Ma che succede se la lettera firmata da Nagel si trova?

Ma che succede se la lettera firmata da Nagel si trova?

Facciamo finta che la lettera d’intenti tra Alberto Nagel e Salvatore Ligresti ci sia. Sia nelle mani di qualcuno. E supponiamo che sia stata controfirmata da entrambi prima che la Consob si esprimesse sull’esenzione dell’Opa da parte di Unipol, la compagnia assicurativa delle Coop che ora controlla l’81% di Premafin, holding che a sua volta detiene la maggioranza delle quote di Fondiaria-Sai. Sì, sappiamo che su richiesta Consob, oggi in una nota, Mediobanca ribadisce ancora una volta «di non aver stipulato alcun accordo con la famiglia Ligresti nell’ambito del Progetto di Integrazione del Gruppo Unipol con il Gruppo Premafin». Niente accordo dunque, secondo Mediobanca.

Torniamo però alla nostra lettera, facciamo finta che esista e che sia dimostrabile che essa costituisse un “accordo”: un patto occulto non comunicato al mercato. Se così fosse, cadrebbe l’esenzione dall’Opa concessa dal regolatore a Unipol? Sì riaprirebbero insomma i giochi nel campo aperto del mercato? 

Una prima risposta si trova nei due documenti, il primo datato 24 maggio, il secondo 20 luglio, con cui la Consob motiva le condizioni alle quali esenta la compagnia guidata da Carlo Cimbri dal lanciare l’offerta sulla totalità delle azioni di Fondiaria-Sai. Nel primo la condizione è che:

«vengano revocati i benefici concessi da UGF a favore di azionisti della stessa Premafin con impegni finalizzati a tenere indenni gli stessi dai rischi di responsabilità sociale assunti in conseguenza delle cariche ricoperte nel gruppo Premafin. Inoltre, questa Commissione si riserva di ritenere non applicabile l’esenzione qualora gli attuali azionisti di riferimento di Premafin esercitino il diritto di recesso in dipendenza della fusione di Premafin in Fonsai».

Nel secondo non si parla di manleva, ma del diritto di recesso. Anche qualora venga esercitato – l’ultimo in ordine di tempo ad affermare «la più ampia riserva» in merito è stato Paolo Ligresti – non è sufficiente di per sè a obbligare Unipol a mettere sul piatto altri capitali. Tuttavia, il regolatore si tutela con la formuletta: «Ogni altro elemento che dovesse emergere sia da atti negoziali che dai comportamenti concreti dei soggetti coinvolti»:

«Con particolare riferimento alle Intese sul Recesso, la circostanza che UGF e Premafin abbiano concordato di non riconoscere il diritto di recesso agli azionisti di riferimento Premafin in sede di Fusione induce ad escludere la sussistenza di “acquisti pattuiti” o di indizi relativi ad intese in contrasto con le finalità della disciplina. Resta salvo che la Consob valuterà ogni altro eventuale elemento che dovesse emergere sia da atti negoziali che dai comportamenti concreti dei soggetti coinvolti al fine di verificare l’effettiva attuazione di tale volontà, e di intraprendere le opportune iniziative di vigilanza».

La nostra ipotetica lettera tra Nagel-Ligresti sarebbe  stata però siglato il 17 maggio, quindi prima che la Consob formalizzasse i suoi paletti sulla maxi fusione, in particolare sui «benefici concessi da UGF a favore di azionisti della stessa Premafin», leggi manleva alla famiglia siciliana, originariamente prevista nell’accordo d’integrazione siglato lo scorso 29 gennaio. Ovvero quei 45 milioni di euro reclamati dall’ingegnere di Paternò in cambio del 30% del valore di Premafin. 

A questo punto la domanda da 500 milioni di euro, cioè l’ammontare del premio di controllo riconosciuto da Unipol ai Ligresti invece che ai piccoli azionisti delle due società, è ovviamente se il papello tra Nagel e Ligresti, qualora risulti vero e firmato dai diretti interessati, è in base a quali norme l’authority potrebbe basarsi per obbligare Unipol, che oggi si è detta «non a conoscenza» del presunto accordo, a rilevare in toto Fondiaria-Sai. 

