ArmiIl sindacato di polizia contro Salvini: “Ecco la legittima difesa: un privato può sparare, un poliziotto no”

Se uccidi un ladro in casa, magari disarmato, ma sei travolto da un grave turbamento, quasi sicuramente il procedimento penale a tuo carico verrà archiviato. Ma se la stessa cosa accade mentre stai indossando una divisa, allora sarai sicuramente punito

Se uccidi un ladro in casa, magari disarmato, ma sei travolto da un grave turbamento, quasi sicuramente il procedimento penale a tuo carico verrà archiviato. Se la stessa cosa accade mentre stai indossando una divisa e mentre svolgi il tuo lavoro, allora la storia cambia: quasi sicuramente sarai punito. È questa, in sintesi, la provocazione avanzata del sindacato di polizia, il Silp Cgil, che prende spunto dalle contraddizioni generate dalla nuova legge sulla legittima difesa per contestare la norma e il ministro dell’Interno Matteo Salvini. «Ancora una volta chi veste una divisa è stato penalizzato», dice il segretario generale del sindacato Daniele Tissone. «E non ci riferiamo certo a coloro che, spesso, la indossano impropriamente».

Il problema sta tutto in tre articoli del codice penale, due dei quali modificati dalla nuova legge fortemente voluta da Salvini. Il primo è il numero 52, che stando alle modifiche rende possibile utilizzare «un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo» per la difesa legittima della «propria o altrui incolumità» o dei «beni propri o altrui», con la sicurezza che sarà sempre ritenuto sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l’offesa. Mentre è rimasto invariato l’articolo 53, relativo all’uso legittimo delle armi e, quindi, ai casi in cui a sparare sono membri delle forze dell’ordine. Un articolo che «presenta dei profili di rischio per eccesso colposo, a carico del poliziotto, inesistenti nella legittima difesa, sia in ambito penale che civile, senza entrare nella vexata quaestio della tutela legale e di eventuali profili disciplinari», spiega Tissone.

Dopo la modifica dell’articolo 52 del codice penale, «si è generata un’asimmetria con le altre cause di giustificazione, in particolare con l’articolo 53», continua. «Infatti, per la legittima difesa vi sono ora delle condizioni presuntive, specialmente nel quarto comma, che escludono l’obbligo di essere costretti dalla necessità e dalla sussistenza del rapporto di proporzionalità, mentre per l’uso legittimo delle armi – quello che ci riguarda – è richiesto di essere costretti dalla necessità». L’articolo 53 prevede infatti la non punibilità del pubblico ufficiale che utilizza le armi «quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’autorità o di impedire la consumazione dei delitti di strage, naufragio, sommersione, disastro aviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona». Insomma, si deve correre un rischio e deve essere provato.

L’articolo 55 del codice penale, modificato dalla nuova legge, disciplina l’eccesso colposo di difesa e introduce una scriminante speciale che esclude sempre la responsabilità, ma non per i membri delle forze dell’ordine

Ma a provocare la reazione del sindacato di Polizia è l’articolo 55 del codice penale, anch’esso modificato dalla nuova legge, che disciplina l’eccesso colposo di difesa. E introduce una scriminante speciale che esclude sempre la responsabilità, ma non per i membri delle forze dell’ordine: la punibilità non viene contemplata se chi ha commesso il fatto «per la salvaguardia della propria o altrui incolumità» ha agito «in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto». Una scriminante che ricorre anche a livello civile, con le modifiche introdotte nell’articolo 2044, che escludono il risarcimento del danno e il sostegno delle spese di giustizia con fondi pubblici. E le forze dell’ordine? Per loro, denuncia il sindacato, sarà molto più facile andare incontro all’eccesso colposo di legittima difesa e all’azione risarcitoria.

Insomma, una legge «miope», denuncia Tissone, secondo cui il rischio è soltanto la diffusione delle armi. «Nel 2017 abbiamo avuto 71 suicidi e omicidi legati ad armi legalmente detenute», ha sottolineato, «17 incidenti mortali di caccia e solo due morti per rapina. Mi chiedo se non sia un errore culturale e una miopia politica che condurrà a maggiori incidenti e problemi per i cittadini. Non riusciamo a comprendere perché ci sia la necessità di modificare per la terza volta, dopo il 2006 e il 2017, una norma che in Europa ha i più bassi limiti di punibilità. Tra l’altro siamo già il Paese più permissivo nei casi di eccesso di legittima difesa e nella stragrande maggioranza dei casi gli imputati sono stati assolti». Con una maggiore diffusione delle armi da fuoco, il rischio è che «i livelli di violenza siano più alti. I ladri si attrezzano, perché sanno che possono entrare in una casa in cui ci sono delle armi e leggi che permettono di usarle in maniera più facilitata».

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