Il mondo dell’imprenditoria e, più in generale, le forze socio economiche del Paese che alimentano l’offerta dei beni e servizi necessitano sicuramente di un sostegno immediato, almeno per il ripianamento dei debiti e delle spese accumulate durante il lockdown, in totale assenza di fatturato. Si è determinata una situazione non più sostenibile per le tutte le nostre imprese, micro, piccole, medie e grandi. Lo Stato deve senz’altro far fronte rapidamente a tale situazione.
In tutti i Paesi europei la risposta è arrivata mediante un sistema di garanzie statali ad altissime percentuali di copertura su finanziamenti bancari (fino al 90% dell’importo finanziato in base alle dimensioni e al fatturato dell’impresa).
Solo la Germania, nei giorni scorsi, ha introdotto un sistema di garanzie statali al 100% concesse tramite la banca pubblica KfW su finanziamenti fino a 500 o 800 mila euro (in base al fatturato del beneficiario) in cui la valutazione del merito di credito – aspetto fondamentale delle misure in esame – resta ferma, seppur con riferimento al solo profilo economico-finanziario dell’impresa e non guarda invece alle prospettive future dell’azienda (così detta “valutazione andamentale”).
Anche al fine di compensare la rischiosità di tali finanziamenti è stato altresì previsto un tasso di interesse al 3% (oltre al costo della garanzia in sé). Questo nuovo intervento va ad aggiungersi al primo programma di aiuti per le PMI, sempre erogati da KfW, attraverso il sistema bancario pubblico e privato, avviato nelle scorse settimane che ha già dato l’avvio a circa 12 miliardi di euro di richieste.
Tale programma prevede la concessione di una garanzia dello Stato all’80% o al 90% su finanziamenti di durata di cinque o sei anni e, naturalmente, con valutazione del merito di credito da parte delle banche rivolta sia al passato che al futuro; schema finora utilizzato da tutti gli altri Paesi europei (che hanno infatti previsto una garanzia fino al massimo al 90%).
Negli Stati Uniti, diversamente, la forma scelta per l’erogazione dei fondi è quella del prestito da restituire entro due anni, senza garanzie reali o personali (coperte dall’ente SBA), con interessi dell’1%. Tale prestito deve essere impiegato per il 75% per pagare gli stipendi di 8 settimane, mentre la quota restante va utilizzata per il pagamento di spese, affitti e bollette.
Il prestito però diventa a fondo perduto se si mantengono l’occupazione e i livelli salariali o se si riassumono velocemente i dipendenti licenziati. Tali finanziamenti sono in buona sostanza dei prestiti (o versamenti a fondo perduto) dello Stato, in cui le banche si limitano a fare da front end.
Nel nostro Paese è stato di recente adottato il così detto “decreto liquidità” che ha previsto un importante pacchetto di misure di agevolazione per il sostegno alla liquidità delle nostre imprese, soggette alla approvazione della Commissione europea, in base allo State Aid Temporary Framework (come avvenuto per tutti gli altri Paesi europei). L’approvazione della Commissione dell’intero pacchetto è arrivata oggi e pertanto le misure sono da considerarsi pienamente operative.
In particolare per i professionisti, lavoratori con partita IVA e PMI è stato previsto un sistema di garanzie a prima richiesta concesse dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, fondo con gestione separata di MedioCredito Centrale. Giova sin d’ora ricordare che nonostante la garanzia sia a prima richiesta, le modalità di escussione non sono comunque istantanee e presuppongono l’avvio di procedure di recupero da parte della banca nei confronti del beneficiario.
Prima dell’entrata in vigore dell’ultimo decreto, la garanzia del Fondo era limitata al massimo all’80% dell’importo finanziato e la valutazione del merito di credito del beneficiario era duplice: da un lato quella della banca finanziatrice (che aveva comunque il 20% di “scoperto”) e dall’altro quella del Fondo Centrale di garanzia per il rilascio della garanzia stessa.
Tale valutazione si basa sui dati ricevuti dalle banche finanziatrici in relazione al rating e al merito di credito del beneficiario, sia ai fini del rilascio della garanzia in sé, sia per il calcolo dell’accantonamento con valutazione loan by loan sul Fondo di Garanzia stesso.
