Care vecchie indennità di disoccupazione e mobilità, addio. Dal primo gennaio 2013 con la riforma del lavoro del ministro Fornero si parlerà solo di Aspi, Assicurazione sociale per l’impiego. Finora, per combattere la disoccupazione esistevano tre tipi di ammortizzatori sociali: cassa integrazione, indennità di disoccupazione e di mobilità. In base al sistema in vigore fino al 31 dicembre 2012, la cassa integrazione era riservata solo ad alcuni settori, industria in testa. Escluso il terziario, ma anche il trasporto aereo. Per gli altri comparti, esisteva la cosiddetta cassa in deroga. La durata prevista era di un anno per la cassa integrazione ordinaria, più uno di straordinaria (che poteva essere prorogata fino a tre anni). Con la legge numero 3 del giugno 2012, la cassa integrazione straordinaria viene estesa anche ad altri settori, come le agenzie di viaggio e le imprese di trasporto aereo, mentre i casi di applicazione verranno ristretti. Disoccupazione e mobilità saranno invece sostituite dall’Aspi, che si applicherà anche ai lavoratori atipici finora non coperti da alcuna indennità. In base alla relazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato, verranno spesi circa 2 miliardi di euro in più per la copertura dell’Aspi rispetto ai vecchi ammortizzatori sociali.
CHI PUÒ USUFRUIRE DELL’ASPI. L’assicurazione viene riconosciuta ai lavoratori che hanno perso «involontariamente» il lavoro e che abbiano almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente all’inizio del periodo di disoccupazione. Sono esclusi i lavoratori che abbiano cessato il rapporto di lavoro per dimissioni o risoluzione consensuale. L’indennità spetta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro. L’assicurazione si estende anche gli apprendisti e ai soci lavoratori di cooperativa con un contratto di lavoro subordinato.
UTILIZZARE L’ASPI PER FARE IMPRESA. Novità assoluta: in via sperimentale, per il 2013, 2014 e 2015, il lavoratore potrà trasformare l’Aspi in liquidazione per poter avviare un’impresa propria, intraprendere un’attività di lavoro autonomo o per associarsi in cooperativa. Questa possibilità è riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno dei tre anni.
IMPORTO. La vecchia indennità di disoccupazione dava diritto al 60 per cento della retribuzione lorda mensile per i primi 6 mesi, al 50 per cento per il settimo e l’ottavo mese e al 40 per cento per i mesi successivi. L’ammontare dell’Aspi, invece, si misura in base alla retribuzione imponibile degli ultimi due anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33. Mese per mese, l’indennità è pari al 75 per cento per retribuzioni fino a 1.180 euro. Per stipendi superiori a 1.180 euro, invece, l’importo è pari al 75% di 1.180 euro più il 25% del differenziale tra lo stipendio mensile e i 1.180 euro presi come punto di riferimento. Facciamo un esempio: se lo stipendio è di 1.300 euro, l’Aspi ammonterà a 927 euro (per tredici mensilità).
Dopo i primi sei mesi, l’indennità verrà ridotta del 15 per cento. Passati dodici mesi, verrà decurtata ancora del 15%.
DURATA. Oggi l’indennità di disoccupazione dura otto mesi per chi ha meno di 50 anni e 12 mesi per chi ha più di 55 anni. Per i lavoratori con meno di 55 anni, la durata massima della nuova Aspi è invece di 12 mesi. Per gli over 55, l’indennità verrà corrisposta per un periodo massimo di 18 mesi. Ma solo a partire dal 2016. Fino ad allora, sarà in vigore un regime transitorio. Nell’anno appena iniziato, per i lavoratori fino a 50 anni l’Aspi durerà 8 mesi, dai 50 in su si estenderà già a 12 mesi.
PROCEDURA PER CHIEDERE L’ASPI. I lavoratori devono presentare domanda telematica all’Inps entro sessanta giorni dopo l’ottavo giorno successivo al licenziamento.
MINI-ASPI. La vecchia indennità aveva una serie di requisiti che escludevano di fatto alcuni lavoratori atipici, come lavoratori part-time, apprendisti, lavoratori in somministrazione. L’Aspi prevede invece anche una mini-Aspi di valore uguale all’Aspi, ma che viene erogata per un massimo di sei mesi. Dal primo gennaio per i lavoratori che non raggiungono 52 settimane di contribuzione negli ultimi due anni ma che possono far valere almeno 13 settimane di contribuzione di attività lavorativa (tre mesi) negli ultimi dodici mesi, è previsto lo stesso importo dell’indennità Aspi. Non è richiesto un requisito assicurativo, il che amplia la platea di quanti hanno accesso all’indennità. Ad esempio, un giovane lavoratore a cui scade un contratto di un anno, finora non aveva diritto a nessun ammortizzatore sociale. Oggi, invece, godrà dell’Aspi per sei mesi.
