Condono: comunque vada sarà un insuccesso

Condono: comunque vada sarà un insuccesso

Negli ultimi mesi è stato un rincorrersi continuo di proposte e smentite sulla possibile introduzione di un condono fiscale. Una soluzione che, sotto traccia, sta apparendo e scomparendo con inusitata frequenza nel dibattito dei politici e dei tecnici per soddisfare le esigenze di gettito e di risorse delle finanze statali. La proposta non è nuova ed è stata tradizionalmente giustificata nel nostro Paese, e recentemente invocata da vari esponenti della maggioranza, ora con l’esigenza di colmare deficit di bilancio, ora per reperire risorse per il rilancio dell’economia, ora per consentire all’amministrazione finanziaria il respiro necessario per riorganizzarsi a fronte di possibili riforme del sistema tributario.

Anche le smentite di questi giorni sono formulate diversamente e si fondano su considerazioni etiche, su argomentazioni politiche, ovvero su ragioni di tipo tecnico. Queste ultime vengono ricollegate a vincoli di natura comunitaria senza precisare i reali ostacoli giuridici che potrebbero effettivamente limitare una reintroduzione di un “colpo di spugna” delle violazioni tributarie. Ebbene, tali difficoltà tecnico-giuridiche originano effettivamente da un contenzioso che ha contrapposto la Commissione europea e la Repubblica italiana e che si è concluso con una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea depositata il 17 giugno 2008.

La sentenza della Corte di Giustizia del 2008 e l’illegittimità del condono Iva

Le censure della Commissione europea si erano appuntate sulle due principali forme di condono introdotte nel 2002, ossia la dichiarazione integrativa ed il condono tombale. Con la prima i contribuenti potevano integrare le dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva, sottraendosi ad accertamenti e sanzioni fino ad un limite equivalente al doppio delle imposte oggetto di integrazione. In altre parole, integrando il debito d’imposta di 10, i contribuenti ottenevano una franchigia di 20 in caso di futuri accertamenti.

Con il cosiddetto condono tombale, invece, i contribuenti potevano sottrarsi ad ogni futuro controllo e sanzione versando un importo corrispondente ad una frazione delle imposte dichiarate: in particolare, ai fini Iva, le dichiarazioni divenivano non più accertabili se il contribuente avesse versato una percentuale oscillante tra l’1% e il 2% dell’Iva dovuta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi dichiarati e sull’imposta detratta nel medesimo anno.

La Commissione europea censurava tali misure in quanto le stesse consentivano allo Stato italiano di sottrarsi unilateralmente all’obbligo di assoggettare ad Iva determinate operazioni, introducendo di fatto aree di esenzione non previste dal legislatore comunitario ed escludendo indebitamente dal principale tributo comunitario (l’Iva, per l’appunto) operazioni imponibili ricomprese nel relativo ambito di applicazione. La sentenza della corte del Lussemburgo del 17 luglio 2008, respingendo gli argomenti difensivi della Repubblica italiana, ha accolto le censure della Commissione europea. In particolare, secondo la Corte di Giustizia, con gli articoli 8 e 9 della legge di condono del 2002 l’Italia è venuta meno a precisi obblighi derivanti dalla direttiva istitutiva dell’Iva, la quale non consente agli Stati membri di rinunciare in modo generalizzato e indiscriminato all’accertamento delle operazioni imponibili Iva.

Gli spazi tecnici per un nuovo condono fiscale

Questa sintetica ricostruzione dell’origine e dell’esito del giudizio comunitario mostra quindi che un eventuale condono non potrebbe più contenere forme di definizione dell’Iva assimilabili alla dichiarazione integrativa ed al condono tombale.

Restano però altre forme di condono che dal punto di vista tecnico-comunitario non sono state oggetto di bocciatura e che potrebbero portare un gettito significativo: si tratta del condono per definire le liti fiscali “pendenti” e di quello per la definizione delle cosiddette liti fiscali “potenziali”. Quanto al condono delle liti fiscali pendenti, la Corte di Cassazione italiana, dopo alcune incertezze, lo ha dichiarato assai di recente compatibile con i vincoli comunitari ricordati: tuttavia le rassicurazioni della Corte di Cassazione, per quanto autorevoli, non appaiono dirimenti, oltre per l’instabilità degli arresti della Suprema Corte, anche perché l’ultima parola in materia (trattandosi di questione comunitaria) l’avrebbe la Corte di Giustizia. Quest’ultima ad oggi non risulta essersi mai pronunciata sul punto anche se la questione le è stata già stata sottoposta dalla stessa Cassazione italiana poco più di un anno fa. Il nostro legislatore sembra però assai confidente della legittimità di tale forma di condono perché lo ha recentemente reintrodotto(dl 98/2011 convertito dalla L. 111/2011), per le liti pendenti alla data del 1° maggio 2011, seppur limitatamente alle controversie fiscali aventi valore inferiore a 20.000 euro.