Modificando il previgente regime, il così detto “decreto liquidità” ha aumentato la garanzia del Fondo al 90% (con la possibilità di arrivare al 100% con l’intervento di confidi o altra forma di garanzia), mentre per i finanziamenti fino ad un massimo di 25 mila euro è innalzata al 100%. In ogni caso le garanzie sono concesse su finanziamenti fino ad un massimo del 25% del fatturato e comunque non superiore a 5 milioni di euro.
Per le garanzie al 90% è previsto che le stesse siano concesse sulla base di una valutazione economico-finanziaria da parte del Fondo Centrale di Garanzia, escludendo dunque la valutazione così detta “andamentale”.
Nulla viene detto in relazione alla valutazione operata dalla banca finanziatrice che, pertanto, dovrà conformare la propria valutazione alle indicazioni previste dalla normativa bancaria europea (allo stesso modo che per i finanziamenti garantiti all’80%) e come, tra l’altro, avviene in tutti i Paesi dell’Unione.
Per quanto riguarda invece i finanziamenti di importo fino a 25 mila euro (per i quali la garanzia del Fondo è al 100%) viene introdotta una procedura automatica, eliminando la valutazione del merito di credito da parte del Fondo di Garanzia.
Si immagina dunque che l’accantonamento sul Fondo a copertura di questi finanziamenti sia quasi integrale, ossia in buona sostanza quasi senza “leva”, dal momento che la valutazione sulle capacità di rimborso del beneficiario, ossia la così detta “probability of default”, non potrebbe essere calcolata su base loan by loan e dovrebbero invece essere utilizzate stime e dati generali di rischiosità delle nostre PMI e liberi professionisti nell’attuale contesto.
D’altro canto, nulla viene detto relativamente alla valutazione da parte della banca che, tuttavia, nel caso di specie, gode di una garanzia al 100%. La banca potrà quindi limitarsi a compiere una veloce istruttoria in conformità alla normativa bancaria di derivazione comunitaria, anche al fine di evitare di incorrere in reati bancari, quali ad esempio quelli relativi alla concessione abusiva di credito, concorso in bancarotta semplice o fraudolenta.
Sui propri bilanci tuttavia potrà iscrivere quel finanziamento interamente a rischio sovrano, senza valutare la capacità di rimborso del beneficiario. È infatti previsto che per questi finanziamenti l’intervento del Fondo Centrale di Garanzia sia concesso automaticamente e gratuitamente. La banca finanziatrice potrà erogare senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.
Infine, viene indicato che per questi finanziamenti il tasso di interesse applicabile dalla banca sia molto basso (ossia non superiore al tasso di rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, maggiorato dello 0,20 per cento).
Come già stato sottolineato da alcuni importanti studiosi della materia, questo meccanismo potrebbe configurare una scommessa per la tenuta del sistema bancario perché si fonda sull’assunto che il Fondo Centrale di Garanzia abbia abbastanza capienza (ed immediatezza operativa in sede di escussione) per ripagare i finanziamenti bancari nel caso in cui gli stessi non vengano rimborsati dai beneficiari; capienza da calcolarsi sulla base di stime circa il reale utilizzo di tali finanziamenti e circa la rischiosità degli stessi.
Tuttavia, occorre sottolineare che questa modalità è limitata, come si è detto, a finanziamenti di importi ridotti (i.e. fino a 25 mila euro) ed è sufficiente che il Fondo di Garanzia sia adeguatamente capitalizzato nei termini sopra indicati per mitigare la rischiosità di tali operazioni.
Occorre parimenti evidenziare che tutti i finanziamenti fino a 5 milioni di euro coperti mediante garanzia del Fondo Centrale di Garanzia, al 90% o al 100% per importi fino a 25 mila euro, sono concessi senza alcun tipo di impegno da parte del beneficiario circa il reale utilizzo di tali risorse.
Inoltre, la garanzia del Fondo è completamente gratuita e il finanziamento può essere concesso anche in assenza della documentazione antimafia, seppur soggetto a condizione risolutiva. Qualora successivamente si accerti la sussistenza di una causa interdittiva la garanzia rimane comunque efficace. Tutte le modalità appaiono dunque estremamente semplificate.
Solo dopo aver pienamente utilizzato la capacità di accesso al Fondo Centrale di Garanzia, i lavoratori autonomi, i liberi professionisti titolari di partita IVA e le PMI potranno accedere anche ad una garanzia concessa da SACE (controgarantita dallo Stato) che, dunque, riguarderà finanziamenti per importi superiori a 5 milioni di euro per autonomi professionisti e PMI.
