Il caso del secoloIl cardinale Becciu è stato condannato, ma il giusto processo è un’altra cosa

Il racconto del procedimento interno alla Chiesa, pieno di gravi contraddizioni, raccontato da un avvocato che ha fatto parte del collegio difensivo

Lapresse

Il trionfale bollettino con cui la Santa Sede, sovrapponendosi a un organo giudiziario dello Stato Vaticano – trattasi di due distinti ordinamenti unificati dalla figura del Pontefice – ha spiegato la sentenza emessa dal tribunale penale, peraltro anche in modo impreciso, da solo illustra le gravi contraddizioni che hanno accompagnato il cosiddetto “processo Becciu”.

Sono le incongruenze che contraddistinguono un ordinamento giuridico che ha l’aspirazione di fondere i principi delle democrazie liberali con quelli etici di uno Stato religioso racchiusi nel codice canonico.

La costituzione vaticana del 2008 prevede che le fonti primarie delle leggi positive dello Stato della Città del Vaticano (Scv) siano proprio i postulati etici della dottrina religiosa.

Che fede e diritto possano fondersi armoniosamente è un assunto oltremodo ardito, di cui la vicenda giudiziaria ha denunciato i precisi limiti – se non l’impossibilità.

In una “comunicazione” rilasciata prima di ritirarsi in camera di consiglio, il presidente del collegio Giuseppe Pignatone ha voluto sottolineare come il processo abbia rispettato il basilare principio del contraddittorio sulla prova.

In effetti, il Tribunale Vaticano ha voluto che tutti i testimoni dell’accusa e delle difese venissero esaminati e controinterrogati in dibattimento onde valutarne l’attendibilità.

Non solo, ma sono state acquisite le registrazioni degli interrogatori dei principali testi d’accusa, tra cui il “grande accusatore” del cardinale Giovanni Angelo Becciu, monsignor Alberto Perlasca, da cui è stato possibile ricostruire il “clima” in cui essi sono stati condotti e il reale contenuto delle dichiarazioni non di rado divergente da quanto verbalizzato.

Ciò nondimeno, e nonostante la buona volontà dei giudici, lo standard dell’indagine e dello stesso processo sono rimasti ben distanti da quello adottato in uno Stato di diritto.

Il punto è che il giusto processo non è solo il contraddittorio sulla prova, che è certamente elemento fondamentale, ma essenzialmente la “parità delle armi” in ordine al diritto di accesso alle fonti di prova, il che non è avvenuto giacché l’accusa ha potuto celare molti documenti alla difesa, alcuni dei quali probabilmente rilevanti.

Il vero problema – lo si è capito da subito – è l’anomala concentrazione di potere che il Papa, vertice spirituale della Santa Sede e sovrano assoluto dello Stato Vaticano, ha consentito all’ufficio del pubblico accusatore, il promotore di giustizia Alessandro Diddi.

Ormai sono ben noti i quattro provvedimenti legislativi (rescritti) adottati dal Papa, dietro riservata e specifica sollecitazione del promotore, cui sono stati concessi “pieni poteri” in deroga ad alcune garanzie difensive.

In particolare è stato conferito potere di adottare misure cautelari personali e strumenti d’indagine estremamente invasivi come le intercettazioni telefoniche, addirittura all’interno della Segreteria di Stato, l’organismo governativo “a un battito di cuore” dal Pontefice, senza dover passare per il necessario controllo di un giudice terzo che evitasse abusi.

In base ai rescritti, gli inquirenti hanno potuto interrogare Perlasca senza difensore e poi procedere all’arresto di un imputato convocato a piede libero in Vaticano, e poi scarcerato dopo aver accusato altri imputati.

Va dato atto che le dichiarazioni sono state dichiarate inutilizzabili dal Tribunale. Ma ciò che stride maggiormente è il potere di secretare e celare alle difese il materiale di indagine che potrebbe essere favorevole agli accusati.

Questo tipo di privilegi peraltro sono stati concessi solo per l’indagine contro Becciu e gli altri imputati, una clamorosa anomalia che in una qualsiasi democrazia avrebbero sanzionato tutto il procedimento ma che invece non ha scalfito l’istruttoria condotta da Diddi.

Il tribunale ha ritenuto di poter ovviare a queste evidenti contraddizioni ampliando il contraddittorio nella fase dibattimentale. Purtroppo i vizi nascenti dalle indagini si sono fatalmente riverberati sul processo. È successo allorché il tribunale ha concesso al promotore di non depositare tutti gli atti di indagine, di svelare gli omissis infilati negli interrogatori dei testi, ma ha toccato l’acme quando monsignor Perlasca, durante il suo interrogatorio nel dibattimento, ha rivelato un gravissimo episodio di depistaggio perpetrato da Francesca Chaoqui, una professionista della comunicazione, adusa a vantare sui social un personale rapporto col Papa (da lei appellato anche come “France’”), già condannata per aver diffuso documenti riservati della Santa Sede (“VatiLeaks 2”).

