Cosa prescrive il Corano
«E di’ alle credenti di abbassare i loro sguardi ed essere caste e di non mostrare, dei loro ornamenti, se non quello che appare; di lasciar scendere il loro velo fin sul petto e non mostrare i loro ornamenti ad altri che ai loro mariti, ai loro padri, ai padri dei loro mariti, ai loro figli, ai figli dei loro mariti, ai loro fratelli, ai figli dei loro fratelli, ai figli delle loro sorelle, alle loro donne, alle schiave che possiedono, ai servi maschi che non hanno desiderio, ai ragazzi impuberi che non hanno interesse per le parti nascoste delle donne. E non battano i piedi, sì da mostrare gli ornamenti che celano. Tornate pentiti ad Allah tutti quanti, o credenti, affinché possiate prosperare».
(verso 31 della sura XXIV)
Cosa prevede finora la legge italiana
A regolamentare il tema del volto coperto è la legge 152 del 1975 che, all’articolo 5, vieta
«l’uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo».
E aggiunge:
«È in ogni caso vietato l’uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino».
Cosa ha stabilito il Consiglio di Stato nel 2008
Con l’aumento della comunità islamica in Italia molti comuni hanno cercato di vietare l’uso del velo. Dopo un provvedimento in tal senso del Comune di Azzano Decimo (Pordenone), annullato dal prefetto, e dopo il ricorso al Tar e il controricorso, nel 2008 si è espresso il Consiglio di Stato con una sentenza (3076 del 19 giugno 2008) che finora fa giurisprudenza in materia:
«Per il “velo che copre il volto”, o in particolare il burqa, si tratta di un utilizzo generalmente non diretto a evitare il riconoscimento, ma che costituisce attuazione di una tradizione di determinate popolazioni e culture. In questa sede al giudice non spetta dare giudizi di merito sull’utilizzo del velo, né verificare se si tratti di un simbolo culturale, religioso, o di altra natura, né compete estendere la verifica alla spontaneità, o meno, di tale utilizzo. Ciò che rileva sotto il profilo giuridico è che non si è in presenza di un mezzo finalizzato a impedire senza giustificato motivo il riconoscimento». Concludendo: «Il nostro ordinamento consente che una persona indossi il velo per motivi religiosi o culturali; le esigenze di pubblica sicurezza sono soddisfatte dal divieto di utilizzo in occasione di manifestazioni e dall’obbligo per tali persone di sottoporsi all’identificazione e alla rimozione del velo, ove necessario».
Cosa prevede la proposta di legge
Con un voto a maggioranza, ieri, la commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge (testo completo) che prevede il divieto di burqa e niqab (hanno votato sì Pdl, Lega Nord e gli ex Responsabili. No solo dal Pd. Mentre si sono astenuti Fli, Idv e Udc). A settembre il testo dovrebbe andare in Aula. Questi i punti fondamentali:
1. L’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « ART. 5. – 1. È vietato, in luogo pubblico o aperto al pubblico, l’uso di qualunque mezzo che travisi e renda irriconoscibile la persona senza giustificato motivo. 2. Sono in ogni caso giustificati, ai fini del comma 1, l’uso dei mezzi di cui al medesimo comma resi necessari da stati patologici opportunamente certificati, l’uso di caschi protettivi alla guida di veicoli per i quali esso sia obbligatorio o facoltativo ai sensi delle norme vigenti, l’uso di apparati di sicurezza nello svolgimento dei lavori che lo rendono necessario, l’uso di passamontagna o simili in presenza di temperature inferiori a 4 gradi centigradi nonché l’uso di maschere connesso a ricorrenze, tradizioni o usi, con l’osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall’autorità locale di pubblica sicurezza. 3. I segni e gli abiti che, liberamente scelti, manifestino l’appartenenza religiosa devono ritenersi parte integrante degli indumenti abituali. Il loro uso in luogo pubblico o aperto al pubblico è giustificato, ai fini del comma 1, a condizione che la persona mantenga il volto scoperto e riconoscibile. 4. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque contravviene al divieto di cui al presente articolo è punito con l’arresto da tre a sei mesi e con l’ammenda da 300 a 600 euro. Le sanzioni sono raddoppiate se il travisamento è funzionale alla commissione di altri reati. 5. Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l’arresto in flagranza ».
Quali altri Paesi europei vietano il velo integrale?
Belgio (dal 23 luglio scorso, sono previsti 137,50 euro di multa). Francia (dall’11 aprile; 150 euro di multa e un corso obbligatorio di educazione civica. Salatissima la contravvenzione per gli uomini che costringono le donne a indossarlo: dai 30 ai 60mila euro e fino a due anni di reclusione se la ragazza è minorenne). Germania (decide il singolo Lander: sette su 16 lo hanno vietato alle insegnanti in classe).
Per approfondire: