«Diritto d’autore: approvato schema di regolamento #agcom, 60 giorni per la consultazione». L’AgCom l’ha scritto anche sul suo canale Twitter. Bavaglio, inibizione ai siti internet, libertà della rete: non c’era mai stata tanta attesa rispetto a una decisione di un Authority da parte del mondo del web. E si è risolta con un quasi nulla di fatto, anche se il tempo passa e i due mesi di consultazione saranno i più caldi dell’anno. Questo perché l’AgCom avrebbe dovuto decidere di decidere qualcosa in merito alla tutela del diritto d’autore. Ha optato invece per una riduzione di quello che aveva prospettato in questi giorni, cioè nessuna inibizione dell’accesso ai siti internet, però ha confermato i suoi indirizzi di fondo. Che non esprimono una visione d’avanguardia, quanto un tentativo di tutela dell’esistente. Sopratutto non ha ritenuto di pubblicare subito il testo completo ma solo un comunicato stampa.
Si è dibattuto di altro, ma rimane la chiusura, o take down di quei siti che dovessero subire una contestazione su materiale coperto da copyright ospitato sul proprio sito. Ci saranno 10 giorni per un contraddittorio davanti all’Authority, e 20 giorni (più altri 15 eventuali) per un ordine di rimozione selettiva. Se (e pare di capire solo se) una delle due parti si rivolgerà al giudice, l’Authority farà un passo indietro. «La procedura è alternativa e non sostituiva della via giudiziaria», si legge. La specifica dei soggetti non toccati dalla futura normativa: siti non aventi finalità commerciali o di lucro, l’esercizio del diritto di cronaca, commento, critica o discussione, uso didattico o scientifico, e infine una fumosa «riproduzione parziale, per quantità e qualità, del contenuto rispetto all’opera integrale che non nuoccia alla valorizzazione commerciale della stessa». I siti esteri invece verranno solo avvisati: «Nel caso dei siti esteri non si tratterebbe di un’ordine impartito ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche per i provider ma di un “warning”», si legge sul sito dell’avvocato Fulvio Sarzana.
L’AgCom sceglie la via della consultazione balneare per il suo documento. Nessun ripensamento sui tempi infatti, che vedranno partire il countdown dei 60 giorni di consultazione pubblica dal momento della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Con una maggioranza 7 a favore (un astenuto) e un contario l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni ha licenziato lo «schema di regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica». Il presidente Calabrò ha dichiarato, sempre via comunicato stampa, che dal testo «sono state eliminate ambiguità e possibili criticità fugando così qualsiasi dubbio sulla proporzionalità e sui limiti dei provvedimenti dell’Autorità e sul rapporto tra l’intervento amministrativo e i preminenti poteri dell’Autorità giudiziaria». Il riferimento è alla «Consultazione pubblica su lineamenti di provvedimento concernente l’esercizio delle competenze dell’autorità nell’attività di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica», datata dicembre 2010.
Le indicazioni elaborate in precedenza erano diverse – in alcuni aspetti – dalle attuali. Si leggeva: «L’Autorità, ricevuta la richiesta circostanziata di cui sopra, effettua una breve verifica in contraddittorio con le parti da concludere entro cinque giorni», ora aumentati. E ancora, «Nei contratti relativi ai servizi qui da ultimo indicati, gli utenti andrebbero altresì resi edotti delle conseguenze tecniche cui potrebbero andare incontro in caso di un utilizzo non corretto del servizio (appunto la disabilitazione dell’accesso al sito web su disposizione dell’Autorità)», ora scomparsa.
Lungo l’elenco delle cose non lese dal documento di indirizzo approvato, secondo l’Agcom: l’utente finale, la libertà d’espressione, i tempi del contradditorio. Sopratutto non c’è «alcuna misura di inibizione dell’accesso a siti internet», di cui si era tanto dibattuto nei giorni scorsi. Era l’aspetto che più aveva fatto muovere critiche a un documento che esprime comunque un indirizzo più improntato alla limitazione di comportamenti giudicati scorretti che alla proposizione di stimoli ed eventuali soluzioni. Il testo ha comunque recepito il principio del “fair use”, cioè delle citazioni effettuate a scopo non commerciale, un concetto inedito (in Italia).
Rimangono ancora delle questioni di fondo per cui i mesi di consultazione saranno importanti. Dal responsabilità demandata ai service provider, che eventualmente potrebbero essere coinvolti nella violazione del diritto d’autore alla possibilità che il potere di inibizione venga comunque attribuito all’AgCom dal legislatore. Ad ogni modo le soluzioni possibili ci sono, come scrive Stefano Quintarelli sul suo blog: «I beni digitali devono essere ottenibili e fruibili su ogni dispositivo: per evitare abusi e creazione di monopoli se chi fornisce il contenuto è lo stesso soggetto che gestisce la rete di distribuzione o che produce l’hardware»; e ancora «ogni bene digitale si deve portare dietro la propria licenza d’uso: così si può sapere se è un Creative Commons, o una copia privata di qualcuno o un oggetto venduto da qualcuno o un oggetto nel pubblico dominio». Vedremo quale sarà l’esito della consultazione.