Medici, malati, infermieri, cittadini e personalità del mondo della scienza, della cultura, del giornalismo e dello spettacolo, tra cui Mara Maionchi, Maurizio Costanzo, Roberto Saviano, Rocco Papaleo, Umberto Veronesi e Mina Welby. Tutti uniti in un videoappello, ciascuno pronunciando una frase, perché l’eutanasia diventi legale anche in Italia. Settanta persone in 200 secondi chiedono che venga discussa in Parlamento la proposta di legge di iniziativa popolare per la liceità dell’eutanasia e il testamento biologico depositata dall’Associazione Luca Coscioni nel settembre 2013 e mai calendarizzata nelle commissioni competenti. È passato un anno e nei Palazzi di Roma non se ne è parlato neanche per cinque minuti, nonostante anche il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano lo abbia richiesto più volte.
Ottantamila persone hanno già sottoscritto la proposta di legge nei Comuni, nei banchetti e sul sito www.eutanasialegale.it. «È la prima volta che un gruppo così ampio di malati, personalità, medici, infermieri si uniscono per dare voce e volto a una grande questione sociale: la libertà di scegliere come morire», dice Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni e promotore della campagna Eutanasia Legale. «Chiamando in causa i parlamentari e l’inerzia delle istituzioni, i protagonisti del video indicano la speranza in un’altra politica, capace di occuparsi di vita e libertà più che di affari e potere». «Si tratta solo di riconoscere un diritto umano, il diritto a morire», si dice nel video. «Parrebbe semplice, no? Ed è semplice. Basta cominciare a discuterne».
Ecco il video
Il testo della proposta di legge di iniziativa popolare
I sottoscritti cittadini italiani promuovono la seguente legge di iniziativa popolare aisensi dell’art. 71 comma 2 della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n.352 e successive modificazioni.
Articolo 1
Ogni cittadino può rifiutare l’inizio o la prosecuzione di trattamenti sanitari, nonché ogni tipo di trattamento di sostegno vitale e/o terapia nutrizionale. Il personale medico e sanitario è tenuto a rispettare la volontà del paziente ove essa:
1) provenga da soggetto maggiorenne;
2) provenga da un soggetto che non si trova in condizioni, anche temporanee, di incapacità di intendere e di volere, salvo quanto previsto dal successivo articolo 3;
3) sia manifestata inequivocabilmente dall’interessato o, in caso di incapacità sopravvenuta, anche temporanea dello stesso, da persona precedentemente nominata, con atto scritto con firma autenticata dall’ufficiale di anagrafe del comune di residenza o domicilio, “fiduciario per la manifestazione delle volontà di cura”.
Articolo 2
Il personale medico e sanitario che non rispetti la volontà manifestata dai soggetti e nei modi indicati nell’articolo precedente è tenuto, in aggiunta ad ogni altra conseguenza penale o civile ravvisabile nei fatti, al risarcimento del danno, morale e materiale, provocato dal suo comportamento.
Articolo 3
Le disposizioni degli articoli 575, 579, 580 e 593 del codice penale non si applicano al medico ed al personale sanitario che abbiano praticato trattamenti eutanasici, provocando la morte del paziente, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
1) la richiesta provenga dal paziente, sia attuale e sia inequivocabilmente accertata;
2) il paziente sia maggiorenne;
3) il paziente non si trovi in stato, neppure temporaneo, di incapacità di intendere e di volere, salvo quanto previsto dal successivo articolo 4;
4) i parenti entro il secondo grado e il coniuge con il consenso del paziente siano stati informati della richiesta e, con il consenso del paziente, abbiano avuto modo di colloquiare con lo stesso;
5) la richiesta sia motivata dal fatto che il paziente è affetto da una malattia produttiva di gravi sofferenze, inguaribile o con prognosi infausta inferiore a diciotto mesi;
6) il paziente sia stato congruamente ed adeguatamente informato delle sue condizioni e di tutte le possibili alternative terapeutiche e prevedibili sviluppi clinici ed abbia discusso di ciò con il medico;
7) il trattamento eutanasico rispetti la dignità del paziente e non provochi allo stesso sofferenze fisiche. Il rispetto delle condizioni predette deve essere attestato dal medico per iscritto e confermato dal responsabile della struttura sanitaria ove sarà praticato il trattamento eutanasico .
Articolo 4
Ogni persona può stilare un atto scritto, con firma autenticata dall’ufficiale di anagrafe del comune di residenza o domicilio, con il quale chiede l’applicazione dell’eutanasia per il caso in cui egli successivamente venga a trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 3, comma 5 e sia incapace di intendere e volere o manifestare la propria volontà, nominando contemporaneamente, nel modo indicato dall’art. 1, un fiduciario, perché confermi la richiesta, ricorrendone le condizioni.
La richiesta di applicazione dell’eutanasia deve essere chiara ed inequivoca e non può essere soggetta a condizioni. Essa deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, da un’autodichiarazione, con la quale il richiedente attesti di essersi adeguatamente documentato in ordine ai profili sanitari, etici ed umani ad essa relativi.
Altrettanto chiara ed inequivoca, nonché espressa per iscritto, deve essere la conferma del fiduciario.
Ove tali condizioni, unitamente al disposto di cui al precedente art. 3, comma 7 siano rispettate, non si applicano al medico ed al personale sanitario che abbiano attuato tecniche di eutanasia, provocando la morte le paziente, le disposizioni degli articoli 575, 579, 580 e 593.