L’altra forma importante di condono non esplicitamente bocciata a livello Ue è quello delle liti fiscali “potenziali”, ossia delle controversie che potrebbero derivare da una verifica fiscale sfociata in un processo verbale di constatazione, non ancora materializzatosi in un atto impositivo dell’Agenzia delle Entrate. Per tale forma di sanatoria manca, a differenza del condono delle liti pendenti, il semaforo verde (comunque non decisivo) della Cassazione. Inoltre le ragioni a favore della sua compatibilità comunitaria sono meno evidenti in quanto non è detto che il contribuente destinatario di un processo verbale della Guardia di Finanza deciderà di contrastare la pretesa fiscale e non di addivenire a più miti consigli pagando integralmente il debito tributario.

Volendo trarre le somme è possibile concludere quanto segue:

1) Sono senz’altro tecnicamente incompatibili con l’ordinamento comunitario il condono tombale e la dichiarazione integrativa ai fini Iva in quanto già bocciati dalla Corte di Giustizia nel 2008;

2) Una riedizione del condono tombale e della dichiarazione integrativa ai fini delle imposte dirette, seppur tecnicamente possibile, sarebbe in pratica poco appealing per l’evasore che, pur sanando una violazione ai fini Irpef, Ires o Irap, attirerebbe l’interesse dell’amministrazione finanziaria per la sua posizione Iva;

3) Il condono per la sanatoria delle liti fiscali pendenti è stato recentemente reintrodotto con il limite del valore dei 20.000 euro. Esso ha avuto il placet della Cassazione per le controversie Iva e sarebbe assai facile eliminare il limite quantitativo attualmente previsto. Tale condono consentirebbe una sanatoria dei contenziosi fiscali pendenti originatisi in gran numero e per importi molto significativi negli ultimi anni. Il gettito potrebbe essere di tutto rispetto (nella precedente edizione furono raggranellati circa 1,5 miliardi di euro) anche se assai inferiore a quello che potrebbe derivare da tombale e integrativa;

4) Il condono per liti fiscali potenziali, rispetto a quello delle liti pendenti, non ha mai avuto il placet della Cassazione e si presta a maggiori obiezioni sulla sua compatibilità comunitaria. Per non rischiare censure di tipo comunitario potrebbe essere ammesso solo per le liti potenziali non riguardanti l’Iva anche se ciò lo renderebbe poco appetibile nei casi (la maggior parte) in cui alla contestazione ai fini delle imposte dirette se ne accompagni anche una ai fini Iva.

Il timore di ritorsioni come possibile causa di un flop del prossimo condono?

Al di là dei limiti tecnici dovuti ai rischi di censure comunitarie e degli escamotage per introdurre forme di condono esenti da tali rischi, vanno segnalati due episodi recenti che potrebbero indurre i possibili fruitori di condoni fiscali a valutare attentamente se avvalersi o meno delle sanatorie. Si tratta del dibattito estivo (per ora abortito) sulla (ri)tassazione dei capitali esteri scudati e della norma (contenuta nella manovra estiva) che ha riaperto i termini per accertare coloro che avevano fruito del condono Iva nel 2002. Entrambi gli episodi hanno creato nei potenziali beneficiari dell’ipotetico futuro condono (quale esso sia) un sentimento di sospetto nei confronti del nostro legislatore che prima tende la mano all’evasore e poi tradisce, o comunque (come l’episodio dello scudo fiscale insegna) valuta se tradire, il “pactum sceleris” volto a rimpinguare le casse dello Stato. Chissà se, al di là delle problematiche tecnico-giuridiche sopra evidenziate, non possa essere anche questa la ragione del possibile flop di un eventuale futuro condono fiscale…

*avvocato tributarista socio dello studio Maisto e Associati, docente di diritto tributario internazionale e comparato all’Università Carlo Cattaneo di Castellanza

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