Dal 29 gennaio alle ore 15 iniziano le votazioni del Parlamento riunito in seduta comune per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica dopo le dimissioni di Giorgio Napolitano. Le regole da rispettare e gli articoli di approfondimento
Chi può essere eletto Capo dello Stato
In base alla Costituzione della Repubblica italiana può essere eletto Presidente della Repubblica qualsiasi cittadino italiano che abbia compiuto i cinquant’anni e goda dei diritti civili e politici. Sono in tutto otto su 138 (dall’articolo 83 al 91) gli articoli della Carta dedicato al Capo dello Stato.
Il corpo elettorale
Ad eleggere il Presidente della Repubblica è il Parlamento riunito in seduta comune, dunque con tutti i senatori e i deputati riuniti alla Camera. Il primo atto è la convocazione dei comizi elettorali da parte del presidente della Camera. A integrare il corpo elettorale, costituito dai parlamentari più i senatori a vita, la Costituzione prevede la presenza, tra i grandi elettori, di tre delegati per ogni regione italiana, tranne la Valle d’Aosta che ne designa uno solo. Attualmente, dunque, ci sarà una platea di 1009 votanti: 951 parlamentari (630 deputati e 321 senatori), 58 delegati regionali.
Le maggioranze richieste
È necessaria la maggioranza di due terzi (671 voti) dei componenti dell’assemblea nei primi tre scrutini e la maggioranza assoluta degli stessi (504 voti) dal quarto in poi.
Elezione a scrutinio segreto
L’elezione del capo dello Stato avviene a scrutinio segreto all’interno dell’aula della Camera dei deputati eletta a seggio unico. Nella cabina elettorale, un palchetto oscurato posto sotto la presidenza, i grandi elettori scrivono la loro preferenza (nome e cognome, oppure solo il cognome, scheda bianca o scheda nulla) che poi depositano nell’urna. Per consuetudine votano prima i senatori, poi i deputati, infine i delegati regionali.
La durata del mandato
Il mandato presidenziale dura sette anni. La carica è volutamente sfalsata rispetto alla durata ordinaria delle Camere (cinque anni), rendendo impossibile che le stesse Camere possano rieleggere due volte lo stesso presidente. Anche se ciò non impedisce la rielezione di un capo dello Stato ma che non è vietato dalla Costituzione e che infatti è accaduto nel 2013 con Giorgio Napolitano. Il Presidente della Repubblica entra in carica al momento del giuramento di fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione, giuramento che avviene con un messaggio davanti alle Camere riunite in seduta comune.
Incompatibilità
L’ufficio di Capo dello Stato è incompatibile con qualsiasi altra carica, pubblica o privata. Durante il mandato non si possono svolgere attività professionale. Il mandato presidenziale non può essere sospeso: in caso di prolungata assenza dalla sede per viaggio all’estero o impedimento fisico, la supplenza dell’incarico è affidata al presidente del Senato, che è un presidente “supplente”, non un suo “vice”. Cause di interruzione definitiva del mandato sono le dimissioni volontarie, la morte, malattia permanente, la destituzione per alto tradimento e attentato alla Costituzione.