Secondo le dichiarazioni di Perlasca, la donna lo avrebbe contattato per indurlo a collaborare con gli inquirenti per rinvenire prove contro Becciu, da lei considerato un ostacolo ai suoi personali rapporti col Papa.

Successivamente, celandosi dietro i panni di un anonimo anziano magistrato, avrebbe indotto il prelato alla redazione di un memoriale di accusa contro il cardinale.

Un’amica di Perlasca, già collaboratrice dei servizi, Genoveffa Ciferri, ha poi riferito che Chaouqui vantasse diretti rapporti con gli inquirenti.

Il promotore, dopo aver rivelato in udienza di aver ricevuto dei messaggi dalla Ciferri che riguardavano gli asseriti rapporti tra Chaouqui e gli uffici giudiziari, in totale oltre un centinaio, ne depositava solo sei. Sufficienti tuttavia ad appurare che, diversi mesi prima, Perlasca aveva denunciato al promotore le pressioni della donna senza che egli adottasse alcuna iniziativa. Un fatto di sconcertante gravità caduto in un imbarazzato silenzio.

Non è stato possibile alla difesa l’accesso ai messaggi, è stata respinta dal tribunale la richiesta di acquisire copia forense dei telefonini di Perlasca e Ciferri.

Nel corso del dibattimento non è stato possibile altresì sentire tramite rogatoria internazionale testi fondamentali richiesti dalla difesa.

Parimenti è stata respinta la richiesta delle difese di sentire il Papa (non ammesse neanche le domande sul ruolo del pontefice) ed il segretario di Stato che nella vicenda cruciale dell’investimento in un fondo immobiliare e del riacquisto di un palazzo a Londra avevano giocato un ruolo attivo.

Ove si rifletta che in uno stato di diritto come l’Italia sono stati interrogati nei processi i vertici istituzionali e governativi si può misurare quale sia l’enorme cammino da percorrere verso il “giusto processo Vaticano”.

Nondimeno, le evidenze dell’istruttoria hanno portato a una sostanziale sconfessione della tesi accusatoria sull’esistenza di una gigantesca truffa ai danni della Santa Sede, e di una diffusa corruzione dentro la Segreteria di Stato.

Si trattava semplicemente di casi cattiva gestione e di pessimi investimenti di cui chiedere il rimborso con una causa civile, ma la narrazione popolare e populista ha bisogno del palcoscenico penale e dell’autodafé.

Se qualcosa di dubbio e oscuro è emerso, è un feroce scontro istituzionale tra lo Ior e la Segreteria di Stato, denunciato peraltro a chiare lettere dal Sostituto di Pietro Parolin, Edgar Peña Parra, davanti al Tribunale mentre la Segreteria di Stato e l’ente finanziario comparivano entrambi come parti civili sedute fianco a fianco. Ma su questo si preferisce sorvolare perché, come scrive Alessandro Barbano nel suo ultimo libro “La gogna”, «la narrazione fa la differenza».

Nonostante ciò, e in modo fortemente contraddittorio, malgrado una pioggia di assoluzioni per vari capi di accusa e l’obbligata modifica di diverse imputazioni (con probabile violazione dei principi della convenzione europea dei diritti umani), il tribunale ha aderito alle richieste di condanna del Promotore, il quale ha potuto così trarre un sospiro di sollievo davanti alla pubblica opinione, nonostante la sconfessione delle sue ipotesi.

Un autorevole canonista e profondo conoscitore dell’ordinamento Vaticano, Paolo Cavana, sostiene la necessità, per l’adesione della Costituzione ai canoni minimi di uno stato di diritto, di una magistratura professionale assunta per concorso e inamovibile come quella italiana, autonoma e separata dal vertice di governo.

La “chiamata diretta” del sovrano infatti può creare conflitti di interesse e commistioni culturali (ad esempio la scelta di serbatoi e criteri di reclutamento eccessivamente omogenei) che possono nuocere all’immagine di imparzialità del corpo giudiziario. Ciò sicuramente non è avvenuto nel caso di specie per il prestigio professionale dei soggetti investiti del caso, ma rischia di pesare a gioco lungo.

Semplicemente, e stupisce che ciò non sia colto da alcuni autorevoli commentatori, questi sono gli snodi ineludibili che ogni democrazia ha dovuto affrontare e a cui non può sfuggire lo Stato Vaticano se vuole mantenere credibilità e autorità morale nel tempo come sede della Chiesa universale e simbolo dei diritti umani.

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