All’articolo 35 la riforma prevede anche una indennità una tantum per i Co.Co.Co disoccupati che abbiano lavorato «in regime di monocommittenza», con un reddito lordo non superiore ai 20 mila euro, due mesi di disoccupazione ininterrotta nell’anno precedente e quattro mensilità di iscrizione alla Gestione separata dell’Inps. In questo caso, l’indennità è pari al 5% del minimale annuo di reddito, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione. La somma viene liquidata in un’unica soluzione se inferiore a 1.000 euro.
INDENNITÀ DI MOBILITÀ. Oggi la durata dell’indennità di mobilità varia in base all’età e al territorio. I 12 mesi vengono elevati a 24 per chi ha da 40 a 50 anni, e a 36 mesi per gli over 50. I numeri cambiano per le aziende del Sud, con periodi di 24, 36 e 48 mesi, in relazione all’età dei lavoratori. Dal 2017 anche la mobilità verrà sostituita dall’Aspi con una durata di 12 mesi, che aumenta fino a 18 per gli over 55. Fino ad allora, sarà in vigore un regime transitorio che prevede, ad esempio, un picco di 36 mesi nel 2014 per i lavoratori del Nord da 50 anni in su.
ANCHE IL DATORE DI LAVORO DEVE PAGARE L’ASPI. In tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, dal primo gennaio 2013 il datore di lavoro deve contribuire con una somma pari al cinquanta per cento del trattamento mensile iniziale dell’Aspi per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Il contributo, pari all’1,31 per cento della retribuzione imponibile, è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato. Dal primo gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo, il contributo è moltiplicato per tre volte.
DECADENZA. Si decade dalla fruizione delle indennità in caso di perdita dello stato di disoccupazione; inizio di una attività in forma autonoma; raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; acquisizione del diritto a pensione o assegno ordinario di invalidità. La cessazione del sussidio è prevista anche se il lavoratore rifiuta un impiego con una retribuzione superiore almeno al 20% rispetto all’indennità che percepisce. È prevista la sospensione d’ufficio dell’Aspi – fino a un massimo di sei mesi – e la sua eventuale riduzione in caso di lavoro autonomo.
CASSA INTEGRAZIONE. La cassa integrazione ordinaria attuale si applica per eventi transitori non imputabili all’imprenditore o agli operai, come una crisi di mercato. Quella straordinaria invece viene disposta in caso di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale, crisi aziendali, fallimenti e liquidazioni coatte. Per via della crisi, la legge numero 2 del 2009 aveva ampliato l’applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria e dell’indennità di mobilità. Restavano comunque esclusi diversi settori, oltre che apprendisti e collaboratori occasionali.
Con l’introduzione dell’Aspi, non viene modificata la cassa integrazione ordinaria, ma solo quella straordinaria. Dal primo gennaio, le disposizioni della cassa straordinaria previste dalla legge numero 223 del 1991 sono estese anche alle attività commerciali e agenzie di viaggio con più di cinquanta dipendenti, alle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, alle imprese del trasporto aereo e del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti. La cassa straordinaria, poi, verrà soppressa per casi di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione straordinaria e per le aziende sottoposte a sequestro o confisca (casi previsti dall’articolo 3 della legge 223 del 1991).
Per assicurare l’integrazione salariale anche ai lavoratori dei comparti non coperti dalla cassa integrazione, la riforma prevede che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale devono stipulare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, accordi collettivi e contratti collettivi (anche intersettoriali) per costituire fondi di solidarietà bilaterali. Per i settori, tipologie di datori di lavoro e aziende con più di 15 dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stipulati, entro il 31 marzo 2013, accordi collettivi volti all’attivazione di un fondo di solidarietà, è istituito un fondo di solidarietà residuale, cui contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati.
LAVORATORI ANZIANI E DONNE. Nei casi di eccedenza di personale, gli accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale possono prevedere che, per incentivare l’esodo dei lavoratori più anziani, il datore di lavoro si impegni a erogare ai lavoratori uno stipendio pari alla pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, e a versare all’Inps i contributi fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento. Per i datori di lavoro che invece assumeranno donne o lavoratori over 50 disoccupati da oltre dodici mesi, è prevista la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico dei datori di lavoro.