L’arte della conversazioneQuanta fatica spiegare ai parenti a Natale che un lobbista non è un criminale

Uno degli inconvenienti più antipatici del Qatargate è far capire che il lobbismo non è un atto di corruzione. Se regolato bene è una straordinaria attività di convincimento del legislatore circa la bontà degli interessi grazie alla pura argomentazione

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Ogni Natale chi lavora nel settore delle relazioni istituzionali vive un disagio che solo i suoi simili potranno comprendere appieno: spiegare in cosa consiste la professione del lobbista. Con fatica e devozione, ogni anno il lobbista spiega al cenone come si articola la professione, arzigogolando nel lessico pur di non usare termini astiosi, scegliendo piuttosto parole semplici per trasmettere al meglio il cuore del mestiere. Ma puntualmente ogni anno questo faticoso dramma esistenziale è minato dal solito commensale, spesso uno zio acquisito o un lontano cugino, che comodamente attovagliato chiede in ultima istanza: ma tutto questo è legale? 

Non c’è nulla di male, il tempo passa e non possiamo pretendere che tutti abbiano le idee chiare su alcune professioni che cinquant’anni fa non erano così strutturate. Però il cenone di Natale del 2022 è stato diverso: con il Qatargate tutti si sono seduti a tavola già con i compiti fatti, con una loro opinione sulla professione del lobbista, pronti per interrogarti.

A fronte della tanta informazione creata dallo scandalo nel Parlamento europeo, questo Natale ho rovesciato i ruoli: ho chiesto ai miei commensali come si immaginano un lobbista e il suo lavoro. Ecco l’identikit emerso. Partiamo dal fatto che il lobbista è un «faccendiere» (che poi, forse, un giorno qualcuno ci spiegherà davvero cosa voglia dire) dall’aria losca ma al tempo stesso anonima, in grado di confondersi tra la gente. È un uomo (nell’immaginario le donne non sono contemplate) in completo gessato, con una ventiquattrore di pelle in mano, di poche ma mirate parole, che sa con chi scambiarle, che probabilmente non alza mai la voce per passare inosservato e insediarsi nei gangli del potere. È «un opaco portatore di interessi particolari, a beneficio di pochi, per oscure multinazionali che si arricchiscono sulle spalle della povera gente», probabilmente promuovendo un business del vizio come il tabacco, il gioco d’azzardo o qualche altro comparto moralmente deplorevole come il settore delle armi, e che forse inquinano l’ambiente riversando i liquidi tossici delle loro fabbriche nei nostri mari e fiumi.

Ipotizziamo per un attimo che questo losco figuro entri nei luoghi del potere, con questa famosa valigetta, ovviamente piena di banconote di alta pezzatura, e con un ultimo sforzo d’immaginazione lo vediamo anche offrire il contenuto a un qualsivoglia legislatore, e che quest’ultimo accetti a patto di far approvare una legge a favore degli interessi del losco figuro. Quest’azione appena descritta ha un nome ben preciso “corruzione”, è prevista dall’articolo 318 del codice penale e stabilisce che «il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni».

La differenza tra corruzione e lobbying è evidente, poiché la corruzione deforma una decisione e ne consegue il reato, l’azione di lobbying è invece l’attività di convincimento del legislatore circa la bontà dei propri interessi grazie alla pura argomentazione.

Se dovessimo dire ciò che il lobbying non è, inizieremmo con il ribadire che non è uno scambio di favori per soldi, non è la compravendita di legislatori, non è un’attività sottotraccia operata da anonimi uomini.

Il lobbying è l’azione della rappresentanza di interessi di gruppi – sia chiaro, legittimi – messa a punto da professionisti che, al favore delle tenebre, preferiscono il sole di mezzogiorno. E ancora – tenetevi forte, cari commensali – i lobbisti sono i primi a chiedere una legge che regolamenti la loro professione. Prendo in prestito le parole del lobbista Fabio Bistoncini per dire che il lobbying, infatti, è l’esercizio di fornire un contributo migliorativo alla scelta del legislatore.

L’esercizio della rappresentanza di interessi è il sale della democrazia, perché è uno strumento per ovviare all’insipienza del legislatore. Più semplicemente: come può un parlamentare approvare una legge su un tema intricato e complesso, di cui ha una conoscenza puramente superficiale? Il decisore pubblico non può – per ragioni naturali ed evidenti – essere onnisciente, e per cultura democratica può (deve!) consultare operatori (detti anche stakeholders) per i quali quel tema intricato e complesso è pane quotidiano. Il rappresentante di interessi non garantisce l’approvazione di una legge, ma il suo lavoro è trasmettere la legittimità degli interessi del suo cliente in sede istituzionale.

In Italia sono andati a vuoto più di sessanta progetti di legge a oggetto la regolamentazione dell’attività di rappresentanza di interessi, tutti volti, in primis, a uniformare la normativa di settore e ovviare i diversi vulnus legislativi nel comparto della rappresentanza. Quanto tempo deve aspettare un ex politico prima di poter diventare un lobbista? Quali oneri e onori per chi si iscrive al Registro dei rappresentanti di interessi? È necessaria l’istituzione di un albo dedicato? Queste sono solo alcune delle domande che i commensali del cenone natalizio dovrebbero porre al legislatore.

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