale, o, se si rimane una democrazia parlamentare, si creano solo contraddizioni interne. E ce ne sono altre.

Faccia degli esempi…
Gliene faccio due. Il primo è l’elezione diretta dei giudici onorari. È stata una bandiera della Lega. Nessuno sconquasso, ma un’altra disarmonia di sistema. Si eleggerebbero i giudici di pace e quelli destinati a occuparsi di reati bagatellari e non quelli che si occupano di casi maggiori, di reati gravi. Strano, no?
Il secondo è la non appellabilità da parte del pm in caso di assoluzione in primo grado. Mi pare solo una risposta tardiva alla bocciatura da parte della Corte costituzionale della legge Pecorella. Anche qua: perché intervenire su un aspetto tutto sommato marginale, invece di riformare nel complesso l’istituto dell’appello (che a differenza del ricorso per cassazione non è neppure previsto dalla Costituzione e potrebbe essere modificato per via ordinaria)? Quello sì potrebbe avvicinarci allo sbandierato modello anglosassone, dove l’appello (simile al nostro ricorso per cassazione) è del tutto eccezionale e non scontato come qui. Insomma, le modifiche che si sono introdotte sono poco incisive e incoerenti col nostro sistema. E poi c’è un altro punto. Se si deve cercare un modello straniero a cui ispirarsi, se ne scelga uno che funziona bene. Ovviamente nessuno può affermare che il sistema giudiziario americano non sia democratico. Ma io mi sento di dire, da scienziato, da un punto di vista meramente tecnico, che è fallimentare. Lì sì che il giudizio è spesso inquinato da componenti di tipo politico. E l’impianto resta classista e fortemente sproporzionato tra accusa e difesa. 

Vedi anche: I dieci punti della riforma e il testo integrale del disegno di legge sul Post.

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