700 milioni per cassa in deroga, 15 per l’occupazione

Il paradosso della legge di stabilità

Editoriale telegrafico pubblicato su www.pietroichino.it

La regola originaria enunciata dal Presidente del Consiglio era: «Ogni euro risparmiato con la spending review deve andare ad alimentare il fondo per la riduzione del cuneo fiscale e contributivo sulle buste-paga…». Poi la legge di stabilità ci ha aggiunto l’eccezione: «… salve le spese necessarie per inderogabili esigenze di equità sociale». Tradotta in italiano, l’eccezione posta dalla legge di stabilità recita così: «… salvo quanto necessario per rifinanziare la Cassa integrazione in deroga». Ovvero (poiché la Cig in deroga è un pozzo senza fondo, e più essa dura più durano i periodi di disoccupazione di chi la percepisce): «Non possiamo creare le condizioni per far aumentare la domanda di lavoro, riducendo il cuneo fiscale e contributivo, perché dobbiamo continuare a dare la Cig in deroga alle persone che hanno perso il posto, anche se in questo modo le facciamo rimanere più a lungo disoccupate».

Uscire da questo circolo vizioso senza lasciare i disoccupati privi di sostegno si può: lo strumento è il contratto di ricollocazione*. Senonché per questa voce la legge di stabilità stanzia 15 milioni; per la Cig in deroga ne stanzia 700.

*CHE COS’È IL CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE

IN CHE COSA CONSISTE
È uno strumento, modellato sulle migliori esperienze nord-europee, mirato a collegare strettamente tra loro le politiche passive del lavoro (sostegno del reddito ai disoccupati) con le politiche attive (inserimento nel tessuto produttivo)

COME FUNZIONA
Il Centro per l’Impiego individua il grado diemployability (cioè collocabilità) della persona che non trova da sola un’occupazione e la informa compiutamente sui contenuti del contratto.

La persona può scegliere l’agenzia di outplacement di cui avvalersi, tra quelle accreditate dalla Regione, che verrà retribuita con il voucher regionale proporzionato alla difficoltà di reinserimento nel tessuto produttivo

Il voucher è pagabile solo a seguito del successful placing, cioè quando la persona interessata abbia ottenuto un lavoro che sia durato almeno sei mesi.

Il contratto di ricollocazione sancisce gli obblighi della persona e attribuisce al tutor (il job advisor designato dall’agenzia) un potere di controllo …

… e di denuncia dell’eventuale rifiuto ingiustificato di un lavoro (o dell’attività necessaria per trovarlo) da parte della persona interessata, con conseguente riduzione o interruzione del trattamento di disoccupazione

In caso di dissenso tra tutor e lavoratore, decide un arbitro scelto di comune accordo dai sindacati maggiormente rappresentativi e l’associazione delle agenzie dioutplacement accreditate

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