Questa comprenderà anche tutti i finanziamenti per le grandi imprese, fino ad un massimo del 25% del fatturato del beneficiario o al doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019 se più alto, da destinare al sostegno dei costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi che siano localizzati in Italia (come attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria).
Solamente per questi finanziamenti con garanzia di SACE è previsto che l’impresa beneficiaria assuma l’impegno di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020, nonché l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
Va chiarito, dunque, che non si tratta di condizioni sospensive all’erogazione ma di impegni – futuri – del beneficiario. Sebbene non espressamente affermato nel decreto, deve ritenersi – in base ad una condivisibile logica sottesa a detta previsione normativa – che in caso di un futuro inadempimento da parte del beneficiario dei predetti impegni, ciò possa rappresentare una causa di risoluzione del finanziamento stesso.
Per concludere può dirsi che il nostro ultimo decreto sembra aver introdotto misure ancor più agevolate rispetto ad ogni altro Paese europeo, che sono senz’altro da apprezzare al fine di garantire una risposta immediata di liquidità.
Tuttavia preme evidenziare che ulteriori estensioni dell’ammontare dei finanziamenti con garanzia al 100% che includano semplificazioni o eliminazioni della valutazione del merito di credito del Fondo di Garanzia, potrebbero essere rischiose per la tenuta del nostro sistema economico e bancario senza, in realtà, neppure accelerare significativamente l’erogazione dei finanziamenti.
Infatti, anche con una garanzia a copertura del 100%, l’istruttoria, la valutazione del merito di credito e i presidi di tutela del sistema bancario dovrebbero restare fermi, anche al fine di non incorrere in reati bancari (come è infatti previsto in Germania dove il 100% di garanzia copre importi fino a 800 mila euro).
In termini generali giova sottolineare che il meccanismo di garanzie statali su finanziamenti bancari è tendenzialmente più rischioso per l’economia rispetto a un rimborso diretto delle spese sostenute da parte dello Stato, sia esso concesso a fondo perduto o a titolo di prestito.
Come ha detto Mario Draghi al Financial Times. «O i governi compensano direttamente i mutuatari [i.e. le imprese] per le spese sostenute, oppure questi mutuatari falliranno e la garanzia verrà onorata dal governo. Se si riesce a contenere il “moral hazard” [rischio morale], la prima soluzione è quella migliore per l’economia. La seconda strada è probabilmente meno onerosa per i bilanci dello Stato. Entrambi i casi porteranno i governi ad assorbire una larga quota delle perdite di reddito derivanti dalla chiusura delle attività economiche, se occupazione e capacità produttiva sono da proteggersi».
È evidente, infatti, che il sistema di garanzie statali su finanziamenti bancari presuppone una modalità inizialmente molto meno costosa per lo Stato perché le risorse vengono anticipate integralmente dal canale bancario e lo Stato si limita a prestare una garanzia che, in quanto tale, non prevede un esborso immediato di cassa. Solo in caso di inadempimento del beneficiario le banche potranno dunque rivalersi sulla garanzia concessa dal Fondo di Garanzia o da Sace.
Una diversa soluzione, senz’altro più sicura, che evita il così detto moral hazard e sicuramente più veloce di qualsiasi strumento di garanzia su finanziamento bancario, potrebbe invece avvenire per il tramite di un finanziamento “diretto” dello Stato, a tasso zero – o eventualmente, se necessario, a fondo perduto – in cui le banche o altro intermediario si limitano a fungere da sportello, con stringenti impegni da parte di chi li utilizza, anche mediante un controllo ex post (come avviene, ad esempio, negli Stati Uniti).
Nel nostro quadro europeo, ai sensi dello State Aid Temporary Framework, ciò è possibile per aiuti e finanziamenti diretti fino a 800 mila euro. È chiaro che naturalmente, in un simile contesto, andrebbero fatti i conti con le risorse effettive che abbiamo sul nostro bilancio pubblico e su quelle che potremmo avere a disposizione anche aumentando notevolmente il nostro debito pubblico.
(Valentina Canalini, già consigliere giuridico del Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, è un avvocato partner dello studio legale Gatti Pavesi Bianchi)