Per capirlo, alcuni docenti di diritto commerciale contattati da Linkiesta, che hanno preferito l’anonimato, sono concordi nell’affermare che il punto sta nella definizione di “informazione privilegiata”. Che professori e avvocati parlino a condizione di non essere citati è una circostanza che va spiegata – scusandoci con i lettore – col fatto che i consulenti legali in questa operazione sono i principali avvocati d’affari di Milano. I quali hanno gentilmente respinto ogni richiesta di chiarimento avanzata da Linkiesta

I commi 3 e 4 dell’art. 118 del Tuf, il Testo unico della finanza, si definisce il concetto di “informazione privilegiata”, che deve essere «specifica», che deve avere due requisiti. Il primo è di fondamentale importanza, in quanto le condizioni dell’uscita della famiglia Ligresti, e quindi degli azionisti di riferimento, incidono direttamente sul comportamento che terranno nelle sedi competenti (assemblee, cda, ecc.), nei confronti dell’operazione. Infatti:

3. Un’informazione si ritiene di carattere preciso se:
a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell’evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.
4. Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un’informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

L’art. 114 del Tuf, invece, al primo comma sancisce la tempestività con cui le informazioni vanno comunicate agli investitori e al mercato, che rigurardano sia gli emittenti quotati che «i soggetti che li controllano». Premafin alla data del 17 maggio era ancora formalmente sotto controllo dei trust e delle società immobiliari riconducibili alla famiglia, in quanto la dichiarazione di fallimento delle holding immobiliari Imco e Sinergia (al 20% di Premafin) è arrivata il 14 giugno

1. Fermi gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge, gli emittenti quotati e i soggetti che li controllano comunicano al pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate di cui all’articolo 181 che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalità e i termini di comunicazione delle informazioni, ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali, detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite alla società di gestione del mercato con le proprie e può individuare compiti da affidarle per il corretto svolgimento delle funzioni previste dall’articolo 64, comma 1, lettera b) (2).

La legge, però, consente agli amministratori una certa discrezionalità nel divulgare dati price sensitive, come spiega il comma 3 dell’art. 114 del Tuf:

3. I soggetti indicati nel comma 1 possono, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla CONSOB con regolamento, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali e che gli stessi soggetti siano in grado di garantirne la riservatezza. La CONSOB, con regolamento, può stabilire che l’emittente informi senza indugio la stessa autorità della decisione di ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate e può individuare le misure necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato (3).
 

La gabola, quindi ci sarebbe. Ed è prevista anche dall’art. 66-bis del Regolamento emittenti: 

1. In applicazione dell’articolo 114, comma 3, del Testo unico i soggetti ivi indicati possono ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate al fine di non pregiudicare i loro legittimi interessi.
2. Le circostanze rilevanti ai sensi del comma 1 includono quelle in cui la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate può compromettere la realizzazione di un’operazione da parte dell’emittente ovvero può, per ragioni inerenti alla non adeguata definizione degli eventi o delle circostanze, dare luogo a non compiute valutazioni da parte del pubblico.

Tra queste circostanze, ce n’è una che si presta particolarmente al caso in questione. Riguarda la solidità finanziaria, ed era valida nella prima fase delle trattative tra la compagnia delle Coop e quella dei Ligresti:

In particolare, nel caso in cui la solidità finanziaria dell’emittente sia minacciata da un grave e imminente pericolo, anche se non rientrante nell’ambito delle disposizioni applicabili in materia di insolvenza, la comunicazione al pubblico delle informazioni può essere rinviata per un periodo limitato di tempo, qualora essa rischi di compromettere gravemente gli interessi degli azionisti esistenti o potenziali, in quanto pregiudicherebbe la conclusione delle trattative miranti ad assicurare il risanamento finanziario a lungo termine dell’emittente;

L’esenzione dall’Opa, infatti, è stata concessa in quanto si tratta di un salvataggio, come detto a condizione che tutti gli azionisti fossero messi sullo stesso piano, a prescindere dalla loro rilevanza. Se Mediobanca, insieme creditore e coordinatore dell’aumento di capitale, si è impegnata nel riconoscere un premio agli ex azionisti di controllo, è lapalissiano che i Ligresti non sono sullo stesso piano del piccolo risparmiatore che si è fidato di loro investendo in Fondiaria-Sai. 

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