«La Corte costituzionale ha sancito che spetta all’autorità giudiziaria la valutazione del legittimo impedimento sull’accompagnamento coatto di Berlusconi al processo di Napoli». È quanto spiega a Linkiesta Paolino Ardia, avvocato esperto di diritto e procedura penale. Per Ardia, «L’accompagnamento cautelativo, non è un arresto e non può essere assimilato ad esso ai fini della limitazione della libertà personale».
Sul Corriere di oggi, l’ex presidente della Corte Costituzionale, Pier Alberto Capotosti, si chiede se, essendo Berlusconi «non un semplice testimone, ma una parte lesa […] l’accompagnamento coatto sia possibile». Quali sono le sue valutazioni?
I riferimenti normativi sulla questione sono a mio avviso piuttosto chiari, e sono l’art. 133 e il 377 del Codice di procedura penale, che affermano due cose ben precise: la testimonianza, quando richiesta, è un dovere, e, in secondo luogo, che l’accompagnamento coattivo può essere disposto anche nei confronti della persona in grado di riferire circostanze utili alle indagini. L’accompagnamento coatto è un istituto che viene impiegato senza difficoltà nell’ordinamento processuale, e l’unica guarentigia per soggetti istituzionali è quella di cui aveva parlato anche Niccolò Ghedini nei giorni scorsi, ovvero che l’assunzione della testimonianza possa avvenire negli uffici della Presidenza del consiglio per salvaguardare la continuità della funzione istituzionale. I Pm hanno il potere di disporre l’accompagnamento coatto durante le fasi d’indagine, e l’unica deroga possibile è l’adduzione del legittimo impedimento, istituto la cui valutazione, come ha recentemente sancito la Corte costituzionale, spetta, in concreto, all’autorità giudiziaria.
Ma il “legittimo impedimento” vale anche per i testimoni?
Proprio l’articolo 377 del codice di procedura prevede che l’accompagnamento coattivo sia evitabile in presenza di “legittimo impedimento”. Evidentemente la difesa del Premier potrebbe proporre un’interpretazione estensiva della legge, che si riferisce al Presidente del Consiglio come imputato.
Berlusconi è più vittima o più testimone?
Da ciò che si è potuto leggere, ritengo che, secondo l’ipotesi investigativa formulata, Berlusconi sia chiaramente da ritenersi la persona offesa di un’ipotetica estorsione commessa in suo danno da parte di Tarantini e Lavitola. Secondo il procuratore Lepore, Berlusconi è però anche una persona in grado di riferire circostanze utili ai fini delle indagini, ed è su questo versante che la procura potrebbe forzare la mano. Va comunque specificato che l’istituto dell’accompagnamento coattivo non ha un’applicazione frequentissima. Normalmente, sapendo di essere obbligato a testimoniare, il teste compare spontaneamente una volta convocato; qualche esitazione si rileva più di frequente in casi attinenti la criminalità organizzata, in cui si temono ritorsioni sul territorio. La Corte costituzionale demandato all’autorità giudiziaria la valutazione del legittimo impedimento caso per caso. La Procura, quindi, deve dare una valutazione di merito sulla congruità del legittimo impedimento rispetto alle necessità processuali. La valutazione, quindi, anche a margine di un incontro europeo, non è certo di stampo politico ma è un bilanciamento fra esigenze di natura giuridica.
Oggi Libero scrive che, qualora venisse accertata una falsa testimonianza nella deposizione di Berlusconi, scatterebbe la flagranza di reato, caso in cui le guarentigie istituzionali decadono. A livello teorico, è un’ipotesi possibile?
In teoria sì, ma mi sembra un argomento eccessivamente raffinato per giustificare un comportamento di una natura prettamente pragmatica. È effettivamente possibile passare da testimone a indagato per il reato di false informazioni al pubblico ministero, però qui l’ipotesi di reato è l’estorsione, e Berlusconi è la persona offesa. Non mi pare sia stato ipotizzato un profilo di pressioni indebite per condizionare le scelte processuali di Tarantini.
Un’altra questione sulla quale c’è poca chiarezza è il motivo per cui Berlusconi sarà sentito dopo l’interrogatorio di Tarantini e della moglie, nonostante, nella prassi, la parte lesa sia sentita per prima.
Il ruolo che persona offesa gioca dipende anche dai modi di acquisizione della notizia di reato, in questo caso la notizia è stata acquisita d’ufficio da alcune intercettazioni, da cui sarebbe emersa una situazione estorsiva. Normalmente, la persona offesa viene sentita per prima perché è il soggetto stesso che comunica la notizia di reato. In questo caso, invece, la notizia è arrivata da canali indipendenti; il problema, nel caso in questione, è che la presunta vittima parrebbe negare la causale estorsiva di elargizioni in denaro che, sul piano oggettivo, parrebbero essere un fatto storico innegabile. Vale a dire le erogazioni a Tarantini e Lavitola. Il fatto, quindi, che il premier sia sentito per ultimo è la conseguenza della circostanza che una notizia di reato fondata, secondo l’interpretazione degli inquirenti, viene invece smentita dalla persona offesa. L’accompagnamento cautelativo, in ogni caso, non è un arresto e non può essere assimilato ad esso ai fini della limitazione della libertà personale.
È invece possibile un salvacondotto giudiziario in cambio di un passo indietro del premier?
Ormai è un decennio che registriamo normative introdotte in modo più o meno diretto per disinnescare i problemi giudiziari di Berlusconi. L’unico salvacondotto dagli effetti sicuri sarebbe la depenalizzazione del reato, ma credo che nessuno proporrà di depenalizzare il reato di falsa testimonianza.