Il dibattito su come modificare il decreto Poletti è molto acceso, ma se è giusto lavorare di cesello per migliorarlo, è bene evitare di incorrere in due errori che rischiano di compromettere anche la legge delega che deve seguire.
Il primo errore da non fare è considerare in contraddizione il decreto legge che liberalizza l’apprendistato e il contratto a termine con il disegno di legge delega che stabilisce l’intenzione di introdurre un contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Il decreto è improntato all’urgenza di vedere qualche assunzione in più nel breve termine e la liberalizzazione dei contratti temporanei è il modo più semplice ed immediato per aumentarle. Dire che a meno che non si abolisca questo decreto non ci sarà nessun contratto a tutele crescenti è sbagliato: significa darla vinta a chi vuole approvare il decreto che liberalizza il contratto a termine e fermarsi lì. La convinzione di chi vuole fermarsi al decreto è che i provvedimenti che contano si fanno nei primi 100 giorni del governo perché poi la tendenza è quella di impaludarsi, con il rischio che la legge delega non veda mai la luce, ergo: ottenuti i contratti a termine addio contratto a tutele crescenti.
È proprio questo il secondo grande errore da non compiere: è importante non fermarsi alla liberalizzazione del contratto a termine rinunciando a lavorare seriamente a un accordo di semplificazione del contratto a tempo indeterminato, che resta nel lungo periodo l’obiettivo del governo. L’accordo deve prevedere i dettagli su almeno tre dimensioni: quanti anni di sospensione dell’articolo 18 si hanno all’inizio del contratto, se il contratto vale per tutti o solo per i giovani, quali tipi di contratto a tempo determinato vanno ridimensionati per far posto al contratto unico.
La mancanza di accordo su questi dettagli ha impedito ad oggi fattivamente di mettere il contratto unico nel decreto invece che nella legge delega. Se un accordo si troverà, anche il contratto unico uscirà dalla palude della legge delega e prenderà una sua forma, magari non perfetta come vogliono i suoi proponenti.
La prima cosa da fare è quindi concentrarsi sulla delega, limitandosi ora a limare i contenuti del decreto. La liberalizzazione del termine sembra essere eccessiva, per esempio nel numero di rinnovi. Sull’apprendistato invece il decreto dice cose giuste, in particolare quando toglie l’obbligatorietà della formazione pubblica regionale. I vari tentativi di semplificazione del contratto di apprendistato non hanno funzionato anche perché la formazione pubblica è ritenuta, dalla maggior parte delle imprese, una difficoltà burocratica insormontabile e comunque non efficace. Molto meglio quindi semplificarla brutalmente e renderla facoltativa, rendendola così una opportunità per le imprese anziché un vincolo.
Oggi vediamo che regioni, associazioni datoriali e sindacati chiedono di aggiustare il decreto ripristinando la formazione pubblica obbligatoria. Una delle argomentazioni è che, senza formazione, l’apprendistato violerebbe le regole comunitarie esponendoci a pesanti multe europee, come quelle che colpirono i contratti di formazione lavoro anni fa.
Quest’argomento è infondato: la Comunità europea ci condannò perché gli sgravi sui contratti di formazione lavoro erano differenziati per regione e per categorie, questo carattere “selettivo” necessariamente li qualificava come aiuti di Stato in violazione delle regole sugli aiuti regionali (v. Corte di giustizia, sent. 7.3.2002, C 310/99, Italia c. Commissione). La verità è che regioni, sindacati e associazioni datoriali non vogliono perdere la fetta che riguarda la formazione obbligatoria dei contratti di apprendistato. Ma il contratto di apprendistato è fatto per dare lavoro ai giovani, non ai formatori.