Oggi Maroni in Senato ha presentato un pacchetto di norme specifiche dopo gli scontri di Roma: estensione dell’arresto in flagranza differita come avviene nelle manifestazioni sportive, provvedimenti di polizia preventiva (sulla scia delle norme introdotte da Blair in Inghilterra), arresto obbligatorio per chi in prossimità di manifestazioni è in possesso di “kit da guerriglia urbana”, aggravanti speciali su reati comuni quando avvengono in piazza, infine obbligo per gli organizzatori a presentare idonee garanzie patrimoniali atte a coprire eventuali danni e aggravanti. Quali garanzie costituzionali potrebbero andare a confliggere con queste norme?
In questi giorni si è parlato di Legge Reale bis. Quali erano allora le priorità per lo Stato? Ha in qualche modo limitato le garanzie sancite dalla Costituzione (art. 21) nei confronti dei cittadini?
Nel 1975 il problema era l’ordine pubblico nelle piazze delle grandi città italiane. Era il periodo del “compromesso storico” (fra comunisti e democristiani) che produsse forti delusioni fra le organizzazioni giovanili di estrema sinistra. Il disagio sociale sfociava in manifestazioni frequenti, poco controllate dalle organizzazioni extraparlamentari già in fase di riflusso e sempre più violente. La cosiddetta legge Reale, emanata nel maggio di quell’anno per fronteggiare simili espressioni del dissenso, contribuì a peggiorare la situazione. Si approfondì la divaricazione fra individuo e autorità, fra cittadino e Stato. Essa non servì a diminuire o prevenire situazioni di pericolo. Viceversa, gli anni successivi, almeno fino al sequestro Moro (1978), furono anni violenti nelle piazze italiane. Fra le disposizioni discutibili (che oggi si vorrebbe reintrodurre) c’era quella che prevedeva una particolare procedura per gli appartenenti alle forze dell’ordine chiamati a rispondere “per fatti compiuti in servizio e relativi all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica”. Sarebbe una scelta pericolosa, forse tranquillizzante per i tutori dell’ordine coinvolti in vicende giudiziarie, ma tale da gettare ombre scure sulle future possibili responsabilità nella gestione dell’ordine pubblico.
Un punto centrale è l’arresto in flagranza differita: oggi è possibile arrestare fino a 48 ore dopo il fatto chi si è reso responsabile di atti di violenza in occasione di eventi sportivi. Lo stesso intervento potrebbe essere concesso per gli scontri di piazza. Quanto pesa la tutela della collettività e quanto la salvaguardia della libertà personale, in questo caso?
Mi pare impressionante questa contiguità con il mondo del tifo calcistico. Nel suo intervento odierno al Senato, il ministro Maroni ha affermato che alcuni dei “distruttori” di sabato scorso provengono da una parte della tifoseria romanista. L’idea di usare contro le manifestazioni politiche i mezzi di contrasto pensati per le manifestazioni sportive mi sembra figlia di questa singolare contaminazione. È – direi – una proposta che sconta un atteggiamento populistico. Non credo vi sia bisogno di estendere quella controversa ipotesi di flagranza virtuale per perseguire penalmente i responsabili di disordini. Il fermo del viterbese ripreso dalle telecamere nell’atto di lanciare l’estintore lo dimostra. Il fatto è che, all’arresto in flagranza, seguirebbe poi necessariamente il processo per direttissima, in una discutibile logica di punizione esemplare.
È possibile l’arresto preventivo e la perquisizione sul posto delle persone?
No, l’arresto preventivo non esiste nel nostro ordinamento, né credo si pensi di introdurlo ora. Semmai si pensa al fermo di pubblica sicurezza, anch’esso previsto a suo tempo da una delle leggi varate negli anni Settanta. La perquisizione (a scopo preventivo) è invece già oggi possibile in base a uno dei pochi articoli della legge Reale (art. 4 l 152/1975) che, secondo la giurisprudenza, è rimasto in vigore.
Chiedere ai cittadini “idonee garanzie patrimoniali atte a coprire eventuali danni” non rappresenta una limitazione della libertà di manifestare? Esistono norme simili adottate in passato?
Mi sembra un’idea folle. Nella stragrande maggioranza dei casi, quelli che scendono in piazza e chi li organizza non sono in grado di fornire alcuna garanzia patrimoniale. Mi sembra – questa sì – una condizione che nega nei fatti il diritto di manifestare liberamente e pacificamente. Proprio la recente manifestazione romana dà una dimostrazione di quanto sarebbe ingiusto far valere una responsabilità oggettiva (sia pur di tipo patrimoniale), a carico di organizzatori che avrebbero invece tutto il diritto ad essere risarciti per il pregiudizio patito dalla loro iniziativa, a causa dei disordini. Non mi risulta che norme simili siano state adottate in passato, né posso dire che vi siano esempi analoghi in altri ordinamenti democratici.
Per approfondire:
La violenza è una sola, ed è sempre un crimine di Peppino Caldarola